Regolamento GGG

Approvato con Delibera n. 23 del Consiglio federale del 13 marzo 2009

 

INDICE

T I T O L O I
IL GRUPPO GIUDICI GARE

Art. 1 - NATURA
Art. 2 - FUNZIONI
Art. 3 - AUTONOMIA

T I T O L O II
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - ORGANI ED ORGANISMI
Art. 5 - IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Art. 6 - LA COMMISSIONE NAZIONALE
Art. 7 - LA CONSULTA NAZIONALE
Art. 8 - I GRUPPI TECNICI DI LAVORO
Art. 9 - L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.
Art. 10 - LE ASSEMBLEE REGIONALI
Art. 11 - IL FIDUCIARIO REGIONALE
Art. 12 - LA COMMISSIONE REGIONALE
Art. 13 - LA CONSULTA REGIONALE
Art. 14 - LE ASSEMBLEE PROVINCIALI
Art. 15 - IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
Art. 16 - LA CONSULTA PROVINCIALE
Art. 17 - IL FIDUCIARIO LOCALE
Art. 18 - I COMMISSARI STRAORDINARI
Art. 19 - INCOMPATIBILITÀ

T I T O L O III
I GIUDICI

Art. 20 - I GIUDICI
Art. 21 - I GIUDICI AUSILIARI
Art. 22 - I GIUDICI PROVINCIALI
Art. 23 - I GIUDICI REGIONALI
Art. 24 - I GIUDICI NAZIONALI
Art. 25 - I GIUDICI INTERNAZIONALI
Art. 26 - SPECIALIZZAZIONI
Art. 27 - ALBI OPERATIVI
Art. 28 - MANSIONI ED ELENCHI SPECIALI

T I T O L O IV
DIRITTI E DOVERI

Art. 29 - TESSERA FEDERALE
Art. 30 - DIRITTI
Art. 31 - RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI
Art. 32 - BENEMERENZE
Art. 33 - DOVERI ED IMPEGNI
Art. 34 - PROVVEDIMENTI TECNICI

T I T O L O V
MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE

Art. 35 - APPROVAZIONE E VARIAZIONI

TITOLO I - IL GRUPPO GIUDICI GARE

Articolo 1: NATURA

1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), costituito da tutti i Giudici di Gara regolarmente tesserati, secondo l'articolo 6. 2 lettera g) dello Statuto federale, è l'organismo tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) preposto ad assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali.
1.2 Il G.G.G. fa parte, sia a livello centrale sia a livello periferico, della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

 

Articolo 2: FUNZIONI

2.1 Il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica leggera, con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell'applicare le regole contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione.
2.2 Il G.G.G. provvede, ai sensi dell'articolo 6. 2 lettera g) dello Statuto Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara, nonché al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici.

 

Articolo 3: AUTONOMIA

3.1 L'autonomia funzionale-organizzativa ed operativa interna del G.G.G. è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

 

TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE


Articolo 4: ORGANI ED ORGANISMI

4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.
4.2 Sono organi centrali:
a - Il Fiduciario Nazionale;
b - La Commissione Nazionale;
c - La Consulta Nazionale.

4.3 Sono organi territoriali a livello regionale:
a - L'Assemblea Regionale;
b - Il Fiduciario Regionale;
c - La Commissione Regionale;
d - La Consulta Regionale.

4.4 Sono organi territoriali a livello provinciale:
a - L'Assemblea Provinciale;
b - Il Fiduciario Provinciale;
c - Il Fiduciario Locale (eventuale);
d - La Consulta provinciale (eventuale).

4.5 Sono organismi del G.G.G.:
a - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

Articolo 5: IL FIDUCIARIO NAZIONALE

5.1 Il Fiduciario Nazionale è il responsabile del G.G.G. e lo rappresenta a tutti i livelli.
5.2 Il Fiduciario Nazionale è un Giudice del Ruolo Nazionale nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
5.3 La carica di Fiduciario Nazionale è incompatibile con altri incarichi Federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come socio o tesserato a enti affiliati.
Il periodo del suo mandato coincide con quello del quadriennio olimpico.
Può essere riconfermato con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Durante il mandato non può rivestire ruoli operativi nell'ambito di manifestazioni federali nazionali.
5.4 Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.
5.5 Il Fiduciario Nazionale:
a - Nomina, entro 30 giorni dalla sua entrata in carica, i sei (6) componenti della Commissione Nazionale, scegliendoli tra i Giudici del ruolo nazionale e/o regionale. La scelta deve avvenire, preferibilmente, tra i nominativi segnalati dai Fiduciari Regionali;
b - Designa, fra i componenti della Commissione Nazionale, il Vice Fiduciario Nazionale;
c - Stabilisce i compiti da affidare ai componenti della Commissione Nazionale;
d - Revoca, con provvedimento motivato, la nomina di uno o più componenti della Commissione Nazionale, di propria iniziativa o su proposta scritta e motivata dei ¾ dei componenti della Consulta nazionale, in presenza anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
- gravi ed evidenti inefficienze;
- azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G.;
- violazioni del presente regolamento;
- squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale.
Nell'ipotesi di revoca si procederà, nel termine di 30 giorni, alle sostituzioni secondo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.
In riferimento alle scelte di cui ai punti a, b, c, d, del presente comma il Fiduciario Nazionale deve dare tempestiva comunicazione al Presidente Federale ed alla Consulta Nazionale
5.6 Nel rispetto dello Statuto federale il Fiduciario Nazionale della Fidal partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL alle riunioni del Consiglio Federale e, su invito del Presidente Federale, alle riunioni della Giunta Esecutiva, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del G.G.G. sulle materie oggetto di discussione.
Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del G.G.G. in sede di Commissione Nazionale ed in armonia con gli orientamenti espressi dalla Consulta Nazionale.
Presenta al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici ed organizzativi elaborati dalla Commissione Nazionale nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa.
Presenta altresì il piano economico finanziario nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentita la Consulta Nazionale.
5.7 Presiede e controlla tutta l'organizzazione del G.G.G. e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale. Adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti tecnici e/o organizzativi non specificatamente devoluti ad altri organi statutari.
5.8 Assume, in caso di necessità ed in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza esclusiva della Commissione Nazionale. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati nella prima successiva seduta utile della Commissione Nazionale e comunque non oltre 45 giorni dalla data in cui sono stati assunti.
5.9 Cura la convocazione immediata della Commissione Nazionale e/o della Consulta Nazionale per l'assunzione di urgenti provvedimenti tecnici, organizzativi e disciplinari di relativa competenza.
5.10 Esamina ed inoltra agli Organi Federali competenti le richieste di omologazione dei primati e delle migliori prestazioni internazionali e nazionali.
5.11 Stabilisce, d'intesa con la Commissione Nazionale, il numero, la composizione, le finalità e la durata dei Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, nominandone i responsabili ed i componenti. Sentita la Commissione Nazionale, designa i rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali e propone al Consiglio Federale eventuali rappresentanti del G.G.G. presso altre Federazioni.
5.12 In caso di impedimento temporaneo viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Fiduciario Nazionale o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal componente della Commissione Nazionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Allo stesso modo si procederà in caso di dimissioni o impedimento definitivo fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.
5.13 Può essere revocato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nei seguenti casi:
a - su iniziativa del Presidente, per motivata ed evidente inefficienza e/o per gravi azioni contrarie alla attività federale;
b - su proposta motivata (da indirizzare al Presidente federale) della Consulta Nazionale, assunta con maggioranza di almeno ¾ dei suoi componenti.
5.14 Il Fiduciario Nazionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

Articolo 6: LA COMMISSIONE NAZIONALE

6.1 La Commissione Nazionale è l'organo tecnico direttivo del G.G.G. ed è così composta:
a - il Fiduciario Nazionale;
b - i sei componenti nominati dal Fiduciario Nazionale.
6.2 I componenti della Commissione Nazionale non possono farne parte per più di tre mandati consecutivi e sono incompatibili con altri incarichi Federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come soci o tesserati ad enti affiliati.
6.3 In caso di revoca, di dimissioni, di decesso o di impedimento permanente, nel corso del quadriennio olimpico, di uno o più componenti della Commissione, il Fiduciario Nazionale procederà a nuove nomine secondo la procedura di cui all'articolo precedente.
6.4 La Commissione Nazionale si riunisce, su convocazione senza formalità del Fiduciario Nazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 6 volte l'anno. Delle riunioni della Commissione Nazionale deve essere data preventiva notizia al Presidente federale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il Fiduciario Nazionale, o chi, in sua vece (Vice Fiduciario o componente anziano), presiede la riunione. Il Fiduciario Nazionale è tenuto, altresì, a convocare la Commissione Nazionale, entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta e motivata (con l'indicazione, in particolare, degli argomenti da trattare tra quelli rientranti nelle competenze fissate nei commi successivi del presente articolo) della metà più uno dei suoi componenti.
6.5 La Commissione Nazionale decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Fiduciario Nazionale.
E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori della Commissione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6.6 Sono compiti della Commissione Nazionale:
a - predisporre i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività del G.G.G. e dei suoi tesserati;
b - emanare comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei giudici;
c - programmare la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei giudici;
d - curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali;
e - assicurare l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e delle direttive emanate dagli Organi Federali centrali;
f - vigilare sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I. e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;
g - presentare al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla I.A.A.F., le proposte di modifica al R.T.I.;
h - programmare forme di incentivazione a favore dei giudici e proporre al Presidente Federale i nominativi dei giudici meritevoli di eventuali riconoscimenti.
La Commissione Nazionale dà informativa alla Consulta Nazionale delle decisioni assunte al fine dell'acquisizione dei pareri consultivi di competenza.
6.7 Sono compiti esclusivi della Commissione Nazionale:
a - effettuare la convalida delle elezioni delle Commissioni Regionali e nominare i Fiduciari Regionali secondo quanto previsto dal presente regolamento;
b - vigilare affinché l'operato degli organi regionali sia conforme alle direttive ed ai programmi federali;
c - deliberare le procedure relative alla formazione, specializzazione ed aggiornamento, deliberando, altresì, l'inquadramento dei giudici nel Ruolo Nazionale;
d - formare gli appositi Albi Operativi Nazionali;
e - istituire ed aggiornare Elenchi Speciali per particolari mansioni;
f - designare le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali, delegando ai Fiduciari Regionali e/o agli altri organi periferici il completamento delle stesse e avvalendosi eventualmente di Gruppi Tecnici di Lavoro;
g - valutare periodicamente l'operato tecnico e comportamentale dei giudici ed assumere iniziative conseguenti;
h - istruire le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi federali.
6.8 I componenti della Commissione Nazionale, escluso il Fiduciario Nazionale, rimangono nei ruoli di appartenenza e possono essere inseriti negli Albi Operativi. Il Fiduciario Nazionale provvederà direttamente alle eventuali convocazioni degli altri componenti della Commissione Nazionale.
6.9 La Commissione Nazionale decade in ogni caso di revoca, decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Nazionale, rimanendo in carica, fino a nuova nomina, per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 7: LA CONSULTA NAZIONALE

7.1 La Consulta Nazionale del G.G.G. è organo consultivo e di controllo ed è composta dai Fiduciari Regionali; In caso di loro impedimento alle riunioni possono partecipare i loro delegati (Vice Fiduciario Regionale o altro componente della relativa Commissione Regionale). Partecipano alle sedute della Consulta Nazionale, senza diritto di voto, il Fiduciario Nazionale e gli altri componenti della Commissione Nazionale in carica. Le sedute della Consulta sono presiedute dal Fiduciario Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Fiduciario o da un componente della Commissione Nazionale appositamente designato dal Fiduciario Nazionale. In caso di decadenza, revoca o dimissioni della Commissione Nazionale, la Consulta è presieduta dal Commissario Straordinario.
7.2 E' convocata, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 3 volte l'anno. Delle riunioni della Consulta Nazionale deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione della Consulta Nazionale può avvenire anche su richiesta scritta e motivata dei ¾ dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nei successivi commi del presente articolo. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 7 giorni dalla richiesta stessa. E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
7.3 La Consulta Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale:
a - propone gli indirizzi operativi del Gruppo ed esprime parere consultivo sui regolamenti e le proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione del gruppo;
b - valuta le problematiche relative all'attività ed al ruolo dei Giudici di Gara, tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Regionali;
c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
d - prospetta argomenti di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici;
e - esercita il potere di controllo sull'attività del Fiduciario Nazionale e della Commissione Nazionale, proponendo, con atto scritto e motivato assunto con maggioranza di almeno ¾ dei suoi componenti, la revoca del Fiduciario Nazionale (proposta da indirizzare al Presidente Federale) o di uno o più componenti della Commissione Nazionale (proposta da indirizzare al Fiduciario Nazionale) per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento.

Articolo 8: I GRUPPI TECNICI DI LAVORO

8.1 Nell'ambito del G.G.G. possono essere istituiti Gruppi Tecnici di Lavoro aventi funzioni di studio, consultive e propositive riguardo a specifici argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del Gruppo.
8.2 La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi e la regolamentazione di tali Gruppi di lavoro sono determinati dal Fiduciario Nazionale di concerto con la Commissione Nazionale.
8.3 Della loro istituzione è data tempestiva comunicazione alla Consulta Nazionale.
8.4 Analogamente possono procedere a livello locale il Fiduciario Regionale ed il Fiduciario Provinciale.

Articolo 9: L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.

9.1 L'attività amministrativa, la tenuta degli atti (compresi i verbali delle riunioni della Commissione Nazionale e della Consulta Nazionale) e l'inoltro di tutte le necessarie comunicazioni sono assicurati dall'Ufficio Centrale del G.G.G. secondo le modalità organizzative stabilite dal Segretario Federale.

Articolo 10: LE ASSEMBLEE REGIONALI

10.1 Le Assemblee Regionali si distinguono in ordinarie e straordinarie.
10.2 Le Assemblee Regionali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno del quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Regionale, mediante apposito avviso da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione. Le Assemblee devono essere svolte entro il 90° giorno successivo allo svolgimento della Assemblea Nazionale della Federazione. La data di effettuazione delle Assemblee regionali è fissata dalla Commissione Nazionale e comunicata ai Fiduciari Regionali almeno 30 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale (scritta e distribuita a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea e da sottoporre ad approvazione) della Commissione Regionale e l'elezione dei componenti della Commissione Regionale.
10.3 Le Assemblee Regionali straordinarie sono convocate dal Fiduciario Regionale, previa comunicazione al Fiduciario Nazionale e d'intesa con la Commissione Nazionale, su richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei Giudici aventi diritto a voto nella regione, e/o nelle ipotesi di vacanze nella Commissione Regionale, verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, tali da compromettere la regolare funzionalità dell'organo ed alle quali non si possa far fronte con surroghe tra i primi dei non eletti. Nel caso di Assemblee Regionali straordinarie che si svolgano non oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea, i Delegati saranno gli stessi della precedente, salvo che il giudice delegato non sia più tesserato, o sia deceduto o sia altrimenti permanentemente impedito. In questi casi si provvederà alla surroga con il primo dei delegati supplenti. Se ciò non fosse possibile, si procederà ad effettuare nuove Assemblee Provinciali straordinarie. Trascorso il termine dell'anno dall'ultima Assemblea occorrerà indire nuove Assemblee Provinciali straordinarie.
10.4 Di seguito si indicano le norme comuni alle Assemblee Regionali ordinarie e straordinarie:
a - partecipano di diritto alle Assemblee Regionali:
- i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali ciascuno recante un solo voto;
- il Fiduciario Regionale, o l'eventuale Commissario Straordinario ed i componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali e Locali;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- i componenti della Commissione Nazionale G.G.G.;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato;
b - hanno diritto di voto esclusivamente i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, secondo le norme di cui al presente Regolamento;
c - l'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati eletti nella regione; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, purché sia presente almeno il 40% dei delegati eletti nella regione. Dopo che sono state ufficialmente comunicate all'Assemblea le risultanze della Verifica Poteri, eventuali ritardatari non potranno partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive. Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i giudici della regione non Delegati;
d - il primo punto all'ordine del giorno deve essere costituito dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Regionale. Il Segretario redigerà il verbale (controfirmato dal Presidente) da conservare agli atti e da inviare, in copia, alla Commissione Nazionale;
e - la Verifica dei Poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto e lo scrutinio dei voti, viene effettuata da una Commissione composta dal Giudice Unico Regionale con funzioni di Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Regionale delegato dal Presidente del Comitato Regionale e da due giudici non candidati nominati dalla Commissione Regionale o dal Commissario Straordinario;
f - le elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto;
g - per l'elezione dei componenti della Commissione Regionale, ogni Delegato può votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere. Le preferenze in eccedenza determineranno l'annullamento della scheda. Qualora uno o più degli eletti dichiarasse in Assemblea la propria indisponibilità a ricoprire la carica, essi saranno sostituiti dal primo dei non eletti, e così via fino alla completa composizione della Commissione. Analogamente si procederà qualora uno o più degli eletti dichiarino entro 15 giorni dall'elezione la propria indisponibilità a ricoprire la carica;
h - per tutte le altre votazioni, che avvengono a maggioranza semplice, per le quali non siano previste specifiche modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto;
i - eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, devono essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Nazionale G.G.G. competente per la decisione, e, per conoscenza, al Presidente del Comitato Regionale FIDAL.

Articolo 11: IL FIDUCIARIO REGIONALE

11.1 Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione. Attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale Fidal.
11.2 Il Fiduciario Regionale è nominato dalla Commissione Nazionale G.G.G. su proposta del Presidente del Comitato Regionale. E' scelto tra i componenti eletti della Commissione Regionale. Può essere rinominato nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico. In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente è sostituito, per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti, o, in mancanza ed in caso di compromissione della regolare funzionalità dell'organo, previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario Straordinario ove nominato) dell'Assemblea Regionale Straordinaria per l'elezione di una nuova Commissione regionale. L'Assemblea dovrà essere tenuta non oltre il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza.
11.3 Il Fiduciario Regionale può essere dichiarato decaduto dall'incarico e dalla carica di componente della Commissione Regionale con provvedimento motivato della Commissione Nazionale:
- per violazione delle norme statutarie e/o regolamentari;
- per irregolarità, a lui imputabili anche solo per colpa grave, nella gestione delle manifestazioni;
- per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici aventi diritto a voto nella regione;
- per squalifica o sospensione inflitta dagli Organi di Giustizia Federale;
- nonché nelle ipotesi di decadenza dell'intera Commissione Regionale previste dal presente Regolamento.
11.4 Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dalla Consulta Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate in regione; comunica alla Commissione Nazionale G.G.G. ed al Presidente del Comitato Regionale FIDAL la nomina di uno o due Vice Fiduciari Regionali, di cui uno Vicario, scelti fra i componenti della Commissione Regionale.
11.5 Il Fiduciario Regionale convoca e presiede la Commissione e la Consulta Regionale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale Vicario in tutte le funzioni. Coordina le decisioni della Commissione Regionale per quanto si riferisce al reclutamento, al tesseramento, all'addestramento, all'inquadramento, alla qualificazione ed alla specializzazione dei Giudici nella regione di pertinenza. Deve curare che presso la sede del Comitato regionale FIDAL vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente la attività del G.G.G..

Articolo 12: LA COMMISSIONE REGIONALE

12.1 La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dalla Consulta Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. L'elezione della Commissione Regionale è soggetta a convalida da parte della Commissione Nazionale G.G.G.. Dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico.
12.2 Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del 7° giorno antecedente lo svolgimento della Assemblea Regionale alla Segreteria del Comitato Regionale FIDAL. Possono candidarsi tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, in regola con il tesseramento per l'anno in corso, che abbiano almeno due anni di anzianità. L'elenco dei candidati verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di parità di voti sarà eletto il giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il più anziano di età.
12.3 I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione o della Consulta Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti con deliberazione della Commissione Nazionale, dietro richiesta del Fiduciario Regionale.
12.4 Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea. Ove non vi siano o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario Nazionale, sentito il Fiduciario Regionale ed informato il Presidente del Comitato Regionale FIDAL, autorizzerà la convocazione delle Assemblee straordinarie (Provinciali e Regionale) per la reintegrazione della Commissione Regionale.
12.5 La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale, quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta, assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato della Commissione Nazionale, nei casi, collegialmente imputabili anche solo per colpa grave, di accertata violazione delle norme statutarie e/o regolamentari, per irregolarità nella gestione delle manifestazioni, per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici della regione aventi diritto a voto, per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. In tale ipotesi il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Nazionale ed il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la decadenza.
12.6 La Commissione Regionale si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario, e comunque non meno di 3 volte l'anno, per la gestione del Gruppo, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Vicario, ed almeno la metà dei suoi restanti componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare fattivamente ai lavori della Commissione.
12.7 La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dalla Commissione Nazionale del G.G.G..
12.8 Sono compiti della Commissione Regionale:
a - coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e predisporre il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione;
b - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dagli organi nazionali;
c - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario, per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;
d - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento e, per delega della Commissione Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito regionale;
e - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei giudici;
f - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;
g - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;
h - istituire eventualmente Elenchi Speciali, a livello regionale, per particolari mansioni;
i - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici della regione;
l - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze alla Commissione Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.
12.9 I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.

Articolo 13: LA CONSULTA REGIONALE

13.1 La Consulta Regionale è così costituita:
- il Fiduciario Regionale;
- i Componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali.
Possono partecipare alle riunioni, con parere consultivo, i Fiduciari Locali.
E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare ai lavori della Consulta.
13.2 Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e, comunque, non meno di due volte l'anno. Viene convocata, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. La Consulta è, inoltre, convocata qualora la maggioranza più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale. La Consulta è presieduta dal Fiduciario Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni della Consulta Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
13.3 Le riunioni della Consulta Regionale sono valide se siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece la presiede.
13.4 La Consulta Regionale, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G.:
a - esamina tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale;
b - valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati);
c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
d - progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.
13.5 In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha i caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.
13.6 Nei casi di vacanza della Commissione Regionale la Consulta é sospesa fino alla nomina del Commissario Straordinario ovvero fino alla ricostituzione della nuova Commissione.

Articolo 14: LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

14.1 Le Assemblee Provinciali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno di ogni quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Provinciale. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale del Fiduciario Provinciale, l'elezione del Fiduciario Provinciale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale. La relazione del Fiduciario Provinciale deve essere scritta e distribuita a tutti i Giudici aventi diritto a voto. L'Assemblea deve essere tenuta almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.
14.2 Partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale:
- il Fiduciario Provinciale;
- i Fiduciari Locali;
- tutti i giudici della Provincia in regola con il tesseramento.
Possono, inoltre, partecipare all'Assemblea Provinciale:
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- i Componenti della Commissione Nazionale;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL;
- il Presidente del Comitato Provinciale FIDAL (o il Delegato Provinciale);
- il Fiduciario Regionale G.G.G.;
- i Componenti della Commissione Regionale G.G.G..
14.3 Hanno diritto di voto i giudici della Provincia, del Ruolo Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale purché abbiano conseguito un numero complessivo di presenze, in Italia o all'estero, pari o superiore alla percentuale sulle manifestazioni controllate nella provincia di appartenenza così determinata:
fino a 30 manifestazioni nella provincia: presenze numero 5;
da 31 a 50 n. 8 ;
da 51 a 75 n. 12 ;
da 76 a 120 n. 15 ;
da 121 a 200 n. 18 ;
oltre 200 n. 20 .
Il Fiduciario Nazionale G.G.G., in caso di particolari situazioni, su richiesta scritta e motivata del Fiduciario Provinciale competente per territorio e/o del Fiduciario Regionale, potrà concedere deroghe di carattere generale.
14.4 L'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Provinciale. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale, che deve essere sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea ed inviato, in copia, alla Commissione Regionale. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei giudici aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno ¼ degli aventi diritto a voto. Delibera a maggioranza dei presenti.
14.5 La Verifica Poteri è effettuata da una Commissione composta da tre giudici, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata dalla Consulta Provinciale (o, in mancanza, dal Fiduciario Provinciale) all'atto della convocazione dell'Assemblea. La stessa Commissione procederà anche allo scrutinio dei voti.
14.6 Nelle Assemblee Provinciali a ciascun giudice avente diritto spetta un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
14.7 Per l'elezione del Fiduciario Provinciale può essere espressa una sola preferenza; per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale possono essere espresse un massimo di preferenze pari a 2/3 dei delegati da eleggere. Le schede con preferenze in eccesso saranno dichiarate nulle.
14.8 Per l'elezione dei Delegati ogni Provincia ha diritto di eleggere un delegato per ogni 5 voti attribuiti. L'eventuale resto pari o superiore a 3 darà diritto ad un ulteriore Delegato. Resti inferiori non daranno diritto alla elezione di alcun altro Delegato.
14.9 Sono eletti delegati coloro i quali avranno riportato il numero maggiore di preferenze. In caso di parità sarà eletto il giudice con maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, d'età. Tutti gli altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di graduatoria in base alle preferenze attribuite, sono nominati Delegati supplenti. I Delegati supplenti saranno chiamati a sostituire il Delegato o i Delegati impediti secondo l'ordine delle preferenze.
14.10 L'elezione del Fiduciario Provinciale e dei Delegati avviene su apposite e distinte schede. Possono essere eletti alla carica di Fiduciario Provinciale e come Delegati Provinciali all'Assemblea Regionale tutti i giudici in regola con il tesseramento e aventi diritto a voto.
14.11 Non sono eleggibili a Delegato Provinciale i giudici che ricoprano cariche nell'ambito del G.G.G. a livello nazionale o regionale.
14.12 Le candidature alla carica di Fiduciario Provinciale possono essere presentate anche direttamente in Assemblea.
14.13 Per tutte le votazioni per le quali non siano previste speciali modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.
Le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto.
Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, dovranno essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Regionale G.G.G..
14.14 L'Assemblea Provinciale straordinaria è convocata dal Fiduciario Regionale in caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G., così come in caso di richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei giudici aventi diritto a voto nella provincia. L'Assemblea straordinaria è, altresì, convocata dal Fiduciario Provinciale, previa intesa con il Fiduciario Regionale, nel caso si renda necessario far fronte a vacanze tra i componenti della Commissione Regionale non surrogabili con i primi dei non eletti o verificatesi oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea. Le norme che regolano lo svolgimento delle Assemblee straordinarie sono le stesse previste per le Assemblee ordinarie.

Articolo 15: IL FIDUCIARIO PROVINCIALE

15.1 Il Fiduciario Provinciale, eletto dall'Assemblea Provinciale, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. L'elezione è soggetta a convalida da parte della Commissione Regionale G.G.G..
15.2 Al Fiduciario Provinciale ed alla Consulta Provinciale (ove costituita) si applicano, in quanto compatibili, le norme fissate rispettivamente per il Fiduciario Regionale e per la Consulta Regionale nei casi di decessi, dimissioni o decadenze.
15.3 La decadenza del Fiduciario Provinciale è pronunciata dalla Commissione Regionale (di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei giudici della provincia aventi diritto a voto) con deliberazione motivata da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nonché per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. La deliberazione dovrà contenere, contestualmente, la nomina di un Commissario Straordinario per assicurare la funzionalità del Gruppo Provinciale e per preparare l'Assemblea straordinaria elettiva. L'Assemblea straordinaria elettiva dovrà tenersi entro 60 giorni dalla nomina del Commissario. Qualora il Commissario Straordinario non provveda nel termine suddetto alla convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva vi provvederà la Commissione Regionale.
15.4 Il Fiduciario Provinciale, o in assenza il suo Vice o altro componente della Consulta Provinciale appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL (laddove costituito), con il quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo.
15.5 Il Fiduciario Provinciale propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.
15.6 Il Fiduciario Provinciale, in caso di mancata costituzione del Comitato Provinciale FIDAL, si rapporterà al Delegato Provinciale FIDAL.
15.7 Il Fiduciario Provinciale è responsabile nei confronti degli Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte le norme e disposizioni da essi emanate.
15.8 Propone alla Consulta Provinciale (ove costituita), nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione, la nomina di un Vice-Fiduciario scelto tra quanti compongono la Consulta stessa. Il Vice-Fiduciario sostituisce il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento temporaneo, e, nel caso di sua impossibilità, le funzioni verranno svolte dal Componente della Consulta Provinciale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età.
15.9 Promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento dei Giudici del Gruppo provinciale, le iniziative per il miglioramento dell'attività tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza. Cura l'attività provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro, agli organi competenti, dei verbali dei risultati delle manifestazioni. Riferisce alla Commissione Regionale eventuali problemi che si presentino e segnala i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta e per le qualità tecnico e comportamentali, eventualmente realizzando iniziative incentivanti a livello locale.
15.10 Deve curare che presso la sede del Comitato provinciale FIDAL (ove costituito) o, in assenza, del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente l'attività del G.G.G..

Articolo 16: LA CONSULTA PROVINCIALE

16.1 La Consulta Provinciale (ove costituita) è l'Organo che, nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G. ed è costituita dal Fiduciario Provinciale e dai Fiduciari Locali ove nominati. Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e viene presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento.
16.2 Qualora i Fiduciari locali non siano stati nominati o siano in numero inferiore a due, la Commissione Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale, potrà provvedere a nominare da due a quattro ulteriori componenti della Consulta Provinciale, scegliendoli, su indicazione del Fiduciario Provinciale, tra i giudici aventi diritto a voto residenti in provincia. La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale dell'attività nella provincia.
16.3 La Consulta Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale lo ritenga necessario (o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi componenti), con convocazione scritta da comunicare al Presidente (o al Delegato) Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale. É presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento. É facoltà del Fiduciario Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata competenza, possano dare un contributo ai lavori della Consulta.
16.4 La Consulta è validamente riunita se vi partecipa il Fiduciario Provinciale (o chi lo sostituisce in base al presente regolamento) ed almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.
16.5 La Consulta Provinciale decade in caso di decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G. e viene ricostituita dopo l'elezione del Fiduciario Provinciale.

Articolo 17: IL FIDUCIARIO LOCALE

17.1 Il Fiduciario Locale può essere nominato, tra i giudici della provincia aventi diritto a voto, dalla Commissione Regionale G.G.G., su proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di particolari esigenze logistiche e di funzionalità territoriale.
17.2 Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista, e d'intesa con il Fiduciario Provinciale, le direttive della Commissione Regionale G.G.G..
17.3 Il Fiduciario Locale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
17.4 Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Commissione Regionale ed al Fiduciario Provinciale.
17.5 Decade in caso di decadenza del Fiduciario Provinciale e può essere revocato dalla Commissione Regionale (di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata del Fiduciario Provinciale o della metà più uno dei giudici della provincia aventi diritto a voto) con deliberazione motivata da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nonché per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale.

Articolo 18: I COMMISSARI STRAORDINARI

18.1 Il Fiduciario Nazionale G.G.G., sentita la Commissione nazionale e l'organo di vertice della FIDAL territorialmente competente, con provvedimento motivato da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, ove non si sia già provveduto in sede locale secondo le procedure indicate nel presente Regolamento, potrà provvedere allo scioglimento e/o alla revoca degli Organi territoriali a livello regionale e provinciale, anche elettivi, nominando un Commissario Straordinario, il quale dovrà garantire la funzionalità del Gruppo locale fino all'elezione o alla nomina dell'Organo territoriale dichiarato decaduto o revocato e dovrà, entro i 60 giorni successivi alla sua nomina, indire l'Assemblea Elettiva eventualmente necessaria per la ricostituzione dell'Organo.
18.2 Il Commissario Straordinario dovrà avere, di norma, i requisiti richiesti per la nomina e/o l'elezione dell'organo che va a sostituire.

Articolo 19: INCOMPATIBILITÀ

19.1 Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto Federale.
19.2 Qualora venga a verificarsi una causa di incompatibilità, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'opzione sia stata esercitata, il Fiduciario Nazionale provvederà a sospendere l'interessato dalla qualifica di giudice.
19.3 Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono. Le cariche non elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno, invece, ricoperte con nuova nomina da parte dell'organo competente.
19.4 Pur non essendo incompatibili le funzioni di Giudice con quelle di Tecnico, di Presidente e/o Dirigente di società di atletica leggera, è fatto obbligo ai Giudici di astenersi da qualsiasi valutazione relativa ad atleti e/o società ai quali siano direttamente interessati.

 

TITOLO III - I GIUDICI

Articolo 20: I GIUDICI

20.1 I Giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:
a - Ausiliari;
b - Provinciali;
c - Regionali;
d - Nazionali;
e - Internazionali.
20.2 I giudici, all'atto dell'inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere la residenza in Italia;
- non avere riportato condanne per delitto doloso;
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni per periodi superiori ad un anno.
20.3 I requisiti per l'inquadramento indicati nel precedente comma devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

Articolo 21: I GIUDICI AUSILIARI

21.1 I Giudici Ausiliari possono essere indicati direttamente dalle Società affiliate alla Federazione, al momento dell'affiliazione; le stesse ne garantiranno la competenza, compilando un apposito modulo.
21.2 L'età minima richiesta è di 16 anni.
21.3 Il G.G.G. utilizzerà gli Ausiliari nell'organizzazione delle manifestazioni, facendo ricoprire loro, nell'organigramma delle giurie compiti "non giudicanti".
21.4 Il tesseramento per il primo anno è a titolo gratuito ed è effettuato direttamente dalle Società di riferimento dandone comunicazione al competente Fiduciario Provinciale G.G.G..

 

Articolo 22: I GIUDICI PROVINCIALI

22.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Provinciale occorre:
- avere maturato 18 anni di età;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un breve corso teorico-pratico di qualificazione, indetto in sede provinciale, con cadenza annuale, secondo apposite normative ed indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale del G.G.G..
22.2 Il Ruolo Provinciale è il primo livello che abilita il Giudice a giudicare il gesto atletico, il corso che i candidati dovranno sostenere dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.
22.3 L'inquadramento nel Ruolo Provinciale è ratificato dalla Commissione Regionale.
22.4 Il Fiduciario Provinciale, sentita la Commissione Regionale, potrà non rinnovare il tesseramento ai Giudici Provinciali che non abbiano prestato nel corso dell'ultimo anno un'adeguata attività in provincia e/o in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G..

Articolo 23: I GIUDICI REGIONALI

23.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale occorre:
- essere tesserato da almeno un anno nel ruolo di Provinciale;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un corso teorico-pratico di qualificazione indetto e curato dalla locale Commissione Regionale, secondo normative ed indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale G.G.G.;
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal corso stesso.
23.2 Tutti i Giudici Regionali dovranno essere in grado di giudicare tutte le specialità dell'atletica; il corso che i candidati dovranno frequentare dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.
23.3 L'inquadramento nel Ruolo Regionale è ratificato dalla Commissione Nazionale su proposta della Commissione Regionale.
23.4 Il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo di Regionale è vincolato all'obbligatoria partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti e regolati dalla Commissione Nazionale.
23.5 La Commissione Regionale, sentito il Fiduciario Provinciale competente, potrà non rinnovare il tesseramento ai giudici Regionali che non abbiano prestato un'adeguata attività in provincia e/o in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G..

Articolo 24: I GIUDICI NAZIONALI

24.1 Per ottenere l'inquadramento a Giudice del Ruolo Nazionale occorre:
- avere maturato un'anzianità minima di 2 anni consecutivi nel Ruolo Regionale, ed avere prestato costante attività in provincia e regione;
- aver frequentato un corso di preparazione indetto e curato dalla Commissione Nazionale G.G.G. ed aver superato le relative prove d'idoneità.
24.2 La preparazione che i giudici del Ruolo Nazionale dovranno conseguire e mantenere aggiornata è corrispondente a quella di primo livello per la I.A.A.F. (N.T.O.- T.O.E.C.S.), atta a ricoprire la funzione di Arbitro.
24.3 Non è posto alcun limite d'età per la partecipazione ai corsi di qualificazione nazionale.
24.4 L'inquadramento nel Ruolo Nazionale è disposto dalla Commissione Nazionale.
24.5 La Commissione Regionale, sentito il competente Fiduciario Provinciale, potrà proporre alla Commissione Nazionale di non rinnovare il tesseramento ai Giudici Nazionali che non abbiano prestato un'adeguata attività in provincia ed in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G..

 

Articolo 25: I GIUDICI INTERNAZIONALI

25.1 Appartengono al Ruolo dei Giudici Internazionali i giudici che abbiano conseguito tale qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F. e/o siano inseriti nei rispettivi panel.

Articolo 26: SPECIALIZZAZIONI

26.1 I Giudici inseriti nel ruolo Nazionale e/o Regionali possono conseguire l'iscrizione in appositi albi di specializzazione Nazionali e/o Regionali partecipando ad appropriati corsi e superando i previsti test di idoneità, così come disposto da bandi emessi periodicamente dalla Commissione Nazionale.
26.2 Le specializzazioni sia per i ruoli Regionali che Nazionali sono definite dalla Commissione Nazionale e sono, di norma, quelle previste dalla I.A.A.F.:
- Ufficiale Tecnico Organizzativo - U.T.O. (Delegato Tecnico/Direttore di Gara/
Direttore di Riunione)
- Giudice di Partenza;
- Giudice di Marcia;
- Ufficiale Tecnico di Corse "no stadia" - U.T.C.N.S..
26.3 Saranno ammessi d'ufficio ai rispettivi albi nazionali di specializzazione i giudici già presenti nei panel internazionali.
26.4 La permanenza nell'albo di specializzazione dovrà essere confermata, fatto salvo quanto disposto per i Giudici internazionali al comma precedente, superando i test di idoneità disposti dalla Commissione Nazionale con cadenza non superiore ai 4 anni.

Articolo 27: ALBI OPERATIVI

27.1 All'inizio di ogni anno agonistico la Commissione Nazionale redige, per i Giudici del ruolo Nazionale, gli Albi Operativi (sia generico che di specialità) nei quali sono iscritti coloro che potranno essere convocati dalla Commissione Nazionale.
27.2 La permanenza negli Albi Operativi è vincolata alla partecipazione a corsi di aggiornamento ed al superamento di apposite prove, così come disposto con appropriati bandi dalla Commissione Nazionale, con periodicità non superiore ai 4 anni.
27.3 L'esclusione dagli albi operativi può essere disposta, da parte della Commissione Nazionale, nei confronti di:
- giudici che non abbiano superato i test di idoneità indetti periodicamente dalla Commissione Nazionale;
- giudici che, senza fornire valida e tempestiva giustificazione per la mancata prestazione del servizio, non abbiano dimostrato sufficiente disponibilità a rispondere alle convocazioni nazionali;
- giudici che richiedano di essere esonerati dall'attività nazionale;
- giudici che abbiano dimostrato insufficiente preparazione tecnica e/o carenze comportamentali;
- giudici che, a giudizio motivato e scritto delle Commissioni Regionali, con ratifica della Commissione Nazionale, non abbiano offerto in regione un'adeguata collaborazione.
27.4 Tutti questi giudici potranno essere reinseriti negli Albi Operativi al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'esclusione. La Commissione Nazionale determina le modalità di reinserimento negli Albi dei giudici in precedenza esclusi.

Articolo 28: MANSIONI ED ELENCHI SPECIALI

28.1 La Commissione Nazionale ha facoltà di istituire Elenchi Speciali Nazionali per particolari mansioni dell'attività giudicante, nei quali possono essere inseriti i giudici che abbiano acquisito specifiche capacità grazie a corsi o stage indetti dalla Commissione Nazionale stessa. Tali elenchi possono prendere in considerazione mansioni speciali, di norma previste dal R.T.I., come ad esempio (elenco non esaustivo):
a - Misuratore di percorso;
b - Direttore Tecnico;
c - Giudice al Photofinish;
d - Giudice addetto al servizio antidoping;
e - Giudice addetto ai sistemi di rilevazione;
f - Giudice addetto ai servizi informatici;
g - Giudice addetto al cronometraggio.
28.2 In questi Elenchi potranno essere inseriti i giudici di tutti i ruoli che abbiano particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche della mansione.
28.3 Gli Elenchi Speciali sono rivisti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Nazionale, sentito eventualmente il parere dei Gruppi Tecnici di Lavoro all'uopo istituiti.
28.4 Sono ammessi d'ufficio negli Elenchi i giudici che hanno ottenuto la qualificazione in seguito alla partecipazione a corsi indetti dall'E.A.A. o dalla I.A.A.F. e/o sono inseriti nei rispettivi panel.
28.5 Le Commissioni Regionali hanno facoltà di istituire Elenchi Speciali Regionali di Giudici che possano ricoprire particolari mansioni. Tali Elenchi non devono necessariamente coincidere con quelli istituiti a livello nazionale.

 

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI

Articolo 29: TESSERA FEDERALE

29.1 Ai fini dell'ottenimento della qualifica di giudice valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Ad ogni giudice viene rilasciata apposita tessera federale. Tutti i giudici che intendono proseguire nell'attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della stessa entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti norme operative.
29.2 I giudici che non rinnovano la tessera per uno o due anni, potranno essere reintegrati nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse, senza incremento di anzianità.
29.3 I giudici che non rinnovano la tessera per tre o più anni consecutivi potranno essere ritesserati solo come giudici Ausiliari.

Articolo 30: DIRITTI

30.1 I Giudici, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati che di terzi.
30.2 I Giudici hanno diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti ed atti derivanti dall'esercizio delle loro funzioni. Hanno inoltre diritto a godere di assicurazione contro tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni a sé stessi o a terzi connessi all'espletamento delle proprie funzioni, sia durante sia in itinere.
30.3 Ulteriori diritti dei giudici sono:
a - il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni di giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali;
b - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale, quando previste;
c - l'assegnazione di una copia del R.T.I.;
d - il riconoscimento di agevolazioni per assistere alle manifestazioni di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, previa richiesta, se del caso, all'Organo o all'Ente organizzatore.
30.4 I giudici, che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici svolgono un'attività adeguata, godranno dei seguenti ulteriori diritti:
a - l'assegnazione della divisa prevista per il ruolo di appartenenza;
b - l'invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali che periferiche.
30.5 La FIDAL deve fornire il materiale ed assicurare che l'impiego ed il trasporto delle attrezzature speciali utilizzate dai Giudici possano avvenire in conformità alle normative vigenti.

Articolo 31: RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI

31.1 I Giudici che sono considerati idonei e meritevoli dagli organi competenti, hanno la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti dagli Organi centrali e periferici sia della FIDAL sia del G.G.G..

Articolo 32: BENEMERENZE

32.1 Il G.G.G. provvede ad assegnare tre ordini di benemerenze, alle quali possono accedere, con menzione d'onore, quei giudici che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto continuità di prestazioni e siano in possesso di specifici requisiti, fissati nell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione unitamente alle modalità per l'assegnazione.

Articolo 33: DOVERI ED IMPEGNI

33.1 I Giudici sono tenuti a:
a - osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;
b - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
c - controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e ogni altro regolamento particolare con obiettività, imparzialità e "bona fide";
d - astenersi dall'adire le vie legali contro altri associati e tesserati e/o comunque appartenenti alla organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal competente Organo Federale;
e - rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere agli incarichi per i quali vengono destinati, salvo necessità contingenti, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
f - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
g - segnalare con immediatezza agli organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del Gruppo;
h - frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione previste a livello centrale e periferico;
i - versare puntualmente la quota di tesseramento.
33.2 Ai Giudici è fatto divieto di:
a - funzionare in manifestazioni di Atletica Leggera che non rientrino nell'attività organizzativa della FIDAL o non siano da questa approvate;
b - rilasciare, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione, dichiarazioni lesive dell'immagine del G.G.G. ed in generale della FIDAL;
c - rilasciare qualsiasi altra dichiarazione relativa all'attività federale o del Gruppo senza la preventiva autorizzazione della Commissione Nazionale, o delle Commissioni Regionali competenti per territorio;
d - trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico.

Articolo 34: PROVVEDIMENTI TECNICI

34.1 Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federale in caso di illecito sportivo, i giudici sono soggetti a provvedimenti interni al G.G.G. per fatti squisitamente tecnici che, comunque, non coinvolgano rapporti con altri tesserati anche giudici. In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del Regolamento Tecnico e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dal comma 1, punti c), e), f), ed h) del precedente articolo.
34.2 Sono sanzioni interne al G.G.G.:
a - richiamo tecnico;
b - richiamo tecnico con diffida;
c - deplorazione;
d - sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.
I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie. I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze di entità rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di recidiva specifica. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti di maggiore gravità. I provvedimenti di sospensione dall'attività sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale sospensione cautelare previsto al successivo comma 4 deve essere scomputato dal periodo di sospensione definitiva comminato dalla Commissione Nazionale e/o dagli Organi della giustizia sportiva.
34.3 Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono presi dalla Commissione Nazionale su proposta del Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Provinciali e/o Regionali, sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G. sono comunicati per iscritto al giudice o ai giudici interessati. Avverso tali provvedimenti può essere interposto ricorso avanti ad un Collegio Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti dalla Consulta Nazionale ogni biennio tra quanti non fanno parte degli Albi Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di due volte. Il giudizio del Collegio è definitivo e contro di esso si può dar luogo a ricorso avanti alla Commissione d'Appello Federale per le sole questioni di carattere procedurale.
34.4 Il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Nazionale, può disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti di Giudici per i quali siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.
34.5 I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le valutazioni, sui corsi di qualificazione, sui riconoscimenti, sugli incentivi, sulle benemerenze, eccetera.

 

TITOLO V - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 35: APPROVAZIONE E VARIAZIONI

35.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale, preposto ad apportarvi modifiche ed introdurre norme di propria iniziativa e/o su proposta degli organi del G.G.G..
35.2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua formale approvazione da parte del Consiglio Federale.
35.3 All'entrata in vigore del presente Regolamento, il Fiduciario Nazionale predisporrà le norme transitorie eventualmente necessarie per la sua prima attuazione.
35.4 Le limitazioni introdotte in tema di limiti di mandati non hanno efficacia retroattiva.