TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - DEFINIZIONI
1. Le manifestazioni di atletica leggera sono costituite da gare su pista,
su strada, di corsa campestre, di marcia e di corsa in montagna, che si
svolgono sia all'aperto che al coperto sul territorio italiano.
2. Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali
sono riservate, in:
a) Agonistiche
b) Agonistico-promozionali
2.1 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate esclusivamente agli
atleti tesserati alla FIDAL o presso altre federazioni straniere di atletica
leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores,
Promesse, Seniores, Masters).
2.2 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti
tesserati alla FIDAL ed agli Enti di Promozione Sportiva nelle categorie
promozionali (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori) ed agli studenti nellambito
dellattività sportiva scolastica.
2.3 Gli Organi territoriali e le società sportive affiliate possono
indire, promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti di Promozione
Sportiva, Ministero dellIstruzione, Forze Armate o Corpi Equiparati, Enti
Locali o altre Istituzioni, attività ludico-ricreativa di atletica
leggera, tenendo conto dei ruoli, delle competenze e delle norme federali.
2.4 La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita
dallArea Organizzazione.
3. Le manifestazioni indette dalla FIDAL sono classificate "federali".
Tutte le manifestazioni approvate dai competenti organi della Federazione
sono classificate "istituzionali".
Art. 2 CLASSIFICAZIONE
1. Le manifestazioni sono classificate, in base alla loro collocazione nei
calendari federali, in due livelli e cinque tipologie:
a) Livello Nazionale (Calendario Nazionale): fanno parte del livello nazionale
le manifestazioni di tipologia Internazionale e Nazionale;
b) Livello Territoriale (Calendario delle Regioni): fanno parte del livello
territoriale le manifestazioni di tipologia Regionale e Provinciale.
2. Nessuna manifestazione alla sua prima edizione può essere classificata
di tipologia internazionale, ma al massimo di tipologia nazionale. Il passaggio
alla tipologia superiore è subordinato alla qualità organizzativa
dimostrata e valutata da un apposito Gruppo di Lavoro, di cui allart. n.25,
alla quale è altresì demandato il compito di formulare le
proposte di deroga in riferimento alla provata esperienza degli organizzatori
ed alla particolare rilevanza federale della manifestazione.
3. Il Consiglio Federale delibera linclusione nel calendario nazionale delle
manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale).
Analogamente i Consigli Regionali e Provinciali deliberano linclusione delle
manifestazioni di livello territoriale nei rispettivi calendari regionali
e provinciali.
4. L'inserimento della manifestazioni nel calendario nazionale è
determinato in base a:
a) richiesta della Società;
b) parere motivato del Comitato Regionale di appartenenza;
c) rispetto delle disposizioni tecnico economico organizzative;
d) anzianità organizzativa.
5. I Consigli Regionali deliberano i criteri di inserimento delle manifestazioni
nei rispettivi calendari regionali e regolamentano la stesura di eventuali
calendari provinciali.
Art.3 - SOGGETTI ORGANIZZATORI E DIRITTI DELLE MANIFESTAZIONI
1. Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia:
a) La FIDAL Nazionale;
b) I Comitati Regionali e Provinciali;
c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati in attività;
d) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte
con la FIDAL.
2. I soggetti di cui al comma 1) possono costituire o avvalersi di appositi
Comitati Organizzatori Locali ai quali affidare la gestione della manifestazione
di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici responsabili in merito
al rispetto delle norme federali
Art. 4 CALENDARI
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate
ed approvate dai competenti Organi Federali, centrali e territoriali.
2. L'assegnazione della data e il conseguente inserimento nei Calendari:
Nazionale e Regionali, costituisce, di fatto, autorizzazione allorganizzazione
della manifestazione, il cui svolgimento è subordinato al pagamento
della tassa approvazione gare ed allapprovazione del regolamento da parte
degli organi federali competenti.
3. Il Calendario Nazionale è predisposto sulla base dei Calendari
IAAF ed EAA, delle richieste degli Organi Territoriali e delle Società
ed è deliberato Consiglio Federale entro il mese di ottobre di ogni
anno. Per le manifestazioni internazionali di corsa su strada la data è
stabilita su base triennale. I calendari regionali devono essere predisposti
entro il 30 novembre di ogni anno ad avvenuta approvazione del calendario
nazionale e nel rispetto dei principi in esso stabiliti. Analogamente gli
eventuali calendari provinciali devono essere stilati ad avvenuta approvazione
del calendario regionale, entro il termine stabilito dai rispettivi Comitati
Regionali.
4. I Calendari: Nazionale e Regionali sono predisposti in funzione delle
prioritarie finalità tecniche, promozionali e spettacolari dellatletica
italiana. In base alle richieste pervenute gli Organi Federali centrali
e territoriali deliberano le date e la tipologia delle manifestazioni che
hanno i requisiti per essere incluse nei rispettivi calendari.
5. Su richiesta della Giunta Esecutiva alcune manifestazioni internazionali,
già inserite nel Calendario, possono ottenere il riconoscimento della
IAAF e della EA ed essere inserite anche nei Calendari degli Organismi Internazionali.
Il riconoscimento comporta lobbligo di osservare specifiche disposizioni
tecniche ed organizzative emanate dai due Organismi Internazionali, per
le quali i soggetti organizzatori assumono impegno scritto e contrattuale
con la Segreteria Federale, escludendo da ogni responsabilità la
Federazione.
6. Gli Organi Centrali e Territoriali provvederanno alla pubblicazione e
diffusione dei rispettivi Calendari.
Art . 5 NORME PER LE CORSE SU STRADA
Il Calendario delle Corse su strada nazionali ed internazionali è
deliberato dal Consiglio Federale.
Per le Maratone internazionali le date sono definite su base triennale.
Le corse su strada si suddividono in due categorie A e B.
Ogni anno la Fidal rilascerà una certificazione che attesta la categoria
di appartenenza delle corsa su strada sulla base dei seguenti criteri:
1. Maratone e Mezze Maratone: gare che si svolgono sulla distanza di Km.42.195
e Km. 21,097:
a) Categoria A: corse con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti
previsti dalla Regola 240 del R.T.I., e che rispettano i criteri di pendenza
(m.43 per la maratona e m. 22 per la mezza maratona di dislivello massimo),
ed il criterio di separazione che stabilisce che la distanza in linea daria
tra partenza e arrivo non deve superare il 50% della lunghezza del percorso.
Tali gare sono valide per il conseguimento di record italiani ed inserimento
nelle graduatorie nazionali.
b ) Categoria B: corse con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti
previsti dalla Regola 240 del R.T.I. ma che non rispettano i criteri di
pendenza ed il criterio di separazione. Tali gare non sono valide per il
conseguimento di record italiani ed inserimento nelle graduatorie nazionali.
2. Altre Gare :
a) Categoria A: sono incluse in questa categoria le gare con partecipazione
di massa, che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 del R.T.I.
che si
svolgono su altre distanze ufficiali per le quali sono riconosciuti record
italiani (vedi regola 261 del R.T.I.): 10 km 15 km 20km 25 km 30 km 100
km;
b) Categoria B: sono incluse in questa categoria tutte le gare non comprese
nella regola 261 del R.T.I, (es.: gare classiche su distanze non standard
come Amatrice-Configno km. 8,5; 24 ore; km. 50; ecc.). Tali gare non sono
valide per il conseguimento di record italiani.
3. Per ciascuna Categoria si hanno tre tipologie di manifestazioni:
Regionali A e B/Provinciali, Nazionali ed Internazionali:
Regionali B- Provinciali: gare per le quali è ammessa la partecipazione
di:
atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Regione
affiliate alla Fidal;
atleti italiani tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione
Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
Fidal;
atleti provvisti del cartellino di partecipazione gara, nel rispetto di
quanto previsto all'art. 12/6.
Regionali A: gare per le quali è ammessa la partecipazione di:
oltre agli atleti che possono partecipare alle manifestazioni regionali
B, ciascun Comitato Regionale ha facoltà di consentire, in manifestazioni
regionali organizzate nella propria regione, la partecipazione di atleti
italiani e stranieri, tesserati per società di altre regioni, esclusi
quelli compresi in un elenco di atleti Top italiani predisposto annualmente
dal Settore Tecnico Nazionale e Top stranieri con permesso di soggiorno
per attività sportiva dilettantistica, applicando una eventuale tassa
aggiuntiva alla tassa approvazione gara già prevista per le manifestazioni
regionali. Eventuali deroghe per atleti compresi nellelenco di atleti Top,
per ogni singola manifestazione, possono essere autorizzate esclusivamente
dalla Segreteria Federale, sentito il parere del Settore Tecnico Nazionale.
I Comitati Regionali dovranno comunicare alla Fidal Nazionale lelenco delle
suddette manifestazioni regionali A;
Nazionali: gare per le quali è ammessa la partecipazione di :
atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla
Fidal;
atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica),
nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.atleti provvisti del
cartellino di partecipazione gara, nel rispetto di quanto previsto allart.
12/6.
Internazionali : gare per le quali è ammessa la partecipazione di:
atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla
Fidal ed a ederazioni straniere affiliate alla IAAF.
atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica),
nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
atleti provvisti del cartellino di partecipazione gara, nel rispetto di
quanto previsto allart. 12/6.
4. Classificazione di Gara Internazionale.
Per essere classificata Gara Internazionale, alla manifestazione debbono
partecipare atleti di elite appartenenti ad almeno 3 nazionalità
diverse. Sono atleti di elite quelli che risultano essere nei primi 200
posti delle graduatorie mondiali IAAF relativamente alle ultime due stagioni
agonistiche precedenti la manifestazione.
5. Valutazione del livello (Internazionale/Nazionale) assegnato.
Al termine di ogni gara verrà compilato un modello di valutazione
composto da 2 parti: la prima compilata dal Giudice di gara Delegato Tecnico
della manifestazione e la seconda dal responsabile Organizzativo dellevento.
I documenti di cui sopra saranno valutati dai componenti del Gruppo di Lavoro
Monitoraggio delle Manifestazioni appositamente nominato.
6. Premi atleti Italiani
Gli organizzatori dovranno prevedere una classifica riservata ai soli atleti
italiani con un montepremi pari al 25% del totale. Tale premio potrà
essere cumulato a quello eventualmente vinto in base alla classifica generale.
7. Tassa gara
Per tutte le gare di corsa su strada nazionali ed internazionali dovrà
essere versata dagli Organizzatori al Comitato Regionale competente per
territorio una quota aggiuntiva, rispetto alla prevista tassa di approvazione
gare, per ciascun atleta classificato (tesserato Fidal o tesserato per altra
Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF o tesserato
per un Ente di Promozione Sportiva o tesserato con cartellino di partecipazione
gara).
L'importo della tassa è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
Ciascun Comitato Regionale dovrà deliberare se applicare o meno la
suddetta tassa per tutte le gare di corsa su strada regionali e provinciali
specificando la destinazione dei proventi. La delibera approvata dal Consiglio
Regionale dovrà essere inviata alla Fidal Nazionale.
Art. 6 - RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
1. Ogni anno, le Società e i Comitati Regionali e Provinciali interessati
ad organizzare una manifestazione istituzionale di livello nazionale (tipologia
nazionale e internazionale) o territoriale, presentano la Richiesta di Organizzazione
relativa all'anno successivo.
2. Per le manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale)
le richieste, di cui al punto precedente, devono essere inoltrate alla Federazione
Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione
ed indicata nei relativi moduli, esclusivamente tramite i Comitati Regionali
di appartenenza, i quali, dopo avere esaminato la documentazione e risolto
eventuali concomitanze, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere
motivato in merito.
Per le Manifestazioni di corsa e marcia su strada la richiesta deve essere
corredata dalla certificazione di misurazione del percorso o dalla richiesta
di misurazione (l'omologazione del percorso dovrà comunque essere effettuata almeno
90 giorni dello svolgimento della manifestazione).
3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste vanno indirizzate
ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni
da essi emanate.
4. Successivamente alla richiesta, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta
pubblicazione dei calendari nazionale e regionale, devono essere presentati:
a) la ricevuta di pagamento della relativa tassa annuale di approvazione
gara, stabilita dal Consiglio Federale e versata al Comitato Regionale di
competenza;
b) il Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto in
conformità a quanto previsto nellArt. 10. Il regolamento può
essere divulgato solo dopo lapprovazione del Comitato Regionale di competenza;
c) la scheda dell'impianto sportivo o del percorso di gara, corredata da
tutte le notizie a disposizione, ivi compresa l'omologazione o certificazione
da parte della FIDAL e, ove richiesto, della IAAF.
5. La modulistica predisposta può essere reperita presso la Federazione
Nazionale e presso i rispettivi Comitati Regionali.
6. Le richieste prive del parere del Comitato Regionale non saranno prese
in considerazione.
7. Trascorso il termine di 30 giorni senza che gli organizzatori abbiano
provveduto alla trasmissione alla FIDAL di tutta la documentazione di cui
al comma 4) le manifestazioni di cui trattasi verranno automaticamente depennate
dal calendario nazionale e dai calendari regionali e potranno essere reinserite
soltanto previo versamento della penale stabilita dal Consiglio Federale,
a condizione che sia stato completato linvio della documentazione richiesta.
Le manifestazioni che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data
di effettuazione della manifestazione non avranno ottemperato a quanto richiesto
verranno definitivamente cancellate dal calendario e sarà revocata
lautorizzazione al loro svolgimento.
Quanto sopra non solleva gli organizzatori dal pagamento della tassa approvazione
gara.
Art.7 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
FEDERALI
1. Ogni anno, le Società ed i Comitati Regionali e Provinciali interessati
ad organizzare una manifestazione federale di livello nazionale devono presentare
la candidatura relativa allanno successivo.
2. Le candidature devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro
e non oltre la data stabilita dalla Federazione ed indicata sui moduli prestampati, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza che, dopo avere esaminato la documentazione presentata, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
3. Unitamente alla candidatura, devono essere presentati:
a) dichiarazione preliminare di impegni;
b) budget preventivo della manifestazione;
c) questionario, predisposto dalla Fidal Nazionale, compilato nelle parti
che interessano il Campionato Federale richiesto;
d) scheda dellimpianto o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie
a disposizione. Novanta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione,
sia l'impianto sportivo sia il percorso di gara devono già essere
stati dotati di omologazione o certificazione da parte della FIDAL e, ove
richiesto, della IAAF.
4. Per le manifestazioni di livello territoriale le candidature vanno indirizzate
ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni
da essi emanate.
5. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello territoriale è
di competenza dei Comitati Regionali, i quali possono delegarla, su richiesta,
a Società affiliate o affidarla ai propri Comitati Provinciali.
6. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello nazionale è
di competenza della Federazione nazionale, la quale può delegarla,
su richiesta, alle società affiliate o affidarla ai propri Comitati
Regionali.
7. Sulla base delle candidature pervenute, gli uffici preposti avviano la
fase istruttoria, tramite esame della documentazione presentata, incontri
di verifica dei requisiti e di definizione degli accordi, al fine di predisporre gli atti
deliberativi di assegnazione ed attribuzione della delega da parte del Consiglio
Federale.
Art. 8 - MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI SU PISTA
1. Alle manifestazioni incluse nei calendari regionali e provinciali su
pista possono partecipare:
a) gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della regione;
b) gli atleti italiani e stranieri delle categorie esordienti, ragazzi,
cadetti, allievi, master e amatori tesserati per Società di altre
regioni;
c) gli atleti italiani e stranieri, tesserati per società di altre
regioni, esclusi quelli compresi in un elenco di atleti Top italiani predisposto
annualmente dal Settore Tecnico Nazionale e Top. Eventuali deroghe per atleti
compresi nellelenco di atleti Top, per ogni singola manifestazione, possono
essere autorizzate esclusivamente dalla Segreteria Federale, sentito il parere
del Settore Tecnico Nazionale; d) gli atleti ammessi ai college federali
o convocati in allenamenti collegiali che si effettuino in regione;
e) gli atleti italiani tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione
Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
FIDAL.
2. I Comitati Regionali emaneranno tutte le disposizioni organizzative relative
alle manifestazioni provinciali e regionali.
Art.9 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI SU
PISTA DI ATLETI DI NAZIONI CONFINANTI
1. Nelle manifestazioni su pista organizzate da società od Organi
periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la partecipazione
di atleti tesserati per
società della Regione, Dipartimento o Cantone, appartenente alla
Nazione oltre confine.
2. I Comitati Regionali interessati dovranno stipulare apposite convenzioni
con la Regione, Dipartimento o Cantone. La convenzione dovrà essere
trasmessa alla FIDAL Area Organizzazione.
Art. 10 - REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI
1. Per ogni manifestazione deve essere predisposto uno specifico Regolamento
Tecnico Organizzativo.
2. I Regolamenti delle manifestazioni federali sono deliberati dal Consiglio
Federale.
3. I Regolamenti delle manifestazioni istituzionali sono redatti dalle Società
o Enti organizzatori e sottoposti allapprovazione dei Comitati Regionali
di appartenenza.
4. I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
a) le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
b) l'orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
c) i criteri di iscrizione, di partecipazione e di accesso ad eventuali
turni successivi;
d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di
squadra;
e) i premi previsti, di qualsiasi natura;
f) i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;
g) le facilitazioni logistiche offerte;
h) il tipo di cronometraggio;
i) il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali
richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare.
5. Eventuali variazioni devono essere concordate con il Comitato Regionale
di appartenenza almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento
di manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale)
e 30 giorni per quelle di livello territoriale.
Art. 11 - ISCRIZIONI DEGLI ATLETI
1. L'iscrizione degli atleti alle manifestazioni deve essere presentata:
a) Manifestazioni federali: dal rappresentante legale della Società
di appartenenza o da un suo delegato, purché inserito negli organici
dirigenziali e tecnici della stessa. Per le Manifestazioni IAAF/EAA anche dalla FIDAL;
b) Manifestazioni istituzionali: oltre che dai soggetti di cui al punto
a), anche dagli agenti degli atleti, regolarmente tesserati con la FIDAL
o la IAAF, e dalla Federazione Straniera di competenza.
2. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali o collettivi
non tesserati/affiliati alla FIDAL/IAAF potrà essere accettata dagli
organizzatori.
3. L'iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa
fissata dagli organizzatori, di entità non superiore a quella decisa
dal Consiglio Federale o dai Comitati Regionali competenti, ove previsto.
4. La Società organizzatrice è responsabile della corretta
raccolta delle iscrizioni che devono contenere, tra l'altro, i dati personali
dell'atleta, nazionalità e Società di tesseramento.
5. Nel caso di atleta straniero tesserato all'estero, deve essere presentato,
in allegato all'iscrizione, il visto dingresso, se extracomunitario, e l'autorizzazione
della Federazione straniera di appartenenza dell'atleta.
6. La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo
Giudici Gare (Delegato Tecnico e/o Direttore di Riunione della manifestazione)
l'elenco dei partecipanti, almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara, segnalando
eventuali casi suscettibili di approfondimento nel rispetto degli artt.
8 e 12 delle presenti norme.
Art. 12 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali
è riservata agli atleti tesserati per Società affiliate alla
FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica
leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva (sez.Atletica),
nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata
dal Regolamento Tecnico Internazionale, dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi
delle singole manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione:
regionale, nazionale, internazionale.
3. In base ai livelli delle manifestazioni (Regionali, Nazionali, Internazionali)
possono partecipare:
a) Livello Nazionale:
(tipologia internazionale): atleti italiani e stranieri tesserati per Società
affiliate alla FIDAL; atleti tesserati per Federazioni Straniere di atletica
leggera affiliate alla IAAF; atleti italiani tesserati per Enti di Promozione
Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
FIDAL;
(tipologia nazionale): atleti italiani e stranieri tesserati per Società
affiliate alla FIDAL; atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva
(Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;
b) Livello Territoriale (Regionale/Provinciale):
atleti italiani e stranieri tesserati per Società della regione affiliate
alla FIDAL ed atleti italiani tesserati in ambito regionale per Enti diPromozione
Sportiva (Sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
FIDAL, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 5 e 8.
4. Eventuali deroghe sono autorizzate dalla Segreteria Federale, sentito
il parere del Settore Tecnico Nazionale.
5. Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, oltre
agli atleti tesserati alla FIDAL, Federazioni Straniere ed Enti di Promozione
(sez. Atletica), (nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la FIDAL e gli Enti stessi),
anche gli alunni e studenti nellambito dellattività sportiva scolastica.
6. Alle manifestazioni di atletica leggera di corsa su strada, ove previsto
dagli specifici regolamenti, possono partecipare anche le persone italiane
e straniere (persone straniere nelle sole gare internazionali, in regola con le norme
che disciplinano il soggiorno in Italia), non tesserate per Società
affiliate alla FIDAL.
Le stesse saranno provviste dellapposito cartellino di partecipazione gara,
rilasciato direttamente dalla Società organizzatrice della singola
manifestazione, limitatamente alle categorie amatori e master, nel rispetto della circolare
esplicativa emanata dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica,che
dovrà essere conservato agli atti della Società, la cui scadenza
corrisponde alla validità della tessera gare rilasciata. Queste persone non potranno godere di rimborsi,
bonus o montepremi.
7. Alle manifestazioni riservate alla categoria Masters (ad eccezione dei
Campionati Provinciali, Regionali o Nazionali), organizzate sia dalla FIDAL
che da un Ente di Promozione Sportiva, possono partecipare, oltre ai tesserati FIDAL e alle
Federazioni straniere affiliate alla IAAF, anche gli atleti Masters tesserati
per un Ente di Promozione (Sez. Atletica) nel rispetto di quanto previsto dai singoli
regolamenti stilati di comune accordo FIDAL-Enti, in sintonia con quanto
stabilito dalle singole convenzioni.
8. Gli organizzatori delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti,
dietro un corrispettivo economico aggiuntivo, la cui entità deve
essere preventivamente inserita nel regolamento della manifestazione, un pacchetto di gadget di
vario tipo e un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione.
9. Gli atleti Amatori possono partecipare all'attività federale individuale
(esclusi i Campionati Individuali e di Società) quando negli specifici
regolamenti ne sia prevista la partecipazione.Gli atleti della categoria Amatori, qualora non
inseriti nella classifica della categoria senior, non potranno godere, di
rimborsi, bonus o montepremi previsti dagli organizzatori.
10. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino
di tesseramento (ove non sia prevista una segreteria informatizzata FIDAL),
un documento di identità ed inoltre, per gli atleti stranieri non tesserati FIDAL,
l'autorizzazione delle Federazione di appartenenza ed il visto per gara
sportiva valido per la partecipazione alla specifica manifestazione di cui trattasi, oltre che
ad indossare l'abbigliamento richiesto dalle norme.
11. I risultati tecnici di atleti ammessi a gareggiare sub-judice non saranno
omologati finché non sarà accertata la loro identità
e la regolarità di tesseramento.
Analogamente essi non potranno ricevere rimborsi, compensi o premi di qualsiasi
natura finché non sarà omologata la prestazione.
12. Durante lo svolgimento delle gare gli atleti devono indossare la maglia
sociale (in caso di convocazione in Nazionale, la maglia azzurra). Linosservanza
è sanzionata con una ammenda a carico della Società di appartenenza
da versare al Comitato Regionale di riferimento.
Art. 13 - RISULTATI E CLASSIFICHE
1. In tutte le manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali verranno
stilate classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per
sesso e, dove previsto, per categorie.
2. La pubblicazione ufficiale dei risultati avviene soltanto tramite bollettini
ufficiali diramati dalla Federazione Nazionale o dai Comitati Regionali
e pubblicati anche sui rispettivi siti federali, entro 3 giorni dalla data di svolgimento della
manifestazione.
3. Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera)
all'atto del tesseramento per una Società italiana devono dichiarare
per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e di conseguenza far valere eventuali primati nazionali
(riferimento regola 5 del R.T.I.).
Art. 14 - OMOLOGAZIONE PRIMATI E RISULTATI
1. L'omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente
deliberata dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali, su proposta
del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.
2. L'omologazione dei risultati è deliberata dai Consigli Regionali
competenti per territorio, ad avvenuta ufficializzazione da parte del Fiduciario
Regionale G.G.G..
3. Lufficializzazione dei risultati deve avvenire entro le 48 ore successive
allo svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui sussistano possibili
problemi di omologazione il Gruppo Giudici Gare dovrà emettere entro e non oltre
48 ore una dichiarazione di sospensiva.
4. Il Consiglio Regionale può delegare per l'omologazione dei risultati
il Presidente Regionale.
5. In caso di contestazioni o reclami il fascicolo di gara deve essere rimesso
alla Commissione Contenzioso Sportivo di cui al successivo art. 26) che,
esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione del risultato
o della gara. La decisione deve essere adottata entro cinque giorni dalla
ricezione degli atti. In questa circostanza deve immediatamente essere reso
noto un provvedimento di sospensione da parte del G.G.G. della validità
dei risultati fino alladozione del provvedimento definitivo.
Art. 15 - PREMI E COMPENSI AGLI ATLETI
1. Nessun premio o compenso in denaro può essere previsto per gli
atleti tesserati nelle categorie: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi
e Juniores.
2. L'erogazione dei premi e dei compensi in denaro deve essere effettuata
in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
I premi previsti per ciascuna posizione di classifica devono essere i medesimi
sia per le categorie femminili che maschili. Quanto sopra, nelle corse su
strada, è valido solo per gare effettuate sulla medesima distanza.
Art. 16 RINUNCIA ALLA ORGANIZZAZIONE
1. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione federale già
assegnata costituisce elemento di esclusione dalle successive assegnazioni
per un periodo di due anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.
2. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione istituzionale inserita
nel calendario definitivo costituisce elemento di esclusione dallinserimento
nel calendario nazionale dellanno successivo e non solleva gli organizzatori
dal pagamento della tassa approvazione gara.
TITOLO 2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Art. 17 - DISPOSIZIONI TECNICO-ECONOMICO- ORGANIZZATIVE
1. Per ogni singolo livello di manifestazioni la FIDAL richiede agli organizzatori
il rispetto di precise disposizioni tecniche, economiche ed organizzative.
2. Le disposizioni riguardano:
a) Disposizioni Tecniche
- le qualità tecniche dell'impianto o del percorso;
- il numero e il tipo di gare in programma;
- l'orario delle gare;
- la qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti;
- il tipo di cronometraggio;
- la preparazione dellimpianto o del percorso;
b) Disposizioni Economiche:
- i montepremi;
- i rimborsi;
c) Disposizioni Organizzative:
- la gestione delle iscrizioni e dei risultati;
- le facilitazioni logistiche;
- il servizio speaker;
- il servizio medico e di antidoping;
- il servizio premiazioni;
- il servizio stampa e comunicazione;
- la promozione della manifestazione;
- l'assicurazione RCT.
3. Le disposizioni relative alle manifestazioni federali sono stabilite
dal Consiglio Federale.
TITOLO 3
RAPPORTI TRA FIDAL ED ORGANIZZATORI
Art. 18 - DIRITTI DEGLI ORGANIZZATORI
1. Gli organizzatori di manifestazioni regolarmente inserite nei vari Calendari
hanno diritto ad usufruire gratuitamente del Servizio di gestione tecnica
della manifestazione che la Federazione e gli Organi Territoriali assicureranno
loro predisponendo il servizio di giuria con la presenza delle figure apicali
(Giudice
d'Appello, Direttore di Riunione, Direttore Tecnico). Per le gare su strada,
oltre alle figure apicali, il servizio di giuria ed il relativo onere dovrà
essere concordato tra le parti.
2. Gli organizzatori hanno diritto alla diffusione di notizie con l'utilizzo
dei canali federali o territoriali.
3. I Comitati Regionali hanno la facoltà di offrire agli organizzatori
che ne facciano richiesta servizi aggiuntivi di carattere tecnico, informatico,
organizzativo a tariffe standard preventivamente deliberate e diffuse a cadenza annuale sui loro
bollettini ufficiali.
Art. 19 - COOPERAZIONE
1. I rapporti tra la FIDAL e gli organizzatori, nonché tra gli organizzatori
stessi sono disciplinati dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico,
dalle presenti Norme nonché da specifiche disposizioni di volta in volta emanate
dai competenti organi federali.
2. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono
essere ispirati a principi generali di cooperazione, mutualità e
solidarietà, nel rispetto del codice di comportamento sportivo, al quale devono fare riferimento tutti i tesserati.
Art. 20 - PUBBLICITA'
1. Tutte le attività di pubblicità e sponsorizzazione devono
essere effettuate nel rispetto del Regolamento di Pubblicità della
IAAF e delle norme emanate dalla FIDAL.
Art. 21 - ACCESSO AL CAMPO DI GARA
1. All'interno del campo di gara, per le gare su pista, o nelle zone recintate,
per le altre manifestazioni, possono accedere esclusivamente:
a) gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici;
b) i giudici e cronometristi in servizio;
c) il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio;
d) gli addetti al campo, nel numero prefissato dallorganizzatore;
e) i responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero
prefissato dallorganizzatore;
f) i responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dallorganizzatore;
g) i fotografi e gli operatori televisivi nel numero prefissato dallorganizzatore;
h) il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale,
il Commissario Tecnico, il Direttore dell'Area Organizzazione, il Segretario
Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono accedere,
oltre alle persone di cui al comma g), anche le analoghe figure a carattere
regionale e provinciale;
i) il Responsabile dell'organizzazione e altre persone, in numero limitato,
da lui autorizzate.
TITOLO 4
GESTIONE, CONTROLLO, SANZIONI
Art. 22 - GESTIONE TECNICA UFFICIALE
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera autorizzate dalla FIDAL sono
gestite e controllate dal Gruppo Giudici Gare, nellambito del rispetto del
Regolamento Tecnico Internazionale.
2. E compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del
Regolamento Tecnico Internazionale, ufficializzare i risultati ed avviare
le procedure per la omologazione dei primati da parte degli Organi Federali
Competenti e, attraverso essi, da parte della IAAF e della EAA.
3. Per gestione e controllo della manifestazione da parte dei Giudici, in
aggiunta a quanto previsto nel precedente punto n. 2, si intende:
a) verifica della regolarità e funzionalità degli impianti,
delle attrezzature e dei percorsi di gara;
b) rispetto del programma orario;
c) controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni;
d) gestione completa dello svolgimento delle gare attraverso la rilevazione
delle misure e degli ordini di arrivo;
e) ufficializzazione dei risultati conseguiti;
f) gestione delle controversie tecniche relative alla partecipazione alle
gare;
g) assistenza al Controllo antidoping predisposto dalla Direzione Sanitaria.
4. La rilevazione dei tempi può essere effettuata dai Giudici che
si avvalgono della collaborazione di personale specializzato. E consentito
l'utilizzo di attrezzature omologate previa verifica da parte dei Giudici.
Art. 23 - OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI
1. Il percorso delle gare di Corsa su Strada: Maratona, ½ Maratona,
10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 50 km, 100 km, Marcia su Strada: km.10,
km 20, km 30, km 50, e Corsa in Montagna inserite nel Calendario Ufficiale
della FIDAL deve essere preventivamente omologato dai Misuratori di Percorso
inseriti nei rispettivi pannelli o albi.
2. La FIDAL - Gruppo Giudici Gare, su richiesta della Società organizzatrice
e dietro pagamento della relativa tassa federale, provvederà ad incaricare
un misuratore ufficiale di percorso. Nel caso di manifestazioni internazionali
il GGG disporrà linvio di almeno un misuratore ufficiale appartenente
al ruolo internazionale.
3. Per la misurazione del percorso gli Organizzatori dovranno fornire ai
misuratori incaricati la seguente documentazione: cartina topografica in
scala 1:10.000 o 1:5.000, l'altimetria del percorso, l'elenco delle Vie interessate e tutte
le informazioni logistiche dell'evento.
Inoltre, i misuratori dovranno pianificare preventivamente con gli Organizzatori
le modalità di effettuazione delle misurazioni, privilegiando le
condizioni di massima sicurezza. I misuratori provvederanno a determinare i riferimenti
fissi ogni 5 km. Eventuali richieste di punti di riferimento (uno o più
chilometri) dovranno essere concordati tra gli organizzatori e gli stessi misuratori.
Gli organizzatori dovranno, inoltre, prevedere, a garanzia dell'incolumità
dei misuratori, una scorta di forze dell'ordine o della protezione civile.
4. Il giorno della gara controllerà il percorso un giudice designato
dal GGG Regionale, competente per territorio, per accertare che sia effettivamente
rispondente a quello certificato dai Misuratori. Inoltre verificherà
che siano presidiati i punti chiave del percorso e le stazioni di rifornimento
e spugnaggio il cui posizionamento andrà concordato precedentemente
al giorno della gara.
Tali controlli sono necessari ai fini di una eventuale omologazione dei
primati.
5. La FIDAL - Gruppo Giudici Gara rilascerà agli Organizzatori il
Certificato di Omologazione Percorso che ha validità quinquennale.
Qualsiasi, anche minima, modifica al percorso prima della scadenza dei 5 anni, comporta l'obbligo
all'organizzatore, pena la cancellazione dal Calendario della manifestazione,
di richiedere alla FIDAL una nuova misurazione del percorso.
La FIDAL rilascerà un nuovo Certificato di Omologazione Percorso
che annullerà e sostituirà il precedente.
6. Per lo svolgimento delle operazioni di certificazione del percorso, ai
misuratori è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, il vitto,
l'alloggio e un'indennità forfetaria per ciascuna giornata di attività,
per un massimo di due giornate.
7. Gli organizzatori che intendano omologare il proprio percorso dovranno
farne preventiva richiesta alla Federazione, entro 90 giorni prima dello
svolgimento della manifestazione, utilizzando lapposito modulo e versando la tassa federale
annualmente definita dal Consiglio Federale.
Art. 24 - SUPERVISIONE , CONTROLLO E VALUTAZIONE
1. L'Area Organizzazione è la struttura preposta dalla Segreteria
Federale alla gestione di tutte le problematiche inerenti il presente Regolamento.
2. Nellambito delle sue competenze l'Area Organizzazione supervisiona, controlla
e valuta tutte le manifestazioni inserite nel Calendario.
3. L'Area Organizzazione si può avvalere della collaborazione di
Osservatori e/o Delegati Tecnici che relazioneranno in merito a:
a) il rispetto delle disposizioni tecniche, economiche ed organizzative;
b) la qualità tecnicoorganizzativa generale della manifestazione;
c) la rilevanza della manifestazione presso i media e la cittadinanza.
4. La qualità tecnicoorganizzativa generale sarà valutata
in base a:
a) il numero totale dei partecipanti;
b) la qualità tecnica complessiva degli atleti partecipanti;
c) le prestazioni tecniche conseguite nella anifestazione;
d) lentità complessiva dei premi;
e) le iniziative promozionali attuate.
5. La valutazione delle manifestazioni costituisce elemento fondamentale
per linserimento nelle due tipologie nazionale e internazionale nel Calendario
Nazionale dellanno successivo.
Art. 25 - GRUPPO DI MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI
1. Al fine di monitorare e verificare il rispetto dei regolamenti federali
da parte degli organizzatori delle manifestazioni di corsa su strada di
livello regionale e nazionale (tipologia nazionale e internazionale), con particolare riferimento
alla regolarità delle norme di affiliazione e tesseramento, nonché
dei criteri di iscrizione, di partecipazione e di classifica, individuale e di società,
è istituito il Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni.
Il gruppo è da costituito un nucleo per ciascuna regione, composto
da un delegato del Presidente Regionale e da un giudice nominato dal GGG
regionale, con il compito di verificare il corretto svolgimento delle manifestazioni
che si effettuano nella propria regione.
Al termine di ogni gara, il gruppo avrà il compito di raccogliere
il modello di valutazione compilato dal Giudice di gara Delegato Tecnico
della manifestazione con la collaborazione del responsabile Organizzativo
dell'evento.
La suddetta documentazione riferita alle gare regionali verrà valutata
dal gruppo regionale, mentre quella riferita alle gare nazionali ed internazionali verrà inviata allArea Organizzazione, segnalando, eventualmente,
le irregolarità riscontrate. A tale proposito sarà cura della
Segreteria Federale adottare i provvedimenti del caso.
Art. 26 - SANZIONI
1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta
il deferimento agli organi di giustizia federale e lapplicazione di sanzioni
pecuniarie da parte della Segreteria Federale.
L'applicazione della sanzione non estingue il corso della Giustizia Sportiva.
L'inosservanza delle norme da parte degli organizzatori comporterà
inoltre il declassamento della manifestazione al livello inferiore nel calendario
dell'anno successivo.
2. Alle Società Organizzatrici di manifestazioni nazionali ed internazionali
che facciano richiesta di modifica della data di svolgimento, successivamente
a quella già approvata dal Consiglio Federale, fatti salvi i casi di
ordine pubblico e di decisione Federale, verrà comminata una sanzione.
L'importo della sanzione è pari alla tassa di approvazione gara prevista
dalle Quote associative, diritti di segreteria e tasse federali.
In caso di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già
inserite nel calendario nazionale, la tassa gara dovrà essere comunque
pagata.
3. In caso di erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore,
agli organizzatori verrà comminata una sanzione che va da un minimo
di Euro1.000 ad un importo massimo pari al premio erogato.
Art. 27 - CONTENZIOSO SPORTIVO
1. l fine di dirimere tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa,
fatta esclusione di tutte le questioni di natura disciplinare, che possono
essere oggetto di disputa o contenzioso tra associati, è istituita
la Commissione Consultiva Contenzione Sportivo, composta da n. 3 membri,
la cui nomina è di competenza del Consiglio Federale.