Indice dei titoli:
Art.1 - DEFINIZIONI
1. Le manifestazioni di atletica leggera sono costituite da una o più
gare che si svolgono sul territorio italiano, al coperto e all'aperto, in
pista , su strada, di corsa campestre, di marcia e di corsa in montagna.
2. Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali
sono riservate, in:
a) Agonistiche
b) Agonistico-promozionali
2.1 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate esclusivamente agli
atleti tesserati alla FIDAL o presso altre federazioni straniere di atletica
leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie agonistiche (allievi,
juniores, promesse, seniores, amatori, master).
2.2 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti
tesserati alla FIDAL ed agli Enti di Promozione Sportiva nelle categorie
promozionali (esordienti, ragazzi, cadetti) ed agli studenti nell'ambito
dell'attività sportiva scolastica.
2.3 Gli Organi territoriali e le società sportive affiliate possono
indire, promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti di Promozione
Sportiva, Ministero dell'Istruzione, Forze Armate o Corpi Equiparati, Enti
Locali o altre Istituzioni, attività ludico-ricreativa di atletica
leggera, tenendo conto dei ruoli, delle competenze e delle norme federali.
2.4 La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita
dall'Area Organizzazione.
3. Le manifestazioni indette dalla FIDAL sono classificate "federali". Tutte le manifestazioni approvate dai competenti organi della Federazione sono classificate "istituzionali".
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE
1. Le manifestazioni sono classificate, in base alla loro collocazione nei
calendari federali, in due livelli e cinque tipologie:
a) Livello Nazionale (Calendario Nazionale): fanno parte del livello nazionale
le manifestazioni di tipologia internazionale e nazionale;
b) Livello Territoriale (Calendario delle Regioni): fanno parte del livello
territoriale le manifestazioni di tipologia Regionale Open, Regionale e
Provinciale
2. Nessuna manifestazione alla sua prima edizione può essere classificata
di tipologia internazionale, ma al massimo di tipologia nazionale. Il passaggio
alla tipologia superiore è subordinato alla qualità organizzativa
dimostrata e valutata da un apposito Gruppo di Lavoro, di cui all'art. n.
26, alla quale è altresì demandato il compito di formulare
le proposte di deroga in riferimento alla provata esperienza degli organizzatori
ed alla particolare rilevanza federale della manifestazione.
3. Il Consiglio Federale delibera l'inclusione nel calendario nazionale
delle manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale).
Analogamente i Consigli Regionali e Provinciali deliberano l'inclusione
delle manifestazioni di livello territoriale nei rispettivi calendari regionali
e provinciali.
4. L'inserimento della manifestazioni nel calendario nazionale è
determinato in base a:
a) richiesta della Società;
b) parere motivato del Comitato Regionale di appartenenza;
c) rispetto delle disposizioni tecnico - economico - organizzative;
d) anzianità organizzativa.
5. I Consigli Regionali deliberano i criteri di inserimento delle manifestazioni
nei rispettivi calendari regionali e regolamentano la stesura di eventuali
calendari provinciali.
Art. 3 - SOGGETTI ORGANIZZATORI E DIRITTI DELLE MANIFESTAZIONI
1. Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia:
a) La FIDAL Nazionale;
b) I Comitati Regionali e Provinciali;
c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati in attività;
d) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte
con la FIDAL.
2. I soggetti di cui al comma 1) possono costituire o avvalersi di appositi
Comitati Organizzatori Locali ai quali affidare la gestione della manifestazione
di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici responsabili in merito
al rispetto delle norme federali.
Art. 4 - CALENDARI
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate
ed approvate dai competenti Organi Federali, centrali e territoriali.
2. L'assegnazione della data e il conseguente inserimento nei Calendari
nazionale e regionali costituisce, di fatto, autorizzazione all'organizzazione
della manifestazione, il cui svolgimento è subordinato al pagamento
della tassa federale ed all'approvazione del regolamento da parte degli
organi federali competenti.
3. Il Calendario Nazionale è predisposto sulla base dei Calendari
IAAF ed EAA, delle richieste degli Organi Territoriali e delle Società
ed è deliberato Consiglio Federale entro il mese di ottobre di ogni
anno. Per le manifestazioni internazionali di corsa su strada la data è
stabilita su base triennale. I calendari regionali devono essere predisposti
entro il 30 novembre di ogni anno ad avvenuta approvazione del calendario
nazionale e nel rispetto dei principi in esso stabiliti. Analogamente gli
eventuali calendari provinciali devono essere stilati ad avvenuta approvazione
del calendario regionale, entro il termine stabilito dai rispettivi Comitati
Regionali.
4. I Calendari Nazionale e regionali sono predisposti in funzione delle
prioritarie finalità tecniche, promozionali e spettacolari dell'atletica
italiana. In base alle richieste pervenute gli Organi Federali centrali
e territoriali deliberano le date e la tipologia delle manifestazioni che
hanno i requisiti per essere incluse nei rispettivi calendari.
5. Su richiesta della Giunta Esecutiva alcune manifestazioni internazionali,
già inserite nel Calendario, possono ottenere il riconoscimento della
IAAF e della EAA ed essere inserite anche nei Calendari degli Organismi
Internazionali. Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare specifiche
disposizioni tecniche ed organizzative emanate dai due Organismi Internazionali,
per le quali i soggetti organizzatori assumono impegno scritto e contrattuale
con la Segreteria Federale, escludendo da ogni responsabilità la
Federazione.
6. Gli Organi Centrali e Territoriali provvederanno alla pubblicazione e
diffusione dei rispettivi Calendari.
7. NORME PARTICOLARI PER L'INSERIMENTO DELLE MARATONE NEL CALENDARIO NAZIONALE
Il calendario annuale delle maratone è deliberato dal Consiglio Federale
sulla base dei seguenti criteri:· le date delle maratone internazionali
sono definite su base triennale.Il calendario dovrà prevedere per
le varie maratone:a) Internazionali: · un intervallo di almeno due
settimane tra una maratona internazionale e l'altra;· un intervallo
di almeno due settimane da maratone nazionali nella distanza di 200 km stradali;·
un intervallo di almeno una settimana da mezze maratone nazionali nella
distanza di 100 km stradali.b) Nazionali: · un intervallo di almeno
una settimana tra una maratona nazionale e l'altra nella distanza di 200
km stradali;· un intervallo di almeno una settimana da mezze maratone
nella distanza di 100 km stradali.I criteri di cui ai punti a), b) non sono
applicabili nel caso di specifici accordi sottoscritti tra le parti e vistati
dal Comitato Regionale di competenza. Una copia originale di tali accordi
deve essere depositata annualmente in Federazione, presso l'Ufficio Calendario,
contestualmente alla presentazione del modulo di richiesta di inserimento
in calendario.
Art. 5 - RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
1. Ogni anno, le Società e i Comitati Regionali e Provinciali interessati
ad organizzare una manifestazione istituzionale di livello nazionale (tipologia
nazionale e internazionale) o territoriale, presentano la "Richiesta
di Organizzazione" relativa all'anno successivo.
2. Per le manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale)
le richieste, di cui al punto precedente, devono essere inoltrate alla Federazione
Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione
ed indicata nei moduli prestampati, esclusivamente tramite i Comitati Regionali
di appartenenza, i quali, dopo avere esaminato la documentazione e risolto
eventuali concomitanze, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere
motivato in merito.3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste
vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche
disposizioni da essi emanate.
4. Successivamente alla richiesta, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta
pubblicazione dei calendari nazionale e regionale, devono essere presentati:
a) La ricevuta di pagamento della relativa tassa annuale di approvazione
gara, stabilita dal Consiglio Federale e versata al Comitato Regionale di
competenza;
b) Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto in conformità
a quanto previsto nell'Art. 9;
c) Scheda dell'impianto sportivo o del percorso di gara, corredata da tutte
le notizie a disposizione. Trenta giorni prima dell'effettuazione della
manifestazione, sia l'impianto sportivo sia il percorso di gara devono già
essere stati dotati di omologazione o certificazione da parte della FIDAL
e, ove richiesto, della IAAF.
5. La modulistica predisposta può essere reperita presso la Federazione
Nazionale e presso i rispettivi Comitati Regionali.
6. Le richieste prive del parere del Comitato Regionale non saranno prese in considerazione.7. Trascorso il termine di 30 giorni senza che gli organizzatori abbiano provveduto alla trasmissione alla FIDAL di tutta la documentazione di cui al comma 4) le manifestazioni di cui trattasi verranno automaticamente depennate dal calendario nazionale e dai calendari regionali e potranno essere reinserite soltanto previo versamento della penale stabilita dal Consiglio Federale, a condizione che sia stato completato l'invio della documentazione richiesta. Le manifestazioni che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione non avranno ottemperato a quanto richiesto verranno definitivamente cancellate dal calendario e sarà revocata l'autorizzazione al loro svolgimento.
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
FEDERALI
1. Ogni anno, le Società ed i Comitati Regionali e Provinciali interessati
ad organizzare una manifestazione federale di livello nazionale devono presentare
la candidatura relativa all'anno successivo.2. Le candidature devono essere
inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data stabilita
dalla Federazione ed indicata sui moduli prestampati, esclusivamente tramite
i Comitati Regionali di appartenenza che, dopo avere esaminato la documentazione
presentata, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato
in merito.3. Unitamente alla candidatura, devono essere presentati:a) Dichiarazione
preliminare di impegni;b) budget preventivo della manifestazione;c) Relazione
sintetica, sviluppata secondo i punti della check list annualmente predisposta
dalla Federazione dalla quale si evinca chiaramente il progetto che i candidati
intendono attuare;d) Scheda dell'impianto o del percorso di gara, corredata
da tutte le notizie a disposizione. Sei mesi prima dell'effettuazione della
manifestazione, sia l'impianto sportivo sia il percorso di gara devono già
essere stati dotati di omologazione o certificazione da parte della FIDAL
e, ove richiesto, della IAAF.4. Per le manifestazioni di livello territoriale
le candidature vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo
le specifiche disposizioni da essi emanate.5. L'organizzazione di manifestazioni
federali di livello territoriale è di competenza dei Comitati Regionali,
i quali possono delegarla, su richiesta, a Società affiliate o affidarla
ai propri Comitati Provinciali.
6. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello nazionale è
di competenza della Federazione nazionale, la quale può delegarla,
su richiesta, alle società affiliate o affidarla ai propri Comitati
Regionali.
7. Sulla base delle candidature pervenute, gli uffici preposti avviano la fase istruttoria, tramite esame della documentazione presentata, incontri di verifica dei requisiti e di definizione degli accordi, al fine di predisporre gli atti deliberativi di assegnazione ed attribuzione della delega da parte del Consiglio Federale.
Art.7 - MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
1. Alle manifestazioni incluse nei calendari regionali e provinciali
possono partecipare:
a) tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della
regione;
b) gli atleti italiani e stranieri delle categorie esordienti, ragazzi,
cadetti, allievi, master e amatori anche se tesserati per Società
di altre regioni;
c) gli atleti italiani delle categorie junior, promesse, senior, tesserati
per società di altre regioni, esclusi quelli compresi dal 1°
al 10° posto delle graduatorie assolute nazionali dell'anno precedente.
Eventuali deroghe sono autorizzate esclusivamente dalla Segreteria Federale,
sentito il parere dell'Area Tecnica;
d) gli atleti di interesse tecnico ammessi ai college federali o convocati
in allenamenti collegiali che si effettuino in regione.
e) gli atleti tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione Sportiva,
nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
2. Nelle manifestazioni organizzate da società od Organi periferici
di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la partecipazione
di atleti tesserati per società della Regione, Dipartimento o Cantone,
appartenente alla Nazione oltre confine.
3. I Comitati Regionali emaneranno tutte le disposizioni organizzative relative
alle manifestazioni provinciali e regionali.
Art. 8 - MANIFESTAZIONI REGIONALI OPEN
1. Le Società o i Comitati Provinciali che intendano organizzare
una manifestazione che, oltre alle caratteristiche di cui all'art. 7, sia
aperta a rappresentative nazionali, regionali o societarie straniere, possono
richiedere al Comitato Regionale di appartenenza l'autorizzazione ad organizzare
una manifestazione "Regionale Open". La partecipazione a queste
manifestazioni anche di atleti italiani compresi nei primi dieci delle graduatorie
nazionali assolute dell'anno precedente ovvero individuale di atleti stranieri
è subordinata all'autorizzazione del Segretario Federale. Ciascun
Comitato Regionale dovrà stabilire, per queste manifestazioni, una
tassa "approvazione gare" di importo inferiore rispetto a quella
nazionale e superiore a quella stabilita per manifestazioni regionali.
Art. 9 - REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI
1. Per ogni manifestazione deve essere predisposto uno specifico Regolamento
Tecnico Organizzativo.
2. I Regolamenti delle manifestazioni federali sono deliberati dal Consiglio
Federale.
3. I Regolamenti delle manifestazioni istituzionali sono redatti dalle Società
o Enti organizzatori e sottoposti all'approvazione dei Comitati Regionali
di appartenenza.
4. I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
a) Le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
b) L'orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
c) I criteri di iscrizione, di partecipazione e di accesso ad eventuali
turni successivi;
d) Le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di
squadra;
e) I premi previsti, di qualsiasi natura.
f) I rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità.
g) Le facilitazioni logistiche offerte;
h) Il tipo di cronometraggio.
i) Il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali
richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare.
5. Eventuali variazioni devono essere concordate con il Comitato Regionale
di appartenenza almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento
di manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale)
e 30 giorni per quelle di livello territoriale.
Art.10 - ISCRIZIONI DEGLI ATLETI
1. L'iscrizione degli atleti alle manifestazioni deve essere presentata:
a) Manifestazioni federali: dal rappresentante legale della Società
di appartenenza o da un suo delegato, purché inserito negli organici
dirigenziali e tecnici della stessa. Per le Manifestazioni IAAF/EAA anche
dalla FIDAL;
b) Manifestazioni istituzionali: oltre che dai soggetti di cui al punto
a), anche dagli agenti degli atleti, regolarmente tesserati con la FIDAL
o la IAAF, e dalla Federazione Straniera di competenza.
2. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali o collettivi
non tesserati/affiliati alla FIDAL/IAAF potrà essere accettata dagli
organizzatori.
3. L'iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa
fissata dagli organizzatori, di entità non superiore a quella decisa
dal Consiglio Federale o dai Comitati Regionali competenti, ove previsto.
4. La Società organizzatrice è responsabile della raccolta
delle iscrizioni che devono contenere, tra l'altro, i dati personali dell'atleta,
nazionalità e Società di tesseramento.
5. Nel caso di atleta straniero tesserato all'estero, deve essere presentato,
in allegato all'iscrizione, il permesso di soggiorno e l'autorizzazione
della Federazione straniera di appartenenza dell'atleta
6. La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo
Giudici Gare (Delegato Tecnico e/o Direttore di Riunione della manifestazione)
l'elenco dei partecipanti, almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara,
segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento nel rispetto degli
artt. 7 e 11 delle presenti norme.
Art.11 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali
è riservata agli atleti tesserati alla FIDAL nelle diverse categorie
agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica
leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto
delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata
dal Regolamento Tecnico Internazionale, dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi
delle singole manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione:
3. In base ai livelli delle manifestazioni possono partecipare:a) Livello
Nazionale:Ø (tipologia nazionale): Atleti italiani e stranieri tesserati
per Società affiliate alla FIDAL;Ø (tipologia internazionale):
Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla
FIDAL ed a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF;
b) Livello Territoriale: atleti italiani e stranieri tesserati per Società
affiliate alla FIDAL ed a Federazioni straniere di Atletica Leggera affiliate
alla IAAF, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 7 e 8.
4. Eventuali deroghe sono autorizzate direttamente dalla Segreteria Federale,
sentito il parere dell'Area Tecnica.
5. Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, oltre
agli atleti tesserati alla FIDAL, Federazioni Straniere ed Enti di Promozione
(nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la FIDAL e gli Enti stessi),
anche gli alunni e studenti nell'ambito dell'attività sportiva scolastica.
6. Alle manifestazioni di atletica leggera, là ove previsto dagli
specifici regolamenti, possono partecipare anche le persone italiane, provviste
dell'apposito "cartellino di partecipazione gara", rilasciato
direttamente dalla Società organizzatrice della singola manifestazione,
limitatamente alle categorie amatori e master, nel rispetto della circolare
esplicativa emanata dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica, che dovrà essere conservato agli atti della Società,
la cui scadenza corrisponde alla validità della tessera gare rilasciata.
Queste persone potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi, qualora
specificatamente previsti dagli organizzatori.
7. Alle manifestazioni riservate alla categoria Masters ed Amatori (ad eccezione
dei Campionati Provinciali, Regionali o Nazionali), organizzate sia dalla
FIDAL che da un Ente di Promozione, possono partecipare, oltre ai tesserati
FIDAL e alle Federazioni straniere affiliate alla IAAF, anche gli atleti
Masters ed Amatori tesserati per un Ente di Promozione nel rispetto di quanto
previsto dai singoli regolamenti stilati di comune accordo FIDAL-Enti, in
sintonia con quanto stabilito dalle singole convenzioni.8. Gli organizzatori
delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti, dietro un corrispettivo
economico aggiuntivo, la cui entità deve essere preventivamente inserita
nel regolamento della manifestazione, un pacchetto di gadget di vario tipo
e un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione.
9. Gli atleti Amatori possono partecipare all'attività federale individuale
(esclusi i Campionati Individuali e di Società) quando negli specifici
regolamenti ne sia prevista la partecipazione.Gli atleti della categoria
Amatori, qualora non inseriti nella classifica della categoria senior, non
potranno godere, di rimborsi, bonus o montepremi previsti dagli organizzatori.
10. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino
di tesseramento (ove non sia prevista una segreteria informatizzata FIDAL),
un documento di identità ed inoltre, per gli atleti stranieri non
tesserati FIDAL, l'autorizzazione delle Federazione di appartenenza ed il
visto per gara sportiva valido per la partecipazione alla specifica manifestazione
di cui trattasi, oltre che ad indossare l'abbigliamento richiesto dalle
norme.
11. I Giudici possono ammettere in gara sub judice gli atleti che non siano
nelle condizioni di documentare l'avvenuto tesseramento, purché siano
certi dell'identità personale dell'atleta.
12. La Società dell'atleta ammesso a gareggiare sub judice è
tenuta a versare l'ammenda prevista e a dichiarare per iscritto il suo preesistente
tesseramento.
13. I risultati tecnici di atleti ammessi a gareggiare sub judice non saranno
omologati finché non sarà accertata la loro identità
e la regolarità di tesseramento. Analogamente essi non potranno ricevere
rimborsi, compensi o premi di qualsiasi natura finché non sarà
omologata la prestazione.
Art. 12 - RISULTATI E CLASSIFICHE
1. In tutte le manifestazioni agonistiche e agnostico-promozionali verranno
stilate classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per
sesso e, dove previsto, per categorie.
2. La pubblicazione ufficiale dei risultati avviene soltanto tramite bollettini
ufficiali diramati dalla Federazione Nazionale o dai Comitati Regionali
e pubblicati anche sui rispettivi siti federali, entro 3 giorni dalla data
di svolgimento della manifestazione.
3. Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera)
all'atto del tesseramento per una Società italiana devono dichiarare
per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e di conseguenza far
valere eventuali primati nazionali (riferimento regola 5 del R.T.I.).
Art. 13 - OMOLOGAZIONE PRIMATI E RISULTATI
1. L'omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente
deliberata dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali, su proposta
del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.
2. L'omologazione dei risultati è deliberata dai Consigli Regionali
competenti per territorio, ad avvenuta ufficializzazione da parte del Fiduciario
Regionale G.G.G..
3. L'ufficializzazione dei risultati deve avvenire entro le 48 ore successive
allo svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui sussistano possibili
problemi di omologazione il Gruppo Giudici Gare dovrà emettere entro
e non oltre 48 ore una dichiarazione di sospensiva.
4. Il Consiglio Regionale può delegare per l'omologazione dei risultati
il Presidente Regionale.
5. In caso di contestazioni o reclami il fascicolo di gara deve essere rimesso
alla Commissione Contenzioso Sportivo di cui al successivo art. 25) che,
esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione del risultato
o della gara. La decisione deve essere adottata entro cinque giorni dalla
ricezione degli atti. In questa circostanza deve immediatamente essere reso
noto un provvedimento di sospensione da parte del G.G.G. della validità
dei risultati fino all'adozione del provvedimento definitivo.
Art.14 - PREMI E COMPENSI AGLI ATLETI
1. Nessun premio o compenso in denaro può essere previsto per gli
atleti tesserati nelle categorie promozionali (esordienti, ragazzi, cadetti).
2.
2. L'erogazione dei premi e dei compensi in denaro deve essere effettuata
in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
I premi previsti per ciascuna posizione di classifica deve essere il medesimo
sia per le categorie femminili che maschili.
Art. 15 - RINUNCIA ALLA ORGANIZZAZIONE
1. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione federale già
assegnata costituisce elemento di esclusione dalle successive assegnazioni
per un periodo di due anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità
assunte.
2. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione istituzionale inserita
nel calendario definitivo costituisce elemento di esclusione dall'inserimento
nel calendario nazionale dell'anno successivo e non solleva gli organizzatori
dalle responsabilità assunte.
Art. 16 - DISPOSIZIONI TECNICO - ECONOMICO - ORGANIZZATIVE
1. Per ogni singolo livello di manifestazioni la FIDAL richiede agli organizzatori
il rispetto di precise disposizioni tecniche, economiche ed organizzative.
2. Le disposizioni riguardano:
a) Disposizioni tecniche
q Le qualità tecniche dell'impianto o del percorso;
q Il numero e il tipo di gare in programma;
q L'orario delle gare;
q La qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti;
q Il tipo di cronometraggio;
q La preparazione dell'impianto o del percorso;
a) Disposizioni economiche
q I montepremi;
q I rimborsi;
c) Disposizioni organizzative:
q La gestione delle iscrizioni e dei risultati;
q Le facilitazioni logistiche;
q Il servizio speaker;
q Il servizio medico e di antidoping;
q Il servizio premiazioni;
q Il servizio stampa e comunicazione;
q La promozione della manifestazione;
q La Assicurazione RCT.
3. Le disposizioni relative alle manifestazioni federali sono stabilite
dal Consiglio Federale.
4. Le disposizioni relative alle manifestazioni istituzionali di livello
nazionale, e internazionale sono specificate nella Scheda 1 e Scheda 2,
allegate al presente regolamento.
Art.17 - DIRITTI DEGLI ORGANIZZATORI
1. Gli organizzatori di manifestazioni regolarmente inserite nei vari Calendari
hanno diritto ad usufruire gratuitamente del Servizio di gestione tecnica
della manifestazione che la Federazione e gli Organi Territoriali assicureranno
loro predisponendo il servizio di giuria con la presenza delle figure apicali
(Giudice d'Appello, Direttore di Riunione, Direttore Tecnico). Per le gare
su strada, oltre alle figure apicali, il servizio di giuria ed il relativo
onere dovrà essere concordato tra le parti.
2. Gli organizzatori hanno diritto alla diffusione di notizie con l'utilizzo
dei canali federali o territoriali.
3. I Comitati Regionali hanno la facoltà di offrire agli organizzatori
che ne facciano richiesta servizi aggiuntivi di carattere tecnico, informatico,
organizzativo a tariffe standard preventivamente deliberate e diffuse a
cadenza annuale sui loro bollettini ufficiali.
Art. 18 - COOPERAZIONE
1. I rapporti tra la FIDAL e gli organizzatori, nonché tra gli organizzatori
stessi sono disciplinati dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico,
dalle presenti Norme nonché da specifiche disposizioni di volta in
volta emanate dai competenti organi federali.
2. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono
essere ispirati a principi generali di cooperazione, mutualità e
solidarietà, nel rispetto del codice di comportamento sportivo, al
quale devono fare riferimento tutti i tesserati.
Art.19 - PUBBLICITA'
1. Tutte le attività di pubblicità e sponsorizzazione devono
essere effettuate nel rispetto del Regolamento di Pubblicità della
IAAF e delle norme emanate dalla FIDAL.
Art.20 - ACCESSO AL CAMPO DI GARA
1. All'interno del campo di gara, per le gare su pista, o nelle zone recintate,
per le altre manifestazioni, possono accedere esclusivamente:
a) Gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici;
b) I giudici e cronometristi in servizio;
c) Il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio;
d) Gli addetti al campo, nel numero prefissato dall'organizzatore;
e) I responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero
prefissato dall'organizzatore;
f) I responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dall'organizzatore;
g) I fotografi e gli operatori televisivi nel numero prefissato dall'organizzatore;
h) Il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale,
il Commissario Tecnico, il Direttore dell' Area Organizzazione, il Segretario
Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono accedere,
oltre alle persone di cui al comma g), anche le analoghe figure a carattere
regionale e provinciale.
i) Il Responsabile dell'organizzazione e altre persone, in numero limitato,
da lui autorizzate.
Art.21 - GESTIONE TECNICA UFFICIALE
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera autorizzate dalla FIDAL sono
gestite e controllate dal Gruppo Giudici Gare, nell'ambito del rispetto
del Regolamento Tecnico Internazionale.
2. E' compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del
Regolamento Tecnico Internazionale, ufficializzare i risultati ed avviare
le procedure per la omologazione dei primati da parte degli Organi Federali
Competenti e, attraverso essi, da parte della IAAF e della EAA.
3. Per gestione e controllo della manifestazione da parte dei Giudici, in
aggiunta a quanto previsto nel precedente punto n. 2, si intende:
a) Verifica della regolarità e funzionalità degli impianti
e delle attrezzature;
b) Rispetto del programma orario;
c) Controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni;
d) Gestione completa dello svolgimento delle gare attraverso la rilevazione
delle misure e degli ordini di arrivo;
e) Ufficializzazione dei risultati conseguiti;
f) Gestione delle controversie tecniche relative alla partecipazione alle
gare;
g) Assistenza al Controllo antidoping predisposto dalla Direzione Sanitaria.
4. La rilevazione dei tempi può essere effettuata dai Giudici che
si avvalgono della collaborazione di personale specializzato. E' consentito
l'utilizzo di attrezzature omologate previa verifica da parte dei Giudici.
Art. 22 - OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI
1. Il percorso delle gare di Corsa su Strada: Maratona, ½ Maratona,
10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 100 km e Marcia su Strada: km.10, km
20, km 30, km 50, inserite nel Calendario Ufficiale della FIDAL e quello
dei Campionati Federali di Corsa in Montagna deve essere preventivamente
omologato dai "Misuratori di Percorso".
2. Su richiesta degli Organizzatori, da inviare alla FIDAL - Gruppo Giudici
Gare, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento
della manifestazione, la FIDAL provvederà ad incaricare due "Misuratori
di Percorso". Nel caso la manifestazione richieda la misurazione del
percorso da parte di un misuratore IAAF/AIMS, l'organizzazione si rivolgerà
sempre alla FIDAL - Gruppo Giudici Gare che provvederà a contattare
la IAAF/AIMS per l'invio di un misuratore internazionale, con costi sempre
a carico degli organizzatori.
3. Per la misurazione del percorso gli Organizzatori dovranno fornire: cartina
topografica o planimetria del percorso con l'indicazione della linea di
"Partenza" e, qualora non coincidano, anche con l'indicazione
della linea di "Arrivo". Le eventuali richieste di punti di riferimento
(uno o più chilometri) dovranno essere concordati con gli stessi
"Misuratori"; resta comunque obbligatorio un riferimento fisso
ogni 5 km. Gli Organizzatori dovranno inoltre prevedere, a garanzia dell'incolumità
dei Misuratori, una scorta dei VV.UU..
4. La FIDAL - Gruppo Giudici Gare rilascerà agli organizzatori, almeno
15 giorni prima dello svolgimento della gara, il "Certificato di Omologazione
Percorso". Nel caso in cui l'omologazione sia effettuata da un omologatore
IAAF/AIMS la consegna del certificato è subordinata alla ricezione
dello stesso.
5. Il giorno della gara il personale designato dalla FIDAL - Gruppo Giudici
Gare controllerà il percorso per accertare che sia effettivamente
rispondente a quello certificato dai "Misuratori". Inoltre verificherà
che siano presidiati i punti chiave del percorso e le stazioni di rifornimento
e spugnaggio il cui posizionamento andrà concordato precedentemente
al giorno della gara.Tali controlli sono necessari ai fini di una eventuale
omologazione dei primati.
6. Il "Certificato di Omologazione Percorso" ha validità
quadriennale. Qualsiasi pur minima modifica al percorso prima della scadenza
dei 4 anni, comporta l'obbligo all'organizzatore, pena la cancellazione
dal Calendario della manifestazione, di richiedere alla FIDAL una nuova
misurazione del percorso. La FIDAL rilascerà un nuovo "Certificato
di Omologazione Percorso" che annullerà e sostituirà
il precedente.
7. Ai "Misuratori" è dovuto, a carico degli Organizzatori,
il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e acquisto di materiale
inerente la misurazione del percorso oltre ad una indennità forfetaria
per ciascuna giornata di attività, nei limiti fissati con apposita
deliberazione federale.
8. Il rimborso chilometrico è stabilito dalla FIDAL con apposita
delibera del Consiglio Federale.
9. Gli oneri dovuti ai misuratori saranno anticipati dalla Federazione che
provvederà a chiedere il rimborso agli organizzatori, con emissione
di apposita fattura o documento equipollente.
Art. 23 - SUPERVISIONE , CONTROLLO E VALUTAZIONE
1. L'Area Organizzazione è la struttura preposta dalla Segreteria
Federale alla gestione di tutte le problematiche inerenti il presente Regolamento.
2. Nell'ambito delle sue competenze l'Area Organizzazione supervisiona,
controlla e valuta tutte le manifestazioni inserite nel Calendario.
3. L'Area Organizzazione si può avvalere della collaborazione di
Osservatori e/o Delegati Tecnici che relazioneranno in merito a:
a) Il rispetto delle disposizioni tecniche, economiche ed organizzative;
b) La qualità tecnico-organizzativa generale della manifestazione;
c) La rilevanza della manifestazione presso i media e la cittadinanza.
4. La qualità tecnico-organizzativa generale sarà valutata
in base a:
a) Il numero totale dei partecipanti;
b) La qualità tecnica complessiva degli atleti partecipanti;
c) Le prestazioni tecniche conseguite nella manifestazione;
d) L'entità complessiva dei premi;
e) Le iniziative promozionali attuate.
5. La valutazione delle manifestazioni costituisce elemento fondamentale
per l'inserimento nelle due tipologie nazionale e internazionale nel Calendario
Nazionale dell'anno successivo.
Art.24- SANZIONI
1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta
il deferimento agli organi di giustizia federale e l'applicazione di sanzioni
pecuniarie da parte della Segreteria Federale per le manifestazioni di livello
nazionale (tipologia nazionale e internazionale). Le sanzioni pecuniarie
per le manifestazioni di livello territoriale saranno comminate dai Comitati
Regionali. L'inosservanza delle norme da parte degli organizzatori comporterà
inoltre il declassamento della manifestazione al livello inferiore nel calendario
dell'anno successivo.
Art. 25 - CONTENZIOSO SPORTIVO
1. Al fine di dirimere tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa,
fatta esclusione di tutte le questioni di natura disciplinare, che possono
essere oggetto di disputa o contenzioso tra associati, è istituita
la Commissione Consultiva Contenzione Sportivo, composta da n. 3 membri,
la cui nomina è di competenza del Consiglio Federale.
Art. 26 - GRUPPO DI LAVORO MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI
1. Al fine di monitorare e verificare il rispetto da parte degli organizzatori
delle manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale)
dei regolamenti federali, con particolare riferimento alla regolarità
delle norme di affiliazione e tesseramento, nonché dei criteri di
iscrizione, di partecipazione e di classifica, individuale e di società,
è istituito il Gruppo di Lavoro Monitoraggio Manifestazioni.
LIVELLO INTERNAZIONALE TOP
1. Disposizioni tecniche:
2. Disposizioni economiche:
3. Disposizioni organizzative:
LIVELLO INTERNAZIONALE
1. Disposizioni tecniche:
2. Disposizioni economiche:
3. Disposizioni organizzative:
LIVELLO NAZIONALE
1. Disposizioni tecniche:
2. Disposizioni economiche:
3. Disposizioni organizzative:
LIVELLO INTERNAZIONALE TOP
1. Disposizioni tecniche:
2. Disposizioni economiche:
3. Disposizioni organizzative:
LIVELLO INTERNAZIONALE
1. Disposizioni tecniche:
2. Disposizioni economiche:
3. Disposizioni organizzative:
LIVELLO NAZIONALE
1. Disposizioni tecniche:
2. Disposizioni economiche:
3. Disposizioni organizzative: