NORMATIVA SANITARIA - VISITE MEDICHE - ASSISTENZA
NORMATIVE SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA
(Delibere del Consiglio Federale del 15 Novembre
1997 e dell'11 Ottobre 2003)
E' tuttora in vigore il D.M. del 18-2-82 (G.U. 5-3-82) ed integrativo D.M.
28-2-83 (G.U. 15-3-83) sull'accertamento obbligatorio della idoneità
all'attività sportiva agonistica.
La certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica
leggera:
a) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica;
b) ha validità annuale;
c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo, (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983)
Visto quanto previsto dall'art.1 del D.M. 18/02/1982 ed integrazioni (D.M.
28/02/83) su "Norme per la Tutela Sanitaria dell'attività sportiva
agonistica, che demanda alle Federazioni Sportive Nazionali la qualificazione
agonistica a chi svolge attività sportiva, la Federazione Italiana
di Atletica Leggera ha aggiornato le categorie degli atleti agonisti (Delibera
del C.F. n.30 del 11/10/03).
Pertanto dall'anno 2004 per la FIDAL sono considerati "agonisti"
a tutti gli effetti gli atleti delle seguenti categorie per le quali è
obbligatoria la visita medica dì idoneità agonistica:
RAGAZZI M/F (12 - 13 anni)
CADETTI M/F (14 - 15 anni)
ALLIEVI M/F (16 - 17 anni)
JUNIORES M/F (18 - 19 anni)
PROMESSE M/F (20 - 21 - 22 anni)
SENIORES M/F (da 23 anni ed oltre)
AMATORI M/F (da 23 a 34 anni)
MASTERS M/F (da 35 anni ed oltre)
N.B. La collocazione degli atleti nelle rispettive categorie è determinata
dall'anno di nascita e non dal giorno di nascita.
Tale accertamento, che deve essere effettuato da medici Specialisti in medicina
delle Sport (presso strutture pubbliche o centri o studi autorizzati, a
seconda delle normative di ciascuna regione) prevede:
1) visita;
2) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
3) spirografia;
4) esame urine
5) eventuali ulteriori esami specialistici e strumentali che il medico visitatore
ha facoltà di richiedere su motivato sospetto clinico.
Gli atleti/e della categoria Esordienti devono invece sottoporsi preventivamente
con periodicità annuale, a norma del D.M. del 28-2-83 (G.U. del 15-03-83),
a visita medica dì idoneità "non agonistica" presso
il medico di base, anche non specialista, intesa ad accertarne lo stato
di buona salute (salvo accertamenti specialistici integrativi su parere
medico).
ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI D'ATLETICA
LEGGERA
(Delibera del Consiglio Federale del 15 Novembre
1997)
II T.U. di Pubblica Sicurézza, relativamente alla licenza per spettacoli
e trattenimenti pubblici, prevede che "tra le condizioni da imporsi
nelle licenza deve essere compresa quella di provvedere al servìzio
di assistenza sanitaria per i casi di infortunio".
Le normative FIDAL già in vigore (contenute nelle circ. 626 del 19/2/86
e n.324 del 29/4/86), prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza
medica.
La presenza del medico di servizio è obbligatoria, ed indispensabile
affinchè il Giudice Arbitro dia inizio alla omanifestazione.
La presenza dell'ambulanza non è obbligatoria per manifestazioni
su pista, bensì facoltativa in relazione all'importanza dell'avvenimento;
per manifestazioni non in pista deve essere presa in considerazione a seconda
delle situazioni logistiche e del numero dei partecipanti. Vanno fatte salve
comunque eventuali normative regionali emanate o emanando in tema di assistenza
sanitaria sportiva.