NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
Edizione 2011 - approvata dal Consiglio Federale 3-12-2010

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - DEFINIZIONI
1. Le manifestazioni di atletica leggera sono costituite da gare su pista, su strada, di corsa campestre, di marcia e di corsa in montagna, che si svolgono sia all'aperto che al coperto sul territorio italiano.
2. Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in:
a) Agonistiche
b) Agonistico-promozionali
2.1 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate esclusivamente agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Masters).
2.2 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL ed agli Enti di Promozione Sportiva nelle categorie promozionali (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori) ed agli studenti nellambito dellattività sportiva scolastica.
2.3 Gli Organi territoriali e le società sportive affiliate possono indire, promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva, Ministero dellIstruzione, Forze Armate o Corpi Equiparati, Enti Locali o altre Istituzioni, attività ludico-ricreativa di atletica leggera, tenendo conto dei ruoli, delle competenze e delle norme federali.
2.4 La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita dallArea Organizzazione.
3. Le manifestazioni indette dalla FIDAL sono classificate "federali". Tutte le manifestazioni approvate dai competenti organi della Federazione sono classificate "istituzionali".

Art. 2 CLASSIFICAZIONE
1. Le manifestazioni sono classificate, in base alla loro collocazione nei calendari federali, in due livelli e cinque tipologie:
a) Livello Nazionale (Calendario Nazionale): fanno parte del livello nazionale le manifestazioni di tipologia Internazionale e Nazionale;
b) Livello Territoriale (Calendario delle Regioni): fanno parte del livello territoriale le manifestazioni di tipologia Regionale e Provinciale.
2. Nessuna manifestazione alla sua prima edizione può essere classificata di tipologia internazionale, ma al massimo di tipologia nazionale. Il passaggio alla tipologia superiore è subordinato alla qualità organizzativa dimostrata e valutata da un apposito Gruppo di Lavoro, di cui allart. n.25, alla quale è altresì demandato il compito di formulare le proposte di deroga in riferimento alla provata esperienza degli organizzatori ed alla particolare rilevanza federale della manifestazione.
3. Il Consiglio Federale delibera linclusione nel calendario nazionale delle manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale).
Analogamente i Consigli Regionali e Provinciali deliberano linclusione delle manifestazioni di livello territoriale nei rispettivi calendari regionali e provinciali.
4. L'inserimento della manifestazioni nel calendario nazionale è determinato in base a:
a) richiesta della Società;
b) parere motivato del Comitato Regionale di appartenenza;
c) rispetto delle disposizioni tecnico economico organizzative;
d) anzianità organizzativa.
5. I Consigli Regionali deliberano i criteri di inserimento delle manifestazioni nei rispettivi calendari regionali e regolamentano la stesura di eventuali calendari provinciali.

Art.3 - SOGGETTI ORGANIZZATORI E DIRITTI DELLE MANIFESTAZIONI
1. Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia:
a) La FIDAL Nazionale;
b) I Comitati Regionali e Provinciali;
c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati in attività;
d) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL.
2. I soggetti di cui al comma 1) possono costituire o avvalersi di appositi Comitati Organizzatori Locali ai quali affidare la gestione della manifestazione di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici responsabili in merito al rispetto delle norme federali

Art. 4 CALENDARI
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi Federali, centrali e territoriali.
2. L'assegnazione della data e il conseguente inserimento nei Calendari: Nazionale e Regionali, costituisce, di fatto, autorizzazione allorganizzazione della manifestazione, il cui svolgimento è subordinato al pagamento della tassa approvazione gare ed allapprovazione del regolamento da parte degli organi federali competenti.
3. Il Calendario Nazionale è predisposto sulla base dei Calendari IAAF ed EAA, delle richieste degli Organi Territoriali e delle Società ed è deliberato Consiglio Federale entro il mese di ottobre di ogni anno. Per le manifestazioni internazionali di corsa su strada la data è stabilita su base triennale. I calendari regionali devono essere predisposti entro il 30 novembre di ogni anno ad avvenuta approvazione del calendario nazionale e nel rispetto dei principi in esso stabiliti. Analogamente gli eventuali calendari provinciali devono essere stilati ad avvenuta approvazione del calendario regionale, entro il termine stabilito dai rispettivi Comitati Regionali.
4. I Calendari: Nazionale e Regionali sono predisposti in funzione delle prioritarie finalità tecniche, promozionali e spettacolari dellatletica italiana. In base alle richieste pervenute gli Organi Federali centrali e territoriali deliberano le date e la tipologia delle manifestazioni che hanno i requisiti per essere incluse nei rispettivi calendari.
5. Su richiesta della Giunta Esecutiva alcune manifestazioni internazionali, già inserite nel Calendario, possono ottenere il riconoscimento della IAAF e della EA ed essere inserite anche nei Calendari degli Organismi Internazionali. Il riconoscimento comporta lobbligo di osservare specifiche disposizioni tecniche ed organizzative emanate dai due Organismi Internazionali, per le quali i soggetti organizzatori assumono impegno scritto e contrattuale con la Segreteria Federale, escludendo da ogni responsabilità la Federazione.
6. Gli Organi Centrali e Territoriali provvederanno alla pubblicazione e diffusione dei rispettivi Calendari.

Art . 5 NORME PER LE CORSE SU STRADA
Il Calendario delle Corse su strada nazionali ed internazionali è deliberato dal Consiglio Federale.
Per le Maratone internazionali le date sono definite su base triennale.
Le corse su strada si suddividono in due categorie A e B.
Ogni anno la Fidal rilascerà una certificazione che attesta la categoria di appartenenza delle corsa su strada sulla base dei seguenti criteri:
1. Maratone e Mezze Maratone: gare che si svolgono sulla distanza di Km.42.195 e Km. 21,097:
a) Categoria A: corse con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 del R.T.I., e che rispettano i criteri di pendenza (m.43 per la maratona e m. 22 per la mezza maratona di dislivello massimo), ed il criterio di separazione che stabilisce che la distanza in linea daria tra partenza e arrivo non deve superare il 50% della lunghezza del percorso. Tali gare sono valide per il conseguimento di record italiani ed inserimento nelle graduatorie nazionali.
b ) Categoria B: corse con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 del R.T.I. ma che non rispettano i criteri di pendenza ed il criterio di separazione. Tali gare non sono valide per il conseguimento di record italiani ed inserimento nelle graduatorie nazionali.
2. Altre Gare :
a) Categoria A: sono incluse in questa categoria le gare con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 del R.T.I. che si
svolgono su altre distanze ufficiali per le quali sono riconosciuti record italiani (vedi regola 261 del R.T.I.): 10 km 15 km 20km 25 km 30 km 100 km;
b) Categoria B: sono incluse in questa categoria tutte le gare non comprese nella regola 261 del R.T.I, (es.: gare classiche su distanze non standard come Amatrice-Configno km. 8,5; 24 ore; km. 50; ecc.). Tali gare non sono valide per il conseguimento di record italiani.
3. Per ciascuna Categoria si hanno tre tipologie di manifestazioni:
Regionali A e B/Provinciali, Nazionali ed Internazionali:
Regionali B- Provinciali: gare per le quali è ammessa la partecipazione di:
atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Regione affiliate alla Fidal;
atleti italiani tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal;
atleti provvisti del cartellino di partecipazione gara, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12/6.

Regionali A: gare per le quali è ammessa la partecipazione di:
oltre agli atleti che possono partecipare alle manifestazioni regionali B, ciascun Comitato Regionale ha facoltà di consentire, in manifestazioni regionali organizzate nella propria regione, la partecipazione di atleti italiani e stranieri, tesserati per società di altre regioni, esclusi quelli compresi in un elenco di atleti Top italiani predisposto annualmente dal Settore Tecnico Nazionale e Top stranieri con permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica, applicando una eventuale tassa aggiuntiva alla tassa approvazione gara già prevista per le manifestazioni regionali. Eventuali deroghe per atleti compresi nellelenco di atleti Top, per ogni singola manifestazione, possono essere autorizzate esclusivamente dalla Segreteria Federale, sentito il parere del Settore Tecnico Nazionale. I Comitati Regionali dovranno comunicare alla Fidal Nazionale lelenco delle suddette manifestazioni regionali A;
Nazionali: gare per le quali è ammessa la partecipazione di :
atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.atleti provvisti del cartellino di partecipazione gara, nel rispetto di quanto previsto allart. 12/6.

Internazionali : gare per le quali è ammessa la partecipazione di:

atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal ed a ederazioni straniere affiliate alla IAAF.
atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
atleti provvisti del cartellino di partecipazione gara, nel rispetto di quanto previsto allart. 12/6.

4. Classificazione di Gara Internazionale.
Per essere classificata Gara Internazionale, alla manifestazione debbono partecipare atleti di elite appartenenti ad almeno 3 nazionalità diverse. Sono atleti di elite quelli che risultano essere nei primi 200 posti delle graduatorie mondiali IAAF relativamente alle ultime due stagioni agonistiche precedenti la manifestazione.
5. Valutazione del livello (Internazionale/Nazionale) assegnato.
Al termine di ogni gara verrà compilato un modello di valutazione composto da 2 parti: la prima compilata dal Giudice di gara Delegato Tecnico della manifestazione e la seconda dal responsabile Organizzativo dellevento.
I documenti di cui sopra saranno valutati dai componenti del Gruppo di Lavoro Monitoraggio delle Manifestazioni appositamente nominato.
6. Premi atleti Italiani
Gli organizzatori dovranno prevedere una classifica riservata ai soli atleti italiani con un montepremi pari al 25% del totale. Tale premio potrà essere cumulato a quello eventualmente vinto in base alla classifica generale.
7. Tassa gara
Per tutte le gare di corsa su strada nazionali ed internazionali dovrà essere versata dagli Organizzatori al Comitato Regionale competente per territorio una quota aggiuntiva, rispetto alla prevista tassa di approvazione gare, per ciascun atleta classificato (tesserato Fidal o tesserato per altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF o tesserato per un Ente di Promozione Sportiva o tesserato con cartellino di partecipazione gara).
L'importo della tassa è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
Ciascun Comitato Regionale dovrà deliberare se applicare o meno la suddetta tassa per tutte le gare di corsa su strada regionali e provinciali specificando la destinazione dei proventi. La delibera approvata dal Consiglio Regionale dovrà essere inviata alla Fidal Nazionale.

Art. 6 - RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
1. Ogni anno, le Società e i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare una manifestazione istituzionale di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) o territoriale, presentano la Richiesta di Organizzazione relativa all'anno successivo.
2. Per le manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) le richieste, di cui al punto precedente, devono essere inoltrate alla Federazione
Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione ed indicata nei relativi moduli, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza, i quali, dopo avere esaminato la documentazione e risolto eventuali concomitanze, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
Per le Manifestazioni di corsa e marcia su strada la richiesta deve essere corredata dalla certificazione di misurazione del percorso o dalla richiesta di misurazione (l'omologazione del percorso dovrà comunque essere effettuata almeno 90 giorni dello svolgimento della manifestazione).
3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.
4. Successivamente alla richiesta, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dei calendari nazionale e regionale, devono essere presentati:
a) la ricevuta di pagamento della relativa tassa annuale di approvazione gara, stabilita dal Consiglio Federale e versata al Comitato Regionale di competenza;
b) il Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto in conformità a quanto previsto nellArt. 10. Il regolamento può essere divulgato solo dopo lapprovazione del Comitato Regionale di competenza;
c) la scheda dell'impianto sportivo o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie a disposizione, ivi compresa l'omologazione o certificazione da parte della FIDAL e, ove richiesto, della IAAF.
5. La modulistica predisposta può essere reperita presso la Federazione Nazionale e presso i rispettivi Comitati Regionali.
6. Le richieste prive del parere del Comitato Regionale non saranno prese in considerazione.
7. Trascorso il termine di 30 giorni senza che gli organizzatori abbiano provveduto alla trasmissione alla FIDAL di tutta la documentazione di cui al comma 4) le manifestazioni di cui trattasi verranno automaticamente depennate dal calendario nazionale e dai calendari regionali e potranno essere reinserite soltanto previo versamento della penale stabilita dal Consiglio Federale, a condizione che sia stato completato linvio della documentazione richiesta. Le manifestazioni che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione non avranno ottemperato a quanto richiesto verranno definitivamente cancellate dal calendario e sarà revocata lautorizzazione al loro svolgimento.
Quanto sopra non solleva gli organizzatori dal pagamento della tassa approvazione gara.

Art.7 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FEDERALI
1. Ogni anno, le Società ed i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare una manifestazione federale di livello nazionale devono presentare la candidatura relativa allanno successivo.
2. Le candidature devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data stabilita dalla Federazione ed indicata sui moduli prestampati, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza che, dopo avere esaminato la documentazione presentata, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
3. Unitamente alla candidatura, devono essere presentati:
a) dichiarazione preliminare di impegni;
b) budget preventivo della manifestazione;
c) questionario, predisposto dalla Fidal Nazionale, compilato nelle parti che interessano il Campionato Federale richiesto;
d) scheda dellimpianto o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie a disposizione. Novanta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione, sia l'impianto sportivo sia il percorso di gara devono già essere stati dotati di omologazione o certificazione da parte della FIDAL e, ove richiesto, della IAAF.
4. Per le manifestazioni di livello territoriale le candidature vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.
5. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello territoriale è di competenza dei Comitati Regionali, i quali possono delegarla, su richiesta, a Società affiliate o affidarla ai propri Comitati Provinciali.
6. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello nazionale è di competenza della Federazione nazionale, la quale può delegarla, su richiesta, alle società affiliate o affidarla ai propri Comitati Regionali.
7. Sulla base delle candidature pervenute, gli uffici preposti avviano la fase istruttoria, tramite esame della documentazione presentata, incontri di verifica dei requisiti e di definizione degli accordi, al fine di predisporre gli atti deliberativi di assegnazione ed attribuzione della delega da parte del Consiglio Federale.

Art. 8 - MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI SU PISTA
1. Alle manifestazioni incluse nei calendari regionali e provinciali su pista possono partecipare:
a) gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della regione;
b) gli atleti italiani e stranieri delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, master e amatori tesserati per Società di altre regioni;
c) gli atleti italiani e stranieri, tesserati per società di altre regioni, esclusi quelli compresi in un elenco di atleti Top italiani predisposto annualmente dal Settore Tecnico Nazionale e Top. Eventuali deroghe per atleti compresi nellelenco di atleti Top, per ogni singola manifestazione, possono essere autorizzate esclusivamente dalla Segreteria Federale, sentito il parere del Settore Tecnico Nazionale; d) gli atleti ammessi ai college federali o convocati in allenamenti collegiali che si effettuino in regione;
e) gli atleti italiani tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
2. I Comitati Regionali emaneranno tutte le disposizioni organizzative relative alle manifestazioni provinciali e regionali.

Art.9 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI SU PISTA DI ATLETI DI NAZIONI CONFINANTI
1. Nelle manifestazioni su pista organizzate da società od Organi periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la partecipazione di atleti tesserati per
società della Regione, Dipartimento o Cantone, appartenente alla Nazione oltre confine.
2. I Comitati Regionali interessati dovranno stipulare apposite convenzioni con la Regione, Dipartimento o Cantone. La convenzione dovrà essere trasmessa alla FIDAL Area Organizzazione.

Art. 10 - REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI
1. Per ogni manifestazione deve essere predisposto uno specifico Regolamento Tecnico Organizzativo.
2. I Regolamenti delle manifestazioni federali sono deliberati dal Consiglio Federale.
3. I Regolamenti delle manifestazioni istituzionali sono redatti dalle Società o Enti organizzatori e sottoposti allapprovazione dei Comitati Regionali di appartenenza.
4. I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
a) le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
b) l'orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
c) i criteri di iscrizione, di partecipazione e di accesso ad eventuali turni successivi;
d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
e) i premi previsti, di qualsiasi natura;
f) i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;
g) le facilitazioni logistiche offerte;
h) il tipo di cronometraggio;
i) il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare.
5. Eventuali variazioni devono essere concordate con il Comitato Regionale di appartenenza almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) e 30 giorni per quelle di livello territoriale.

Art. 11 - ISCRIZIONI DEGLI ATLETI
1. L'iscrizione degli atleti alle manifestazioni deve essere presentata:
a) Manifestazioni federali: dal rappresentante legale della Società di appartenenza o da un suo delegato, purché inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa. Per le Manifestazioni IAAF/EAA anche dalla FIDAL;
b) Manifestazioni istituzionali: oltre che dai soggetti di cui al punto a), anche dagli agenti degli atleti, regolarmente tesserati con la FIDAL o la IAAF, e dalla Federazione Straniera di competenza.
2. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL/IAAF potrà essere accettata dagli organizzatori.
3. L'iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa fissata dagli organizzatori, di entità non superiore a quella decisa dal Consiglio Federale o dai Comitati Regionali competenti, ove previsto.
4. La Società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere, tra l'altro, i dati personali dell'atleta, nazionalità e Società di tesseramento.
5. Nel caso di atleta straniero tesserato all'estero, deve essere presentato, in allegato all'iscrizione, il visto dingresso, se extracomunitario, e l'autorizzazione della Federazione straniera di appartenenza dell'atleta.
6. La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare (Delegato Tecnico e/o Direttore di Riunione della manifestazione) l'elenco dei partecipanti, almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara, segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento nel rispetto degli artt. 8 e 12 delle presenti norme.

Art. 12 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali è riservata agli atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva (sez.Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi delle singole manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione: regionale, nazionale, internazionale.
3. In base ai livelli delle manifestazioni (Regionali, Nazionali, Internazionali) possono partecipare:
a) Livello Nazionale:
(tipologia internazionale): atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL; atleti tesserati per Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF; atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;
(tipologia nazionale): atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL; atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;
b) Livello Territoriale (Regionale/Provinciale):
atleti italiani e stranieri tesserati per Società della regione affiliate alla FIDAL ed atleti italiani tesserati in ambito regionale per Enti diPromozione Sportiva (Sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 5 e 8.
4. Eventuali deroghe sono autorizzate dalla Segreteria Federale, sentito il parere del Settore Tecnico Nazionale.
5. Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, oltre agli atleti tesserati alla FIDAL, Federazioni Straniere ed Enti di Promozione (sez. Atletica), (nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la FIDAL e gli Enti stessi), anche gli alunni e studenti nellambito dellattività sportiva scolastica.
6. Alle manifestazioni di atletica leggera di corsa su strada, ove previsto dagli specifici regolamenti, possono partecipare anche le persone italiane e straniere (persone straniere nelle sole gare internazionali, in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia), non tesserate per Società affiliate alla FIDAL.
Le stesse saranno provviste dellapposito cartellino di partecipazione gara, rilasciato direttamente dalla Società organizzatrice della singola manifestazione, limitatamente alle categorie amatori e master, nel rispetto della circolare esplicativa emanata dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica,che dovrà essere conservato agli atti della Società, la cui scadenza corrisponde alla validità della tessera gare rilasciata. Queste persone non potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi.
7. Alle manifestazioni riservate alla categoria Masters (ad eccezione dei Campionati Provinciali, Regionali o Nazionali), organizzate sia dalla FIDAL che da un Ente di Promozione Sportiva, possono partecipare, oltre ai tesserati FIDAL e alle Federazioni straniere affiliate alla IAAF, anche gli atleti Masters tesserati per un Ente di Promozione (Sez. Atletica) nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti stilati di comune accordo FIDAL-Enti, in sintonia con quanto stabilito dalle singole convenzioni.
8. Gli organizzatori delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti, dietro un corrispettivo economico aggiuntivo, la cui entità deve essere preventivamente inserita nel regolamento della manifestazione, un pacchetto di gadget di vario tipo e un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione.
9. Gli atleti Amatori possono partecipare all'attività federale individuale (esclusi i Campionati Individuali e di Società) quando negli specifici regolamenti ne sia prevista la partecipazione.Gli atleti della categoria Amatori, qualora non inseriti nella classifica della categoria senior, non potranno godere, di rimborsi, bonus o montepremi previsti dagli organizzatori.
10. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino di tesseramento (ove non sia prevista una segreteria informatizzata FIDAL), un documento di identità ed inoltre, per gli atleti stranieri non tesserati FIDAL, l'autorizzazione delle Federazione di appartenenza ed il visto per gara sportiva valido per la partecipazione alla specifica manifestazione di cui trattasi, oltre che ad indossare l'abbigliamento richiesto dalle norme.
11. I risultati tecnici di atleti ammessi a gareggiare sub-judice non saranno omologati finché non sarà accertata la loro identità e la regolarità di tesseramento.
Analogamente essi non potranno ricevere rimborsi, compensi o premi di qualsiasi natura finché non sarà omologata la prestazione.
12. Durante lo svolgimento delle gare gli atleti devono indossare la maglia sociale (in caso di convocazione in Nazionale, la maglia azzurra). Linosservanza è sanzionata con una ammenda a carico della Società di appartenenza da versare al Comitato Regionale di riferimento.

Art. 13 - RISULTATI E CLASSIFICHE
1. In tutte le manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali verranno stilate classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto, per categorie.
2. La pubblicazione ufficiale dei risultati avviene soltanto tramite bollettini ufficiali diramati dalla Federazione Nazionale o dai Comitati Regionali e pubblicati anche sui rispettivi siti federali, entro 3 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione.
3. Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera) all'atto del tesseramento per una Società italiana devono dichiarare per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e di conseguenza far valere eventuali primati nazionali (riferimento regola 5 del R.T.I.).

Art. 14 - OMOLOGAZIONE PRIMATI E RISULTATI
1. L'omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente deliberata dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali, su proposta del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.
2. L'omologazione dei risultati è deliberata dai Consigli Regionali competenti per territorio, ad avvenuta ufficializzazione da parte del Fiduciario Regionale G.G.G..
3. Lufficializzazione dei risultati deve avvenire entro le 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui sussistano possibili problemi di omologazione il Gruppo Giudici Gare dovrà emettere entro e non oltre 48 ore una dichiarazione di sospensiva.
4. Il Consiglio Regionale può delegare per l'omologazione dei risultati il Presidente Regionale.
5. In caso di contestazioni o reclami il fascicolo di gara deve essere rimesso alla Commissione Contenzioso Sportivo di cui al successivo art. 26) che, esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione del risultato o della gara. La decisione deve essere adottata entro cinque giorni dalla ricezione degli atti. In questa circostanza deve immediatamente essere reso noto un provvedimento di sospensione da parte del G.G.G. della validità dei risultati fino alladozione del provvedimento definitivo.

Art. 15 - PREMI E COMPENSI AGLI ATLETI
1. Nessun premio o compenso in denaro può essere previsto per gli atleti tesserati nelle categorie: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi e Juniores.
2. L'erogazione dei premi e dei compensi in denaro deve essere effettuata in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. I premi previsti per ciascuna posizione di classifica devono essere i medesimi sia per le categorie femminili che maschili. Quanto sopra, nelle corse su strada, è valido solo per gare effettuate sulla medesima distanza.

Art. 16 RINUNCIA ALLA ORGANIZZAZIONE
1. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione federale già assegnata costituisce elemento di esclusione dalle successive assegnazioni per un periodo di due anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.
2. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione istituzionale inserita nel calendario definitivo costituisce elemento di esclusione dallinserimento nel calendario nazionale dellanno successivo e non solleva gli organizzatori dal pagamento della tassa approvazione gara.


TITOLO 2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 17 - DISPOSIZIONI TECNICO-ECONOMICO- ORGANIZZATIVE
1. Per ogni singolo livello di manifestazioni la FIDAL richiede agli organizzatori il rispetto di precise disposizioni tecniche, economiche ed organizzative.
2. Le disposizioni riguardano:
a) Disposizioni Tecniche
- le qualità tecniche dell'impianto o del percorso;
- il numero e il tipo di gare in programma;
- l'orario delle gare;
- la qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti;
- il tipo di cronometraggio;
- la preparazione dellimpianto o del percorso;
b) Disposizioni Economiche:
- i montepremi;
- i rimborsi;
c) Disposizioni Organizzative:
- la gestione delle iscrizioni e dei risultati;
- le facilitazioni logistiche;
- il servizio speaker;
- il servizio medico e di antidoping;
- il servizio premiazioni;
- il servizio stampa e comunicazione;
- la promozione della manifestazione;
- l'assicurazione RCT.
3. Le disposizioni relative alle manifestazioni federali sono stabilite dal Consiglio Federale.

 

TITOLO 3
RAPPORTI TRA FIDAL ED ORGANIZZATORI

Art. 18 - DIRITTI DEGLI ORGANIZZATORI
1. Gli organizzatori di manifestazioni regolarmente inserite nei vari Calendari hanno diritto ad usufruire gratuitamente del Servizio di gestione tecnica della manifestazione che la Federazione e gli Organi Territoriali assicureranno loro predisponendo il servizio di giuria con la presenza delle figure apicali (Giudice
d'Appello, Direttore di Riunione, Direttore Tecnico). Per le gare su strada, oltre alle figure apicali, il servizio di giuria ed il relativo onere dovrà essere concordato tra le parti.
2. Gli organizzatori hanno diritto alla diffusione di notizie con l'utilizzo dei canali federali o territoriali.
3. I Comitati Regionali hanno la facoltà di offrire agli organizzatori che ne facciano richiesta servizi aggiuntivi di carattere tecnico, informatico, organizzativo a tariffe standard preventivamente deliberate e diffuse a cadenza annuale sui loro bollettini ufficiali.

Art. 19 - COOPERAZIONE
1. I rapporti tra la FIDAL e gli organizzatori, nonché tra gli organizzatori stessi sono disciplinati dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, dalle presenti Norme nonché da specifiche disposizioni di volta in volta emanate dai competenti organi federali.
2. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono essere ispirati a principi generali di cooperazione, mutualità e solidarietà, nel rispetto del codice di comportamento sportivo, al quale devono fare riferimento tutti i tesserati.

Art. 20 - PUBBLICITA'
1. Tutte le attività di pubblicità e sponsorizzazione devono essere effettuate nel rispetto del Regolamento di Pubblicità della IAAF e delle norme emanate dalla FIDAL.

Art. 21 - ACCESSO AL CAMPO DI GARA
1. All'interno del campo di gara, per le gare su pista, o nelle zone recintate, per le altre manifestazioni, possono accedere esclusivamente:
a) gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici;
b) i giudici e cronometristi in servizio;
c) il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio;
d) gli addetti al campo, nel numero prefissato dallorganizzatore;
e) i responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero prefissato dallorganizzatore;
f) i responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dallorganizzatore;
g) i fotografi e gli operatori televisivi nel numero prefissato dallorganizzatore;
h) il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, il Commissario Tecnico, il Direttore dell'Area Organizzazione, il Segretario Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono accedere, oltre alle persone di cui al comma g), anche le analoghe figure a carattere regionale e provinciale;
i) il Responsabile dell'organizzazione e altre persone, in numero limitato, da lui autorizzate.

 

TITOLO 4
GESTIONE, CONTROLLO, SANZIONI

Art. 22 - GESTIONE TECNICA UFFICIALE
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera autorizzate dalla FIDAL sono gestite e controllate dal Gruppo Giudici Gare, nellambito del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale.
2. E compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale, ufficializzare i risultati ed avviare le procedure per la omologazione dei primati da parte degli Organi Federali Competenti e, attraverso essi, da parte della IAAF e della EAA.
3. Per gestione e controllo della manifestazione da parte dei Giudici, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto n. 2, si intende:
a) verifica della regolarità e funzionalità degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi di gara;
b) rispetto del programma orario;
c) controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni;
d) gestione completa dello svolgimento delle gare attraverso la rilevazione delle misure e degli ordini di arrivo;
e) ufficializzazione dei risultati conseguiti;
f) gestione delle controversie tecniche relative alla partecipazione alle gare;
g) assistenza al Controllo antidoping predisposto dalla Direzione Sanitaria.
4. La rilevazione dei tempi può essere effettuata dai Giudici che si avvalgono della collaborazione di personale specializzato. E consentito l'utilizzo di attrezzature omologate previa verifica da parte dei Giudici.

Art. 23 - OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI
1. Il percorso delle gare di Corsa su Strada: Maratona, ½ Maratona, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 50 km, 100 km, Marcia su Strada: km.10, km 20, km 30, km 50, e Corsa in Montagna inserite nel Calendario Ufficiale della FIDAL deve essere preventivamente omologato dai Misuratori di Percorso inseriti nei rispettivi pannelli o albi.
2. La FIDAL - Gruppo Giudici Gare, su richiesta della Società organizzatrice e dietro pagamento della relativa tassa federale, provvederà ad incaricare un misuratore ufficiale di percorso. Nel caso di manifestazioni internazionali il GGG disporrà linvio di almeno un misuratore ufficiale appartenente al ruolo internazionale.
3. Per la misurazione del percorso gli Organizzatori dovranno fornire ai misuratori incaricati la seguente documentazione: cartina topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000, l'altimetria del percorso, l'elenco delle Vie interessate e tutte le informazioni logistiche dell'evento.
Inoltre, i misuratori dovranno pianificare preventivamente con gli Organizzatori le modalità di effettuazione delle misurazioni, privilegiando le condizioni di massima sicurezza. I misuratori provvederanno a determinare i riferimenti fissi ogni 5 km. Eventuali richieste di punti di riferimento (uno o più chilometri) dovranno essere concordati tra gli organizzatori e gli stessi misuratori. Gli organizzatori dovranno, inoltre, prevedere, a garanzia dell'incolumità dei misuratori, una scorta di forze dell'ordine o della protezione civile.
4. Il giorno della gara controllerà il percorso un giudice designato dal GGG Regionale, competente per territorio, per accertare che sia effettivamente rispondente a quello certificato dai Misuratori. Inoltre verificherà che siano presidiati i punti chiave del percorso e le stazioni di rifornimento e spugnaggio il cui posizionamento andrà concordato precedentemente al giorno della gara.
Tali controlli sono necessari ai fini di una eventuale omologazione dei primati.
5. La FIDAL - Gruppo Giudici Gara rilascerà agli Organizzatori il Certificato di Omologazione Percorso che ha validità quinquennale. Qualsiasi, anche minima, modifica al percorso prima della scadenza dei 5 anni, comporta l'obbligo all'organizzatore, pena la cancellazione dal Calendario della manifestazione, di richiedere alla FIDAL una nuova misurazione del percorso.
La FIDAL rilascerà un nuovo Certificato di Omologazione Percorso che annullerà e sostituirà il precedente.
6. Per lo svolgimento delle operazioni di certificazione del percorso, ai misuratori è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, il vitto, l'alloggio e un'indennità forfetaria per ciascuna giornata di attività, per un massimo di due giornate.
7. Gli organizzatori che intendano omologare il proprio percorso dovranno farne preventiva richiesta alla Federazione, entro 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, utilizzando lapposito modulo e versando la tassa federale annualmente definita dal Consiglio Federale.

Art. 24 - SUPERVISIONE , CONTROLLO E VALUTAZIONE
1. L'Area Organizzazione è la struttura preposta dalla Segreteria Federale alla gestione di tutte le problematiche inerenti il presente Regolamento.
2. Nellambito delle sue competenze l'Area Organizzazione supervisiona, controlla e valuta tutte le manifestazioni inserite nel Calendario.
3. L'Area Organizzazione si può avvalere della collaborazione di Osservatori e/o Delegati Tecnici che relazioneranno in merito a:
a) il rispetto delle disposizioni tecniche, economiche ed organizzative;
b) la qualità tecnicoorganizzativa generale della manifestazione;
c) la rilevanza della manifestazione presso i media e la cittadinanza.
4. La qualità tecnicoorganizzativa generale sarà valutata in base a:
a) il numero totale dei partecipanti;
b) la qualità tecnica complessiva degli atleti partecipanti;
c) le prestazioni tecniche conseguite nella anifestazione;
d) lentità complessiva dei premi;
e) le iniziative promozionali attuate.
5. La valutazione delle manifestazioni costituisce elemento fondamentale per linserimento nelle due tipologie nazionale e internazionale nel Calendario Nazionale dellanno successivo.

Art. 25 - GRUPPO DI MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI
1. Al fine di monitorare e verificare il rispetto dei regolamenti federali da parte degli organizzatori delle manifestazioni di corsa su strada di livello regionale e nazionale (tipologia nazionale e internazionale), con particolare riferimento alla regolarità delle norme di affiliazione e tesseramento, nonché dei criteri di iscrizione, di partecipazione e di classifica, individuale e di società, è istituito il Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni.
Il gruppo è da costituito un nucleo per ciascuna regione, composto da un delegato del Presidente Regionale e da un giudice nominato dal GGG regionale, con il compito di verificare il corretto svolgimento delle manifestazioni che si effettuano nella propria regione.
Al termine di ogni gara, il gruppo avrà il compito di raccogliere il modello di valutazione compilato dal Giudice di gara Delegato Tecnico della manifestazione con la collaborazione del responsabile Organizzativo dell'evento.
La suddetta documentazione riferita alle gare regionali verrà valutata dal gruppo regionale, mentre quella riferita alle gare nazionali ed internazionali verrà inviata allArea Organizzazione, segnalando, eventualmente, le irregolarità riscontrate. A tale proposito sarà cura della Segreteria Federale adottare i provvedimenti del caso.

Art. 26 - SANZIONI
1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta il deferimento agli organi di giustizia federale e lapplicazione di sanzioni pecuniarie da parte della Segreteria Federale.
L'applicazione della sanzione non estingue il corso della Giustizia Sportiva.
L'inosservanza delle norme da parte degli organizzatori comporterà inoltre il declassamento della manifestazione al livello inferiore nel calendario dell'anno successivo.
2. Alle Società Organizzatrici di manifestazioni nazionali ed internazionali che facciano richiesta di modifica della data di svolgimento, successivamente a quella già approvata dal Consiglio Federale, fatti salvi i casi di ordine pubblico e di decisione Federale, verrà comminata una sanzione.
L'importo della sanzione è pari alla tassa di approvazione gara prevista dalle Quote associative, diritti di segreteria e tasse federali.
In caso di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già inserite nel calendario nazionale, la tassa gara dovrà essere comunque pagata.
3. In caso di erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori verrà comminata una sanzione che va da un minimo di Euro1.000 ad un importo massimo pari al premio erogato.

Art. 27 - CONTENZIOSO SPORTIVO
1. l fine di dirimere tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa, fatta esclusione di tutte le questioni di natura disciplinare, che possono essere oggetto di disputa o contenzioso tra associati, è istituita la Commissione Consultiva Contenzione Sportivo, composta da n. 3 membri, la cui nomina è di competenza del Consiglio Federale.