NORMATIVA SANITARIA - VISITE MEDICHE - ASSISTENZA

  • NORMATIVA SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA
  • ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI D'ATLETICA LEGGERA
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    NORMATIVE SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA
    (Delibere del Consiglio Federale del 15 Novembre 1997 e dell'11 Ottobre 2003)


    E' tuttora in vigore il D.M. del 18-2-82 (G.U. 5-3-82) ed integrativo D.M. 28-2-83 (G.U. 15-3-83) sull'accertamento obbligatorio della idoneità all'attività sportiva agonistica.
    La certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica leggera:


    a) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica;
    b) ha validità annuale;
    c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo, (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983)


    Visto quanto previsto dall'art.1 del D.M. 18/02/1982 ed integrazioni (D.M. 28/02/83) su "Norme per la Tutela Sanitaria dell'attività sportiva agonistica, che demanda alle Federazioni Sportive Nazionali la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha aggiornato le categorie degli atleti agonisti (Delibera del C.F. n.30 del 11/10/03).
    Pertanto dall'anno 2004 per la FIDAL sono considerati "agonisti" a tutti gli effetti gli atleti delle seguenti categorie per le quali è obbligatoria la visita medica dì idoneità agonistica:


    RAGAZZI M/F (12 - 13 anni)
    CADETTI M/F (14 - 15 anni)
    ALLIEVI M/F (16 - 17 anni)
    JUNIORES M/F (18 - 19 anni)
    PROMESSE M/F (20 - 21 - 22 anni)
    SENIORES M/F (da 23 anni ed oltre)
    AMATORI M/F (da 23 a 34 anni)
    MASTERS M/F (da 35 anni ed oltre)
    N.B. La collocazione degli atleti nelle rispettive categorie è determinata dall'anno di nascita e non dal giorno di nascita.


    Tale accertamento, che deve essere effettuato da medici Specialisti in medicina delle Sport (presso strutture pubbliche o centri o studi autorizzati, a seconda delle normative di ciascuna regione) prevede:


    1) visita;
    2) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
    3) spirografia;
    4) esame urine


    5) eventuali ulteriori esami specialistici e strumentali che il medico visitatore ha facoltà di richiedere su motivato sospetto clinico.
    Gli atleti/e della categoria Esordienti devono invece sottoporsi preventivamente con periodicità annuale, a norma del D.M. del 28-2-83 (G.U. del 15-03-83), a visita medica dì idoneità "non agonistica" presso il medico di base, anche non specialista, intesa ad accertarne lo stato di buona salute (salvo accertamenti specialistici integrativi su parere medico).

     

    ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI D'ATLETICA LEGGERA
    (Delibera del Consiglio Federale del 15 Novembre 1997)


    II T.U. di Pubblica Sicurézza, relativamente alla licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici, prevede che "tra le condizioni da imporsi nelle licenza deve essere compresa quella di provvedere al servìzio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio".
    Le normative FIDAL già in vigore (contenute nelle circ. 626 del 19/2/86 e n.324 del 29/4/86), prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza medica.
    La presenza del medico di servizio è obbligatoria, ed indispensabile affinchè il Giudice Arbitro dia inizio alla omanifestazione.
    La presenza dell'ambulanza non è obbligatoria per manifestazioni su pista, bensì facoltativa in relazione all'importanza dell'avvenimento; per manifestazioni non in pista deve essere presa in considerazione a seconda delle situazioni logistiche e del numero dei partecipanti. Vanno fatte salve comunque eventuali normative regionali emanate o emanando in tema di assistenza sanitaria sportiva.