Approvato con Delibera n. 23 del Consiglio federale del 13 marzo 2009
Art. 1 - NATURA
Art. 2 - FUNZIONI
Art. 3 - AUTONOMIA
Art. 4 - ORGANI ED ORGANISMI
Art. 5 - IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Art. 6 - LA COMMISSIONE NAZIONALE
Art. 7 - LA CONSULTA NAZIONALE
Art. 8 - I GRUPPI TECNICI DI LAVORO
Art. 9 - L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.
Art. 10 - LE ASSEMBLEE REGIONALI
Art. 11 - IL FIDUCIARIO REGIONALE
Art. 12 - LA COMMISSIONE REGIONALE
Art. 13 - LA CONSULTA REGIONALE
Art. 14 - LE ASSEMBLEE PROVINCIALI
Art. 15 - IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
Art. 16 - LA CONSULTA PROVINCIALE
Art. 17 - IL FIDUCIARIO LOCALE
Art. 18 - I COMMISSARI STRAORDINARI
Art. 19 - INCOMPATIBILITÀ
Art. 20 - I GIUDICI
Art. 21 - I GIUDICI AUSILIARI
Art. 22 - I GIUDICI PROVINCIALI
Art. 23 - I GIUDICI REGIONALI
Art. 24 - I GIUDICI NAZIONALI
Art. 25 - I GIUDICI INTERNAZIONALI
Art. 26 - SPECIALIZZAZIONI
Art. 27 - ALBI OPERATIVI
Art. 28 - MANSIONI ED ELENCHI SPECIALI
Art. 29 - TESSERA FEDERALE
Art. 30 - DIRITTI
Art. 31 - RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI
Art. 32 - BENEMERENZE
Art. 33 - DOVERI ED IMPEGNI
Art. 34 - PROVVEDIMENTI TECNICI
Art. 35 - APPROVAZIONE E VARIAZIONI
Articolo 1: NATURA
1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), costituito da tutti i Giudici di
Gara regolarmente tesserati, secondo l'articolo 6. 2 lettera g) dello Statuto
federale, è l'organismo tecnico della Federazione Italiana di Atletica
Leggera (FIDAL) preposto ad assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni
di atletica leggera approvate dai competenti organi federali.
1.2 Il G.G.G. fa parte, sia a livello centrale sia a livello periferico,
della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi
e personale.
Articolo 2: FUNZIONI
2.1 Il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica
leggera, con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva
nell'applicare le regole contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale
(R.T.I.), nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni
degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione.
2.2 Il G.G.G. provvede, ai sensi dell'articolo 6. 2 lettera g) dello Statuto
Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego
dei Giudici di Gara, nonché al loro aggiornamento e alla loro periodica
valutazione, con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture,
per fatti squisitamente tecnici.
Articolo 3: AUTONOMIA
3.1 L'autonomia funzionale-organizzativa ed operativa interna del G.G.G. è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.
Articolo 4: ORGANI ED ORGANISMI
4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante
organi centrali e territoriali.
4.2 Sono organi centrali:
a - Il Fiduciario Nazionale;
b - La Commissione Nazionale;
c - La Consulta Nazionale.
4.3 Sono organi territoriali a livello regionale:
a - L'Assemblea Regionale;
b - Il Fiduciario Regionale;
c - La Commissione Regionale;
d - La Consulta Regionale.
4.4 Sono organi territoriali a livello provinciale:
a - L'Assemblea Provinciale;
b - Il Fiduciario Provinciale;
c - Il Fiduciario Locale (eventuale);
d - La Consulta provinciale (eventuale).
4.5 Sono organismi del G.G.G.:
a - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.
Articolo 5: IL FIDUCIARIO NAZIONALE
5.1 Il Fiduciario Nazionale è il responsabile del G.G.G. e lo
rappresenta a tutti i livelli.
5.2 Il Fiduciario Nazionale è un Giudice del Ruolo Nazionale nominato
dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
5.3 La carica di Fiduciario Nazionale è incompatibile con altri incarichi
Federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come socio o tesserato
a enti affiliati.
Il periodo del suo mandato coincide con quello del quadriennio olimpico.
Può essere riconfermato con un limite massimo di tre mandati consecutivi.
Durante il mandato non può rivestire ruoli operativi nell'ambito
di manifestazioni federali nazionali.
5.4 Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione
fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.
5.5 Il Fiduciario Nazionale:
a - Nomina, entro 30 giorni dalla sua entrata in carica, i sei (6) componenti
della Commissione Nazionale, scegliendoli tra i Giudici del ruolo nazionale
e/o regionale. La scelta deve avvenire, preferibilmente, tra i nominativi
segnalati dai Fiduciari Regionali;
b - Designa, fra i componenti della Commissione Nazionale, il Vice Fiduciario
Nazionale;
c - Stabilisce i compiti da affidare ai componenti della Commissione Nazionale;
d - Revoca, con provvedimento motivato, la nomina di uno o più componenti
della Commissione Nazionale, di propria iniziativa o su proposta scritta
e motivata dei ¾ dei componenti della Consulta nazionale, in presenza
anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
- gravi ed evidenti inefficienze;
- azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G.;
- violazioni del presente regolamento;
- squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale.
Nell'ipotesi di revoca si procederà, nel termine di 30 giorni, alle
sostituzioni secondo le modalità di cui alla lettera a) del presente
comma.
In riferimento alle scelte di cui ai punti a, b, c, d, del presente comma
il Fiduciario Nazionale deve dare tempestiva comunicazione al Presidente
Federale ed alla Consulta Nazionale
5.6 Nel rispetto dello Statuto federale il Fiduciario Nazionale della Fidal
partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL alle riunioni del
Consiglio Federale e, su invito del Presidente Federale, alle riunioni della
Giunta Esecutiva, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione
del G.G.G. sulle materie oggetto di discussione.
Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal
fine programma l'attività del G.G.G. in sede di Commissione Nazionale
ed in armonia con gli orientamenti espressi dalla Consulta Nazionale.
Presenta al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici
ed organizzativi elaborati dalla Commissione Nazionale nonché il
programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa.
Presenta altresì il piano economico finanziario nei limiti delle
assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentita la Consulta
Nazionale.
5.7 Presiede e controlla tutta l'organizzazione del G.G.G. e ne risponde
nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale. Adotta, sotto la
sua responsabilità, tutti i provvedimenti tecnici e/o organizzativi
non specificatamente devoluti ad altri organi statutari.
5.8 Assume, in caso di necessità ed in via d'urgenza, i provvedimenti
di competenza esclusiva della Commissione Nazionale. Tali provvedimenti
dovranno essere ratificati nella prima successiva seduta utile della Commissione
Nazionale e comunque non oltre 45 giorni dalla data in cui sono stati assunti.
5.9 Cura la convocazione immediata della Commissione Nazionale e/o della
Consulta Nazionale per l'assunzione di urgenti provvedimenti tecnici, organizzativi
e disciplinari di relativa competenza.
5.10 Esamina ed inoltra agli Organi Federali competenti le richieste di
omologazione dei primati e delle migliori prestazioni internazionali e nazionali.
5.11 Stabilisce, d'intesa con la Commissione Nazionale, il numero, la composizione,
le finalità e la durata dei Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale,
nominandone i responsabili ed i componenti. Sentita la Commissione Nazionale,
designa i rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali e propone
al Consiglio Federale eventuali rappresentanti del G.G.G. presso altre
Federazioni.
5.12 In caso di impedimento temporaneo viene sostituito in tutte le sue
funzioni dal Vice Fiduciario Nazionale o, in caso di indisponibilità
di quest'ultimo, dal componente della Commissione Nazionale più anziano
di tesseramento o, in subordine, di età. Allo stesso modo si procederà
in caso di dimissioni o impedimento definitivo fino alla nomina del nuovo
Fiduciario Nazionale.
5.13 Può essere revocato dal Consiglio Federale, su proposta del
Presidente, nei seguenti casi:
a - su iniziativa del Presidente, per motivata ed evidente inefficienza
e/o per gravi azioni contrarie alla attività federale;
b - su proposta motivata (da indirizzare al Presidente federale) della Consulta
Nazionale, assunta con maggioranza di almeno ¾ dei suoi componenti.
5.14 Il Fiduciario Nazionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale
rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del
nuovo Fiduciario Nazionale.
Articolo 6: LA COMMISSIONE NAZIONALE
6.1 La Commissione Nazionale è l'organo tecnico direttivo del
G.G.G. ed è così composta:
a - il Fiduciario Nazionale;
b - i sei componenti nominati dal Fiduciario Nazionale.
6.2 I componenti della Commissione Nazionale non possono farne parte per
più di tre mandati consecutivi e sono incompatibili con altri incarichi
Federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come soci o tesserati
ad enti affiliati.
6.3 In caso di revoca, di dimissioni, di decesso o di impedimento permanente,
nel corso del quadriennio olimpico, di uno o più componenti della
Commissione, il Fiduciario Nazionale procederà a nuove nomine secondo
la procedura di cui all'articolo precedente.
6.4 La Commissione Nazionale si riunisce, su convocazione senza formalità
del Fiduciario Nazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità
e, comunque, non meno di 6 volte l'anno. Delle riunioni della Commissione
Nazionale deve essere data preventiva notizia al Presidente federale e di
esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo
se è presente almeno la metà più uno dei componenti,
comprendendo il Fiduciario Nazionale, o chi, in sua vece (Vice Fiduciario
o componente anziano), presiede la riunione. Il Fiduciario Nazionale è
tenuto, altresì, a convocare la Commissione Nazionale, entro il termine
di 15 giorni, su richiesta scritta e motivata (con l'indicazione, in particolare,
degli argomenti da trattare tra quelli rientranti nelle competenze fissate
nei commi successivi del presente articolo) della metà più
uno dei suoi componenti.
6.5 La Commissione Nazionale decide a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Fiduciario Nazionale.
E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone
che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo
ai lavori della Commissione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6.6 Sono compiti della Commissione Nazionale:
a - predisporre i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività
del G.G.G. e dei suoi tesserati;
b - emanare comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la
formazione e l'inquadramento dei giudici;
c - programmare la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione
dei giudici;
d - curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali;
e - assicurare l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e delle direttive
emanate dagli Organi Federali centrali;
f - vigilare sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I.
e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;
g - presentare al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla I.A.A.F.,
le proposte di modifica al R.T.I.;
h - programmare forme di incentivazione a favore dei giudici e proporre
al Presidente Federale i nominativi dei giudici meritevoli di eventuali
riconoscimenti.
La Commissione Nazionale dà informativa alla Consulta Nazionale delle
decisioni assunte al fine dell'acquisizione dei pareri consultivi di competenza.
6.7 Sono compiti esclusivi della Commissione Nazionale:
a - effettuare la convalida delle elezioni delle Commissioni Regionali e
nominare i Fiduciari Regionali secondo quanto previsto dal presente regolamento;
b - vigilare affinché l'operato degli organi regionali sia conforme
alle direttive ed ai programmi federali;
c - deliberare le procedure relative alla formazione, specializzazione
ed aggiornamento, deliberando, altresì, l'inquadramento dei giudici
nel Ruolo Nazionale;
d - formare gli appositi Albi Operativi Nazionali;
e - istituire ed aggiornare Elenchi Speciali per particolari mansioni;
f - designare le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali,
delegando ai Fiduciari Regionali e/o agli altri organi periferici il completamento
delle stesse e avvalendosi eventualmente di Gruppi Tecnici di Lavoro;
g - valutare periodicamente l'operato tecnico e comportamentale dei giudici
ed assumere iniziative conseguenti;
h - istruire le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro
inoltro ai competenti Organi federali.
6.8 I componenti della Commissione Nazionale, escluso il Fiduciario Nazionale,
rimangono nei ruoli di appartenenza e possono essere inseriti negli Albi
Operativi. Il Fiduciario Nazionale provvederà direttamente alle eventuali
convocazioni degli altri componenti della Commissione Nazionale.
6.9 La Commissione Nazionale decade in ogni caso di revoca, decadenza, dimissioni,
decesso o impedimento permanente del Fiduciario Nazionale, rimanendo in
carica, fino a nuova nomina, per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.
Articolo 7: LA CONSULTA NAZIONALE
7.1 La Consulta Nazionale del G.G.G. è organo consultivo e di
controllo ed è composta dai Fiduciari Regionali; In caso di loro
impedimento alle riunioni possono partecipare i loro delegati (Vice Fiduciario
Regionale o altro componente della relativa Commissione Regionale). Partecipano
alle sedute della Consulta Nazionale, senza diritto di voto, il Fiduciario
Nazionale e gli altri componenti della Commissione Nazionale in carica.
Le sedute della Consulta sono presiedute dal Fiduciario Nazionale o, in
caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Fiduciario o da un componente
della Commissione Nazionale appositamente designato dal Fiduciario Nazionale.
In caso di decadenza, revoca o dimissioni della Commissione Nazionale,
la Consulta è presieduta dal Commissario Straordinario.
7.2 E' convocata, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Nazionale
ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno
di 3 volte l'anno. Delle riunioni della Consulta Nazionale deve essere data
preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto
apposito verbale. Le riunioni sono valide solo in presenza della metà
più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza
dei presenti. La convocazione della Consulta Nazionale può avvenire
anche su richiesta scritta e motivata dei ¾ dei suoi componenti.
La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare,
e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nei
successivi commi del presente articolo. La seduta deve tenersi entro 20
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e l'avviso di convocazione
deve essere inviato entro 7 giorni dalla richiesta stessa. E' facoltà
del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi
ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori
in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
7.3 La Consulta Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale:
a - propone gli indirizzi operativi del Gruppo ed esprime parere consultivo
sui regolamenti e le proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione
del gruppo;
b - valuta le problematiche relative all'attività ed al ruolo dei
Giudici di Gara, tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari
Regionali;
c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del
Gruppo;
d - prospetta argomenti di carattere generale inerenti il funzionamento
degli organi periferici;
e - esercita il potere di controllo sull'attività del Fiduciario
Nazionale e della Commissione Nazionale, proponendo, con atto scritto e
motivato assunto con maggioranza di almeno ¾ dei suoi componenti,
la revoca del Fiduciario Nazionale (proposta da indirizzare al Presidente
Federale) o di uno o più componenti della Commissione Nazionale (proposta
da indirizzare al Fiduciario Nazionale) per gravi ed evidenti inefficienze
e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o
per violazioni del presente regolamento.
Articolo 8: I GRUPPI TECNICI DI LAVORO
8.1 Nell'ambito del G.G.G. possono essere istituiti Gruppi Tecnici di
Lavoro aventi funzioni di studio, consultive e propositive riguardo a specifici
argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del
Gruppo.
8.2 La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi
e la regolamentazione di tali Gruppi di lavoro sono determinati dal Fiduciario
Nazionale di concerto con la Commissione Nazionale.
8.3 Della loro istituzione è data tempestiva comunicazione alla Consulta
Nazionale.
8.4 Analogamente possono procedere a livello locale il Fiduciario Regionale
ed il Fiduciario Provinciale.
Articolo 9: L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.
9.1 L'attività amministrativa, la tenuta degli atti (compresi i verbali delle riunioni della Commissione Nazionale e della Consulta Nazionale) e l'inoltro di tutte le necessarie comunicazioni sono assicurati dall'Ufficio Centrale del G.G.G. secondo le modalità organizzative stabilite dal Segretario Federale.
Articolo 10: LE ASSEMBLEE REGIONALI
10.1 Le Assemblee Regionali si distinguono in ordinarie e straordinarie.
10.2 Le Assemblee Regionali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto
anno del quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Regionale,
mediante apposito avviso da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data
stabilita per la loro effettuazione. Le Assemblee devono essere svolte entro
il 90° giorno successivo allo svolgimento della Assemblea Nazionale
della Federazione. La data di effettuazione delle Assemblee regionali è
fissata dalla Commissione Nazionale e comunicata ai Fiduciari Regionali
almeno 30 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine
del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale (scritta
e distribuita a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea e da
sottoporre ad approvazione) della Commissione Regionale e l'elezione dei
componenti della Commissione Regionale.
10.3 Le Assemblee Regionali straordinarie sono convocate dal Fiduciario
Regionale, previa comunicazione al Fiduciario Nazionale e d'intesa con la
Commissione Nazionale, su richiesta scritta e motivata presentata dalla
metà più uno dei Giudici aventi diritto a voto nella regione,
e/o nelle ipotesi di vacanze nella Commissione Regionale, verificatesi prima
della fine del mandato quadriennale, tali da compromettere la regolare funzionalità
dell'organo ed alle quali non si possa far fronte con surroghe tra i primi
dei non eletti. Nel caso di Assemblee Regionali straordinarie che si svolgano
non oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea, i Delegati saranno gli
stessi della precedente, salvo che il giudice delegato non sia più
tesserato, o sia deceduto o sia altrimenti permanentemente impedito. In
questi casi si provvederà alla surroga con il primo dei delegati
supplenti. Se ciò non fosse possibile, si procederà ad effettuare
nuove Assemblee Provinciali straordinarie. Trascorso il termine dell'anno
dall'ultima Assemblea occorrerà indire nuove Assemblee Provinciali
straordinarie.
10.4 Di seguito si indicano le norme comuni alle Assemblee Regionali ordinarie
e straordinarie:
a - partecipano di diritto alle Assemblee Regionali:
- i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali ciascuno recante un solo
voto;
- il Fiduciario Regionale, o l'eventuale Commissario Straordinario ed i
componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali e Locali;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- i componenti della Commissione Nazionale G.G.G.;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato;
b - hanno diritto di voto esclusivamente i Delegati eletti nelle Assemblee
Provinciali, secondo le norme di cui al presente Regolamento;
c - l'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente
la metà più uno dei delegati eletti nella regione; in seconda
convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla
prima, purché sia presente almeno il 40% dei delegati eletti nella
regione. Dopo che sono state ufficialmente comunicate all'Assemblea le risultanze
della Verifica Poteri, eventuali ritardatari non potranno partecipare alle
votazioni in corso ma solo a quelle successive. Possono assistere all'Assemblea,
senza diritto di voto, anche i giudici della regione non Delegati;
d - il primo punto all'ordine del giorno deve essere costituito dalla nomina
dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente dell'Assemblea e da
un Segretario, su proposta del Fiduciario Regionale. Il Segretario redigerà
il verbale (controfirmato dal Presidente) da conservare agli atti e da inviare,
in copia, alla Commissione Nazionale;
e - la Verifica dei Poteri, cioè del diritto di partecipazione e
di voto e lo scrutinio dei voti, viene effettuata da una Commissione composta
dal Giudice Unico Regionale con funzioni di Presidente o, in sua assenza,
da un componente del Consiglio Regionale delegato dal Presidente del Comitato
Regionale e da due giudici non candidati nominati dalla Commissione Regionale
o dal Commissario Straordinario;
f - le elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto;
g - per l'elezione dei componenti della Commissione Regionale, ogni Delegato
può votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti
da eleggere. Le preferenze in eccedenza determineranno l'annullamento della
scheda. Qualora uno o più degli eletti dichiarasse in Assemblea la
propria indisponibilità a ricoprire la carica, essi saranno sostituiti
dal primo dei non eletti, e così via fino alla completa composizione
della Commissione. Analogamente si procederà qualora uno o più
degli eletti dichiarino entro 15 giorni dall'elezione la propria indisponibilità
a ricoprire la carica;
h - per tutte le altre votazioni, che avvengono a maggioranza semplice,
per le quali non siano previste specifiche modalità nel presente
Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea
tra le seguenti forme:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto;
i - eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di
scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se
non presentati in Assemblea, devono essere inviati entro 48 ore dalla chiusura
dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Nazionale
G.G.G. competente per la decisione, e, per conoscenza, al Presidente del
Comitato Regionale FIDAL.
Articolo 11: IL FIDUCIARIO REGIONALE
11.1 Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione.
Attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate
dal Consiglio Regionale Fidal.
11.2 Il Fiduciario Regionale è nominato dalla Commissione Nazionale
G.G.G. su proposta del Presidente del Comitato Regionale. E' scelto tra
i componenti eletti della Commissione Regionale. Può essere rinominato
nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Resta in
carica fino al termine del quadriennio olimpico. In caso di decesso, decadenza,
dimissioni o impedimento permanente è sostituito, per l'ordinaria
amministrazione e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario
Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente
della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine,
di età. Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario
Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione
della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti,
o, in mancanza ed in caso di compromissione della regolare funzionalità
dell'organo, previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario
Straordinario ove nominato) dell'Assemblea Regionale Straordinaria per l'elezione
di una nuova Commissione regionale. L'Assemblea dovrà essere tenuta
non oltre il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata
la vacanza.
11.3 Il Fiduciario Regionale può essere dichiarato decaduto dall'incarico
e dalla carica di componente della Commissione Regionale con provvedimento
motivato della Commissione Nazionale:
- per violazione delle norme statutarie e/o regolamentari;
- per irregolarità, a lui imputabili anche solo per colpa grave,
nella gestione delle manifestazioni;
- per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici aventi diritto a voto
nella regione;
- per squalifica o sospensione inflitta dagli Organi di Giustizia Federale;
- nonché nelle ipotesi di decadenza dell'intera Commissione Regionale
previste dal presente Regolamento.
11.4 Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale
o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente
delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale e del
Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza
del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dalla Consulta
Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni
regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni
effettuate in regione; comunica alla Commissione Nazionale G.G.G. ed al
Presidente del Comitato Regionale FIDAL la nomina di uno o due Vice Fiduciari
Regionali, di cui uno Vicario, scelti fra i componenti della Commissione
Regionale.
11.5 Il Fiduciario Regionale convoca e presiede la Commissione e la Consulta
Regionale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito
dal Vice Fiduciario Regionale Vicario in tutte le funzioni. Coordina le
decisioni della Commissione Regionale per quanto si riferisce al reclutamento,
al tesseramento, all'addestramento, all'inquadramento, alla qualificazione
ed alla specializzazione dei Giudici nella regione di pertinenza. Deve curare
che presso la sede del Comitato regionale FIDAL vengano conservati comunicati,
circolari e qualsiasi documento inerente la attività del G.G.G..
Articolo 12: LA COMMISSIONE REGIONALE
12.1 La Commissione Regionale è composta da un numero dispari
di membri fissato dalla Consulta Regionale tra un minimo di tre ed un massimo
di sette. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti
della Commissione Regionale. L'elezione della Commissione Regionale è
soggetta a convalida da parte della Commissione Nazionale G.G.G.. Dura in
carica fino al termine del quadriennio olimpico.
12.2 Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale
G.G.G. tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite
massimo di tre mandati consecutivi. Le candidature devono pervenire entro
le ore 12.00 del 7° giorno antecedente lo svolgimento della Assemblea
Regionale alla Segreteria del Comitato Regionale FIDAL. Possono candidarsi
tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, in regola con il tesseramento
per l'anno in corso, che abbiano almeno due anni di anzianità. L'elenco
dei candidati verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea. In
caso di parità di voti sarà eletto il giudice che vanta una
maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il più
anziano di età.
12.3 I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza
giustificato motivo alle riunioni della Commissione o della Consulta Regionale
per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti con deliberazione
della Commissione Nazionale, dietro richiesta del Fiduciario Regionale.
12.4 Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere
presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale
vengono coperte con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea. Ove non
vi siano o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione
possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario
Nazionale, sentito il Fiduciario Regionale ed informato il Presidente del
Comitato Regionale FIDAL, autorizzerà la convocazione delle Assemblee
straordinarie (Provinciali e Regionale) per la reintegrazione della Commissione
Regionale.
12.5 La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale,
quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più
uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta,
assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato della Commissione
Nazionale, nei casi, collegialmente imputabili anche solo per colpa grave,
di accertata violazione delle norme statutarie e/o regolamentari, per irregolarità
nella gestione delle manifestazioni, per sfiducia espressa da almeno 2/3
dei Giudici della regione aventi diritto a voto, per squalifiche o sospensioni
inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. In tale ipotesi il Fiduciario
Nazionale, sentita la Commissione Nazionale ed il Presidente del Comitato
Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione
del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria
da tenersi entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si è
verificata la decadenza.
12.6 La Commissione Regionale si riunisce ogni qual volta il Fiduciario
Regionale lo ritenga necessario, e comunque non meno di 3 volte l'anno,
per la gestione del Gruppo, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno
la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della
Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente
del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario
Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Vicario, ed almeno la metà
dei suoi restanti componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice.
In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di
chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere
redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale.
E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre
persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare fattivamente
ai lavori della Commissione.
12.7 La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dalla
Commissione Nazionale del G.G.G..
12.8 Sono compiti della Commissione Regionale:
a - coordinare le attività regionali in armonia con il calendario
delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e predisporre il piano
del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto
alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese
al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione;
b - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali
ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dagli organi
nazionali;
c - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando
la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali
e, se necessario, per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;
d - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento
e, per delega della Commissione Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito
regionale;
e - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei
giudici;
f - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;
g - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;
h - istituire eventualmente Elenchi Speciali, a livello regionale, per
particolari mansioni;
i - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e
valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici della regione;
l - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie
o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme
da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze alla Commissione
Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi
di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti
tecnici o disciplinari.
12.9 I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare
con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente
assegnati.
Articolo 13: LA CONSULTA REGIONALE
13.1 La Consulta Regionale è così costituita:
- il Fiduciario Regionale;
- i Componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali.
Possono partecipare alle riunioni, con parere consultivo, i Fiduciari Locali.
E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre
persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare ai lavori
della Consulta.
13.2 Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni qual
volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e, comunque, non meno di
due volte l'anno. Viene convocata, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario
Regionale. La Consulta è, inoltre, convocata qualora la maggioranza
più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata
al Fiduciario Regionale. La Consulta è presieduta dal Fiduciario
Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente
della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni
della Consulta Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente
del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
13.3 Le riunioni della Consulta Regionale sono valide se siano presenti
la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza
dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario
Regionale o di chi in sua vece la presiede.
13.4 La Consulta Regionale, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici
espressi dagli organi centrali del G.G.G.:
a - esamina tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale;
b - valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti
le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati);
c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del
Gruppo;
d - progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento
degli organi periferici.
13.5 In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale,
l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento
e di Bolzano ha i caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto
organizzativo e decisionale.
13.6 Nei casi di vacanza della Commissione Regionale la Consulta é
sospesa fino alla nomina del Commissario Straordinario ovvero fino alla
ricostituzione della nuova Commissione.
Articolo 14: LE ASSEMBLEE PROVINCIALI
14.1 Le Assemblee Provinciali ordinarie hanno luogo alla scadenza del
quarto anno di ogni quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario
Provinciale. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 10 giorni prima
della data della riunione, deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà
la relazione tecnico-morale del Fiduciario Provinciale, l'elezione del Fiduciario
Provinciale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale. La relazione
del Fiduciario Provinciale deve essere scritta e distribuita a tutti i Giudici
aventi diritto a voto. L'Assemblea deve essere tenuta almeno 15 giorni prima
dell'Assemblea Regionale.
14.2 Partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale:
- il Fiduciario Provinciale;
- i Fiduciari Locali;
- tutti i giudici della Provincia in regola con il tesseramento.
Possono, inoltre, partecipare all'Assemblea Provinciale:
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- i Componenti della Commissione Nazionale;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL;
- il Presidente del Comitato Provinciale FIDAL (o il Delegato Provinciale);
- il Fiduciario Regionale G.G.G.;
- i Componenti della Commissione Regionale G.G.G..
14.3 Hanno diritto di voto i giudici della Provincia, del Ruolo Provinciale,
Regionale, Nazionale ed Internazionale purché
abbiano conseguito un numero complessivo di presenze, in Italia o all'estero,
pari o superiore alla percentuale sulle manifestazioni controllate nella
provincia di appartenenza così determinata:
fino a 30 manifestazioni nella provincia: presenze numero 5;
da 31 a 50 n. 8 ;
da 51 a 75 n. 12 ;
da 76 a 120 n. 15 ;
da 121 a 200 n. 18 ;
oltre 200 n. 20 .
Il Fiduciario Nazionale G.G.G., in caso di particolari situazioni, su richiesta
scritta e motivata del Fiduciario Provinciale competente per territorio
e/o del Fiduciario Regionale, potrà concedere deroghe di carattere
generale.
14.4 L'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto
da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario
Provinciale. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale, che deve essere
sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea ed inviato, in copia, alla
Commissione Regionale. L'Assemblea è valida, in prima convocazione,
qualora sia presente almeno la metà più uno dei giudici aventi
diritto a voto; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa
almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno ¼ degli aventi
diritto a voto. Delibera a maggioranza dei presenti.
14.5 La Verifica Poteri è effettuata da una Commissione composta
da tre giudici, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata dalla Consulta
Provinciale (o, in mancanza, dal Fiduciario Provinciale) all'atto della
convocazione dell'Assemblea. La stessa Commissione procederà anche
allo scrutinio dei voti.
14.6 Nelle Assemblee Provinciali a ciascun giudice avente diritto spetta
un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
14.7 Per l'elezione del Fiduciario Provinciale può essere espressa
una sola preferenza; per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale
possono essere espresse un massimo di preferenze pari a 2/3 dei delegati
da eleggere. Le schede con preferenze in eccesso saranno dichiarate nulle.
14.8 Per l'elezione dei Delegati ogni Provincia ha diritto di eleggere un
delegato per ogni 5 voti attribuiti. L'eventuale resto pari o superiore
a 3 darà diritto ad un ulteriore Delegato. Resti inferiori non daranno
diritto alla elezione di alcun altro Delegato.
14.9 Sono eletti delegati coloro i quali avranno riportato il numero maggiore
di preferenze. In caso di parità sarà eletto il giudice con
maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, d'età.
Tutti gli altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di
graduatoria in base alle preferenze attribuite, sono nominati Delegati supplenti.
I Delegati supplenti saranno chiamati a sostituire il Delegato o i Delegati
impediti secondo l'ordine delle preferenze.
14.10 L'elezione del Fiduciario Provinciale e dei Delegati avviene su apposite
e distinte schede. Possono essere eletti alla carica di Fiduciario Provinciale
e come Delegati Provinciali all'Assemblea Regionale tutti i giudici in regola
con il tesseramento e aventi diritto a voto.
14.11 Non sono eleggibili a Delegato Provinciale i giudici che ricoprano
cariche nell'ambito del G.G.G. a livello nazionale o regionale.
14.12 Le candidature alla carica di Fiduciario Provinciale possono essere
presentate anche direttamente in Assemblea.
14.13 Per tutte le votazioni per le quali non siano previste speciali modalità
nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente
dell'Assemblea tra le seguenti forme:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.
Le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto.
Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio
o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati
in Assemblea, dovranno essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea,
a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Regionale G.G.G..
14.14 L'Assemblea Provinciale straordinaria è convocata dal Fiduciario
Regionale in caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente
del Fiduciario Provinciale G.G.G., così come in caso di richiesta
scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei giudici
aventi diritto a voto nella provincia. L'Assemblea straordinaria è,
altresì, convocata dal Fiduciario Provinciale, previa intesa con
il Fiduciario Regionale, nel caso si renda necessario far fronte a vacanze
tra i componenti della Commissione Regionale non surrogabili con i primi
dei non eletti o verificatesi oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea.
Le norme che regolano lo svolgimento delle Assemblee straordinarie sono
le stesse previste per le Assemblee ordinarie.
Articolo 15: IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
15.1 Il Fiduciario Provinciale, eletto dall'Assemblea Provinciale, dura
in carica per l'intero quadriennio olimpico. L'elezione è soggetta
a convalida da parte della Commissione Regionale G.G.G..
15.2 Al Fiduciario Provinciale ed alla Consulta Provinciale (ove costituita)
si applicano, in quanto compatibili, le norme fissate rispettivamente per
il Fiduciario Regionale e per la Consulta Regionale nei casi di decessi,
dimissioni o decadenze.
15.3 La decadenza del Fiduciario Provinciale è pronunciata dalla
Commissione Regionale (di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata
della metà più uno dei giudici della provincia aventi diritto
a voto) con deliberazione motivata da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze
e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o
per violazioni del presente regolamento, nonché per squalifiche o
sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. La deliberazione
dovrà contenere, contestualmente, la nomina di un Commissario Straordinario
per assicurare la funzionalità del Gruppo Provinciale e per preparare
l'Assemblea straordinaria elettiva. L'Assemblea straordinaria elettiva dovrà
tenersi entro 60 giorni dalla nomina del Commissario. Qualora il Commissario
Straordinario non provveda nel termine suddetto alla convocazione dell'Assemblea
straordinaria elettiva vi provvederà la Commissione Regionale.
15.4 Il Fiduciario Provinciale, o in assenza il suo Vice o altro componente
della Consulta Provinciale appositamente delegato, partecipa di diritto
alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL (laddove costituito), con il
quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo.
15.5 Il Fiduciario Provinciale propone l'omologazione dei primati e delle
migliori prestazioni provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella
loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.
15.6 Il Fiduciario Provinciale, in caso di mancata costituzione del Comitato
Provinciale FIDAL, si rapporterà al Delegato Provinciale FIDAL.
15.7 Il Fiduciario Provinciale è responsabile nei confronti degli
Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte
le norme e disposizioni da essi emanate.
15.8 Propone alla Consulta Provinciale (ove costituita), nel corso della
prima seduta successiva alla sua elezione, la nomina di un Vice-Fiduciario
scelto tra quanti compongono la Consulta stessa. Il Vice-Fiduciario sostituisce
il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento temporaneo, e,
nel caso di sua impossibilità, le funzioni verranno svolte dal Componente
della Consulta Provinciale più anziano di tesseramento o, in subordine,
di età.
15.9 Promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento
dei Giudici del Gruppo provinciale, le iniziative per il miglioramento dell'attività
tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza. Cura l'attività
provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei
prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro,
agli organi competenti, dei verbali dei risultati delle manifestazioni.
Riferisce alla Commissione Regionale eventuali problemi che si presentino
e segnala i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta
e per le qualità tecnico e comportamentali, eventualmente realizzando
iniziative incentivanti a livello locale.
15.10 Deve curare che presso la sede del Comitato provinciale FIDAL (ove
costituito) o, in assenza, del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati,
circolari e qualsiasi documento inerente l'attività del G.G.G..
Articolo 16: LA CONSULTA PROVINCIALE
16.1 La Consulta Provinciale (ove costituita) è l'Organo che,
nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali
e regionali del G.G.G. ed è costituita dal Fiduciario Provinciale
e dai Fiduciari Locali ove nominati. Dura in carica l'intero quadriennio
olimpico e viene presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce
in base al presente regolamento.
16.2 Qualora i Fiduciari locali non siano stati nominati o siano in numero
inferiore a due, la Commissione Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale,
potrà provvedere a nominare da due a quattro ulteriori componenti
della Consulta Provinciale, scegliendoli, su indicazione del Fiduciario
Provinciale, tra i giudici aventi diritto a voto residenti in provincia.
La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale
dell'attività nella provincia.
16.3 La Consulta Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale
lo ritenga necessario (o su richiesta scritta e motivata della metà
più uno dei suoi componenti), con convocazione scritta da comunicare
al Presidente (o al Delegato) Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale.
É presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce
in base al presente regolamento. É facoltà del Fiduciario
Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico
incarico o per la loro comprovata competenza, possano dare un contributo
ai lavori della Consulta.
16.4 La Consulta è validamente riunita se vi partecipa il Fiduciario
Provinciale (o chi lo sostituisce in base al presente regolamento) ed almeno
la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti.
A parità di voti prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di
chi, in sua assenza, presiede la riunione.
16.5 La Consulta Provinciale decade in caso di decadenza, dimissioni, decesso
o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G. e viene ricostituita
dopo l'elezione del Fiduciario Provinciale.
Articolo 17: IL FIDUCIARIO LOCALE
17.1 Il Fiduciario Locale può essere nominato, tra i giudici della
provincia aventi diritto a voto, dalla Commissione Regionale G.G.G., su
proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di particolari esigenze
logistiche e di funzionalità territoriale.
17.2 Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione
con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista, e d'intesa con il Fiduciario
Provinciale, le direttive della Commissione Regionale G.G.G..
17.3 Il Fiduciario Locale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
17.4 Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Commissione Regionale
ed al Fiduciario Provinciale.
17.5 Decade in caso di decadenza del Fiduciario Provinciale e può
essere revocato dalla Commissione Regionale (di propria iniziativa o su
richiesta scritta e motivata del Fiduciario Provinciale o della metà
più uno dei giudici della provincia aventi diritto a voto) con deliberazione
motivata da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie
alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente
regolamento, nonché per squalifiche o sospensioni inflitte dagli
Organi di Giustizia Federale.
Articolo 18: I COMMISSARI STRAORDINARI
18.1 Il Fiduciario Nazionale G.G.G., sentita la Commissione nazionale
e l'organo di vertice della FIDAL territorialmente competente, con provvedimento
motivato da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie
alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente
regolamento, ove non si sia già provveduto in sede locale secondo
le procedure indicate nel presente Regolamento, potrà provvedere
allo scioglimento e/o alla revoca degli Organi territoriali a livello regionale
e provinciale, anche elettivi, nominando un Commissario Straordinario, il
quale dovrà garantire la funzionalità del Gruppo locale fino
all'elezione o alla nomina dell'Organo territoriale dichiarato decaduto
o revocato e dovrà, entro i 60 giorni successivi alla sua nomina,
indire l'Assemblea Elettiva eventualmente necessaria per la ricostituzione
dell'Organo.
18.2 Il Commissario Straordinario dovrà avere, di norma, i requisiti
richiesti per la nomina e/o l'elezione dell'organo che va a sostituire.
Articolo 19: INCOMPATIBILITÀ
19.1 Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto
Federale.
19.2 Qualora venga a verificarsi una causa di incompatibilità, l'interessato
dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso
tale termine, senza che l'opzione sia stata esercitata, il Fiduciario Nazionale
provvederà a sospendere l'interessato dalla qualifica di giudice.
19.3 Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno ricoperte
con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse
si riferiscono. Le cariche non elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione
saranno, invece, ricoperte con nuova nomina da parte dell'organo competente.
19.4 Pur non essendo incompatibili le funzioni di Giudice con quelle di
Tecnico, di Presidente e/o Dirigente di società di atletica leggera,
è fatto obbligo ai Giudici di astenersi da qualsiasi valutazione
relativa ad atleti e/o società ai quali siano direttamente interessati.
Articolo 20: I GIUDICI
20.1 I Giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:
a - Ausiliari;
b - Provinciali;
c - Regionali;
d - Nazionali;
e - Internazionali.
20.2 I giudici, all'atto dell'inquadramento, devono possedere, oltre a quelli
previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere la residenza in Italia;
- non avere riportato condanne per delitto doloso;
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o di qualsiasi Federazione
Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni per periodi superiori ad
un anno.
20.3 I requisiti per l'inquadramento indicati nel precedente comma devono
essere conservati per tutta la durata della carriera.
Articolo 21: I GIUDICI AUSILIARI
21.1 I Giudici Ausiliari possono essere indicati direttamente dalle Società
affiliate alla Federazione, al momento dell'affiliazione; le stesse ne garantiranno
la competenza, compilando un apposito modulo.
21.2 L'età minima richiesta è di 16 anni.
21.3 Il G.G.G. utilizzerà gli Ausiliari nell'organizzazione delle
manifestazioni, facendo ricoprire loro, nell'organigramma delle giurie compiti
"non giudicanti".
21.4 Il tesseramento per il primo anno è a titolo gratuito ed è
effettuato direttamente dalle Società di riferimento dandone comunicazione
al competente Fiduciario Provinciale G.G.G..
Articolo 22: I GIUDICI PROVINCIALI
22.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Provinciale occorre:
- avere maturato 18 anni di età;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un breve corso teorico-pratico
di qualificazione, indetto in sede provinciale, con cadenza annuale, secondo
apposite normative ed indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale del
G.G.G..
22.2 Il Ruolo Provinciale è il primo livello che abilita il Giudice
a giudicare il gesto atletico, il corso che i candidati dovranno sostenere
dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.
22.3 L'inquadramento nel Ruolo Provinciale è ratificato dalla Commissione
Regionale.
22.4 Il Fiduciario Provinciale, sentita la Commissione Regionale, potrà
non rinnovare il tesseramento ai Giudici Provinciali che non abbiano prestato
nel corso dell'ultimo anno un'adeguata attività in provincia e/o
in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente
prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del
G.G.G..
Articolo 23: I GIUDICI REGIONALI
23.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale occorre:
- essere tesserato da almeno un anno nel ruolo di Provinciale;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un corso teorico-pratico
di qualificazione indetto e curato dalla locale Commissione Regionale, secondo
normative ed indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale G.G.G.;
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal
corso stesso.
23.2 Tutti i Giudici Regionali dovranno essere in grado di giudicare tutte
le specialità dell'atletica; il corso che i candidati dovranno frequentare
dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.
23.3 L'inquadramento nel Ruolo Regionale è ratificato dalla Commissione
Nazionale su proposta della Commissione Regionale.
23.4 Il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo di Regionale è
vincolato all'obbligatoria partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti
e regolati dalla Commissione Nazionale.
23.5 La Commissione Regionale, sentito il Fiduciario Provinciale competente,
potrà non rinnovare il tesseramento ai giudici Regionali che non
abbiano prestato un'adeguata attività in provincia e/o in regione,
si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente
prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del
G.G.G..
Articolo 24: I GIUDICI NAZIONALI
24.1 Per ottenere l'inquadramento a Giudice del Ruolo Nazionale occorre:
- avere maturato un'anzianità minima di 2 anni consecutivi nel Ruolo
Regionale, ed avere prestato costante attività in provincia e regione;
- aver frequentato un corso di preparazione indetto e curato dalla Commissione
Nazionale G.G.G. ed aver superato le relative prove d'idoneità.
24.2 La preparazione che i giudici del Ruolo Nazionale dovranno conseguire
e mantenere aggiornata è corrispondente a quella di primo livello
per la I.A.A.F. (N.T.O.- T.O.E.C.S.), atta a ricoprire la funzione di Arbitro.
24.3 Non è posto alcun limite d'età per la partecipazione
ai corsi di qualificazione nazionale.
24.4 L'inquadramento nel Ruolo Nazionale è disposto dalla Commissione
Nazionale.
24.5 La Commissione Regionale, sentito il competente Fiduciario Provinciale,
potrà proporre alla Commissione Nazionale di non rinnovare il tesseramento
ai Giudici Nazionali che non abbiano prestato un'adeguata attività
in provincia ed in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività
eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e
provinciali del G.G.G..
Articolo 25: I GIUDICI INTERNAZIONALI
25.1 Appartengono al Ruolo dei Giudici Internazionali i giudici che abbiano conseguito tale qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F. e/o siano inseriti nei rispettivi panel.
Articolo 26: SPECIALIZZAZIONI
26.1 I Giudici inseriti nel ruolo Nazionale e/o Regionali possono conseguire
l'iscrizione in appositi albi di specializzazione Nazionali e/o Regionali
partecipando ad appropriati corsi e superando i previsti test di idoneità,
così come disposto da bandi emessi periodicamente dalla Commissione
Nazionale.
26.2 Le specializzazioni sia per i ruoli Regionali che Nazionali sono definite
dalla Commissione Nazionale e sono, di norma, quelle previste dalla I.A.A.F.:
- Ufficiale Tecnico Organizzativo - U.T.O. (Delegato Tecnico/Direttore di
Gara/
Direttore di Riunione)
- Giudice di Partenza;
- Giudice di Marcia;
- Ufficiale Tecnico di Corse "no stadia" - U.T.C.N.S..
26.3 Saranno ammessi d'ufficio ai rispettivi albi nazionali di specializzazione
i giudici già presenti nei panel internazionali.
26.4 La permanenza nell'albo di specializzazione dovrà essere confermata,
fatto salvo quanto disposto per i Giudici internazionali al comma precedente,
superando i test di idoneità disposti dalla Commissione Nazionale
con cadenza non superiore ai 4 anni.
Articolo 27: ALBI OPERATIVI
27.1 All'inizio di ogni anno agonistico la Commissione Nazionale redige,
per i Giudici del ruolo Nazionale, gli Albi Operativi (sia generico che
di specialità) nei quali sono iscritti coloro che potranno essere
convocati dalla Commissione Nazionale.
27.2 La permanenza negli Albi Operativi è vincolata alla partecipazione
a corsi di aggiornamento ed al superamento di apposite prove, così
come disposto con appropriati bandi dalla Commissione Nazionale, con periodicità
non superiore ai 4 anni.
27.3 L'esclusione dagli albi operativi può essere disposta, da parte
della Commissione Nazionale, nei confronti di:
- giudici che non abbiano superato i test di idoneità indetti periodicamente
dalla Commissione Nazionale;
- giudici che, senza fornire valida e tempestiva giustificazione per la
mancata prestazione del servizio, non abbiano dimostrato sufficiente disponibilità
a rispondere alle convocazioni nazionali;
- giudici che richiedano di essere esonerati dall'attività nazionale;
- giudici che abbiano dimostrato insufficiente preparazione tecnica e/o
carenze comportamentali;
- giudici che, a giudizio motivato e scritto delle Commissioni Regionali,
con ratifica della Commissione Nazionale, non abbiano offerto in regione
un'adeguata collaborazione.
27.4 Tutti questi giudici potranno essere reinseriti negli Albi Operativi
al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'esclusione. La Commissione
Nazionale determina le modalità di reinserimento negli Albi dei giudici
in precedenza esclusi.
Articolo 28: MANSIONI ED ELENCHI SPECIALI
28.1 La Commissione Nazionale ha facoltà di istituire Elenchi
Speciali Nazionali per particolari mansioni dell'attività giudicante,
nei quali possono essere inseriti i giudici che abbiano acquisito specifiche
capacità grazie a corsi o stage indetti dalla Commissione Nazionale
stessa. Tali elenchi possono prendere in considerazione mansioni speciali,
di norma previste dal R.T.I., come ad esempio (elenco non esaustivo):
a - Misuratore di percorso;
b - Direttore Tecnico;
c - Giudice al Photofinish;
d - Giudice addetto al servizio antidoping;
e - Giudice addetto ai sistemi di rilevazione;
f - Giudice addetto ai servizi informatici;
g - Giudice addetto al cronometraggio.
28.2 In questi Elenchi potranno essere inseriti i giudici di tutti i ruoli
che abbiano particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche della
mansione.
28.3 Gli Elenchi Speciali sono rivisti ed aggiornati annualmente dalla Commissione
Nazionale, sentito eventualmente il parere dei Gruppi Tecnici di Lavoro
all'uopo istituiti.
28.4 Sono ammessi d'ufficio negli Elenchi i giudici che hanno ottenuto la
qualificazione in seguito alla partecipazione a corsi indetti dall'E.A.A.
o dalla I.A.A.F. e/o sono inseriti nei rispettivi panel.
28.5 Le Commissioni Regionali hanno facoltà di istituire Elenchi
Speciali Regionali di Giudici che possano ricoprire particolari mansioni.
Tali Elenchi non devono necessariamente coincidere con quelli istituiti
a livello nazionale.
Articolo 29: TESSERA FEDERALE
29.1 Ai fini dell'ottenimento della qualifica di giudice valgono le norme
previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Ad ogni giudice
viene rilasciata apposita tessera federale. Tutti i giudici che intendono
proseguire nell'attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale
della stessa entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti
norme operative.
29.2 I giudici che non rinnovano la tessera per uno o due anni, potranno
essere reintegrati nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote
annuali pregresse, senza incremento di anzianità.
29.3 I giudici che non rinnovano la tessera per tre o più anni consecutivi
potranno essere ritesserati solo come giudici Ausiliari.
Articolo 30: DIRITTI
30.1 I Giudici, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma
dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto, individualmente
e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità
e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte
della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati che
di terzi.
30.2 I Giudici hanno diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte
della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti ed atti derivanti dall'esercizio
delle loro funzioni. Hanno inoltre diritto a godere di assicurazione contro
tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per
eventuali infortuni a sé stessi o a terzi connessi all'espletamento
delle proprie funzioni, sia durante sia in itinere.
30.3 Ulteriori diritti dei giudici sono:
a - il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni
di giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali;
b - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale,
quando previste;
c - l'assegnazione di una copia del R.T.I.;
d - il riconoscimento di agevolazioni per assistere alle manifestazioni
di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, previa richiesta, se del
caso, all'Organo o all'Ente organizzatore.
30.4 I giudici, che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici
svolgono un'attività adeguata, godranno dei seguenti ulteriori diritti:
a - l'assegnazione della divisa prevista per il ruolo di appartenenza;
b - l'invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali che periferiche.
30.5 La FIDAL deve fornire il materiale ed assicurare che l'impiego ed il
trasporto delle attrezzature speciali utilizzate dai Giudici possano avvenire
in conformità alle normative vigenti.
Articolo 31: RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI
31.1 I Giudici che sono considerati idonei e meritevoli dagli organi competenti, hanno la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti dagli Organi centrali e periferici sia della FIDAL sia del G.G.G..
Articolo 32: BENEMERENZE
32.1 Il G.G.G. provvede ad assegnare tre ordini di benemerenze, alle quali possono accedere, con menzione d'onore, quei giudici che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto continuità di prestazioni e siano in possesso di specifici requisiti, fissati nell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione unitamente alle modalità per l'assegnazione.
Articolo 33: DOVERI ED IMPEGNI
33.1 I Giudici sono tenuti a:
a - osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni
altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;
b - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della
FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in
ogni circostanza moralità e rettitudine;
c - controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro
svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e ogni altro regolamento
particolare con obiettività, imparzialità e "bona fide";
d - astenersi dall'adire le vie legali contro altri associati e tesserati
e/o comunque appartenenti alla organizzazione federale, salvo il caso di
espressa autorizzazione concessa dal competente Organo Federale;
e - rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere agli
incarichi per i quali vengono destinati, salvo necessità contingenti,
comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento
o causa di forza maggiore;
f - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature
ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione
dell'attività o cambiamento di mansioni;
g - segnalare con immediatezza agli organi competenti eventuali osservazioni
intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del
Gruppo;
h - frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione
previste a livello centrale e periferico;
i - versare puntualmente la quota di tesseramento.
33.2 Ai Giudici è fatto divieto di:
a - funzionare in manifestazioni di Atletica Leggera che non rientrino nell'attività
organizzativa della FIDAL o non siano da questa approvate;
b - rilasciare, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione,
dichiarazioni lesive dell'immagine del G.G.G. ed in generale della FIDAL;
c - rilasciare qualsiasi altra dichiarazione relativa all'attività
federale o del Gruppo senza la preventiva autorizzazione della Commissione
Nazionale, o delle Commissioni Regionali competenti per territorio;
d - trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico.
Articolo 34: PROVVEDIMENTI TECNICI
34.1 Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federale
in caso di illecito sportivo, i giudici sono soggetti a provvedimenti interni
al G.G.G. per fatti squisitamente tecnici che, comunque, non coinvolgano
rapporti con altri tesserati anche giudici. In particolare, i provvedimenti
tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del Regolamento
Tecnico e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto
dal comma 1, punti c), e), f), ed h) del precedente articolo.
34.2 Sono sanzioni interne al G.G.G.:
a - richiamo tecnico;
b - richiamo tecnico con diffida;
c - deplorazione;
d - sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.
I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze di entità
lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie. I provvedimenti
di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze di entità
rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di
recidiva specifica. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso
di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza
tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti
di maggiore gravità. I provvedimenti di sospensione dall'attività
sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni
o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale
sospensione cautelare previsto al successivo comma 4 deve essere scomputato
dal periodo di sospensione definitiva comminato dalla Commissione Nazionale
e/o dagli Organi della giustizia sportiva.
34.3 Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono presi dalla Commissione
Nazionale su proposta del Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei
Fiduciari Provinciali e/o Regionali, sulla base delle risultanze dei rapporti
arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati
gli episodi contestati. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G.
sono comunicati per iscritto al giudice o ai giudici interessati. Avverso
tali provvedimenti può essere interposto ricorso avanti ad un Collegio
Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti
dalla Consulta Nazionale ogni biennio tra quanti non fanno parte degli Albi
Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di
due volte. Il giudizio del Collegio è definitivo e contro di esso
si può dar luogo a ricorso avanti alla Commissione d'Appello Federale
per le sole questioni di carattere procedurale.
34.4 Il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Nazionale, può
disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti di
Giudici per i quali siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata
avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.
34.5 I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità,
su tutte le valutazioni, sui corsi di qualificazione, sui riconoscimenti,
sugli incentivi, sulle benemerenze, eccetera.
Articolo 35: APPROVAZIONE E VARIAZIONI
35.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale,
preposto ad apportarvi modifiche ed introdurre norme di propria iniziativa
e/o su proposta degli organi del G.G.G..
35.2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua formale
approvazione da parte del Consiglio Federale.
35.3 All'entrata in vigore del presente Regolamento, il Fiduciario Nazionale
predisporrà le norme transitorie eventualmente necessarie per la
sua prima attuazione.
35.4 Le limitazioni introdotte in tema di limiti di mandati non hanno efficacia
retroattiva.