La preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti per il miglioramento del patrimonio atletico nazionale, nel rispetto e nella salvaguardia della salute fisica e dei valori etici degli stessi, compete al tecnico di Atletica Leggera, il quale opera in ambito societario o federale secondo la qualifica conseguita ed il relativo livello tecnico corrispondente.
Art. 1 - Formazione ed aggiornamento dei tecnici La formazione e l'aggiornamento dei tecnici sono organizzati dalla FIDAL, su indicazione dell'Area Tecnica Organizzativa e del Centro Studi & Ricerche, che elabora annualmente il Piano attuativo relativo alla Formazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva Federale.
Art. 2 - Le qualifiche tecniche Compatibilmente con il quadro europeo di formazione degli allenatori, i tecnici di Atletica Leggera vengono distinti in tre qualifiche corrispondenti ai tre seguenti livelli di formazione :
- Istruttore -1° livello
- Allenatore - 2° livello
- Allenatore Specialista - 3° livello
Può essere previsto un ulteriore livello di specializzazione, diretto ai tecnici che operano con responsabilità di Squadre Nazionali, di Ricerca o di Formazione, in accordo e collaborazione con il CONI, cui spetterà l'organizzazione.
E' inoltre prevista la nomina onorifica di Allenatore Benemerito.
Le prime tre qualifiche si acquisiscono con la frequenza ai Corsi di formazione indetti periodicamente dalla Federazione, con l'acquisizione di appositi "crediti formativi" e con il superamento delle relative prove finali. Tali qualifiche costituiscono riconoscimento di competenza nei limiti e con le funzioni previste nel presente Regolamento.
La qualifica di Allenatore Benemerito, su segnalazione congiunta del Centro Studi & Ricerche e dell'Area Tecnico Organizzativa, viene attribuita dal Consiglio Federale, che provvede periodicamente a valutare i requisiti degli aspiranti ed a deliberare l'immissione degli aventi merito per l'inclusione nei ruoli d'onore.
La qualifica di tecnico di atletica leggera viene attribuita con delibera della Giunta Esecutiva Federale attraverso il contestuale rilascio del diploma che ne attesta il conseguimento.
Art. 3 - I ruoli dei tecnici di Atletica Leggera L'iscrizione dei ruoli dei tecnici di Atletica Leggera è consentita ai cittadini italiani in possesso di una delle qualifiche conseguite a norma del presente regolamento ed avviene previo tesseramento con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
La permanenza nei ruoli è consentita ai tecnici:
- tesserati ed in attività nelle società o in strutture federali e comunque operanti nella pratica dell'atletica leggera;
- in possesso dei 'crediti formativi' previsti;
- non espulsi o radiati da una Federazione Sportiva Nazionale;
- non sottoposti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera a provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la squalifica o l'inibizione della durata complessiva superiore ad un anno;
- non soggetti a sentenza penale passata in giudicato.
Sono pertanto considerati operanti i tecnici in possesso delle qualifiche federali, inclusi nell'affiliazione dalle società di atletica leggera e regolarmente tesserati, oppure impegnati in ruoli federali nazionali o territoriali.
I tecnici non operanti in organismi societari o federali sono elencati separatamente ed inclusi fuori ruolo con tesseramento particolare per il quale il Consiglio Federale prevede di anno in anno la quota annuale differenziata.
I tecnici sono iscritti nei rispettivi elenchi operativi di: "in ruolo" o "fuori ruolo". I Comitati Regionali sono tenuti a trasmettere copia degli elenchi alla Federazione. Ogni anno la FIDAL provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei tecnici suddivisi in "in ruolo" o "fuori ruolo".
Art. 4 - Il tesseramento Il possesso del diploma di qualifica consente il tesseramento ed il rilascio della tessera di riconoscimento. La tessera ha validità di un anno e deve essere rinnovata a partire dal 1° gennaio contestualmente e non oltre il termine ultimo per l'affiliazione delle società. Il rinnovo della tessera viene effettuato presso i Comitati Provinciali o Regionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, che fissa annualmente anche la quota di tesseramento che dà diritto a partecipare a tutte le attività tecniche promosse dalla Federazione. Contestualmente al tesseramento è possibile richiedere le pubblicazioni federali.
Art. 5 - Compatibilità con le qualifiche di dirigente, giudice ed atletaI dirigenti, i giudici e gli atleti in attività possono conseguire i vari livelli di qualifiche ed in questa essere tesserati nei ruoli tecnici.
Art. 6 - La qualifica di ISTRUTTORE
Per ottenere la qualifica di ISTRUTTORE è necessario iscriversi al corso di formazione. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
- cittadini italiani o degli stati membri dell'UE;
- maggiorenni ;
- in possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale ;
- non radiati da una Federazione Sportiva Nazionale e non soggetti a provvedimento disciplinare in atto ;
- non soggetti a sentenza penale passata in giudicato
- con crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso.
Il corso può essere indetto in ambito provinciale o regionale con cadenza annuale ed il relativo bando, redatto dal Centro Studi della FIDAL d'intesa con l'Area Tecnica Organizzativa, deve essere inviato dal Fiduciario Tecnico Regionale alle società affiliate. Il Fiduciario Tecnico Regionale vaglia le domande per l'ammissione alla frequenza in base ai posti disponibili. Comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni.
Il piano di studio, riguardante i contenuti e la didattica del corso, vengono definiti dal Centro Studi della FIDAL, d'intesa con l'Area Tecnica Organizzativa (Direzione Tecnico Scientifica), per rispondere alle esigenze di diffusione culturale uniforme sul territorio, con particolare riferimento alla attività di avviamento e di pratica sportiva dei giovani.
Il corso prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni e il superamento degli esami pratici e teorici.
Il conseguimento della qualifica si ottiene superando l'esame finale consistente nella valutazione di:
- un questionario sulle varie materie trattate, assegnato dal responsabile del corso ;
- una prova pratica sulle capacità didattiche dei fondamentali del gesto atletico ;
- un colloquio sulle conoscenze e sulle esperienze tecniche del candidato.
La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, costituita dal responsabile e dai docenti del corso, con il giudizio globale sulle prove e sul curriculum tecnico dei candidati. Può essere previsto il conseguimento del brevetto di Giudice provinciale, a seguito di specifica unità didattica del corso sull'argomento della giuria in tutte le specialità del programma tecnico.
La qualifica di ISTRUTTORE abilita ad operare nell'insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica dell'atletica leggera.
La qualifica di ISTRUTTORE viene rilasciata ai diplomati I.S.E.F ed ai Laureati in Scienze Motorie delle Università o Istituti convenzionati che hanno stipulato accordi con la FIDAL, previo inoltro della domanda al Comitato della regione di residenza, allegando l'autocertificazione del possesso del diploma e la quota annuale di tesseramento.
Agli studenti frequentanti i corsi di Laurea in Scienze Motorie delle Università o Istituti convenzionati che hanno stipulato accordi con la FIDAL può essere rilasciata la qualifica di ISTRUTTORE previa domanda con allegata l'autocertificazione di aver superato l'esame di "Metodologia e didattica degli sport individuali - Atletica Leggera".
Profilo dell'istruttore: è il livello iniziale dei tecnici di atletica leggera.
L'istruttore conduce attività di allenamento con particolare riferimento ai giovani e ai principianti, li assiste durante le gare e garantisce il rispetto delle condizioni massima sicurezza. E' assistito dalla supervisione di un tecnico allenatore.
Art. 7 - La qualifica di ALLENATORE
Per ottenere la qualifica di ALLENATORE è necessario iscriversi ad un corso di formazione.
Al corso possono iscriversi i seguenti soggetti:
- cittadini italiani o degli stati membri dell'UE;
- regolarmente tesserati ed attivi in una società di atletica leggera da almeno due anni con la qualifica di Istruttore ;
- preferibilmente in possesso del diploma di maturità ;
- non radiati da una federazione Sportiva Nazionale e non soggetti a provvedimento disciplinare in atto ;
- non soggetti a sentenza penale passata in giudicato
- con crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso.
La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Fiduciario Tecnico Regionale, che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando, compila una graduatoria di merito ed invia la documentazione al Centro Studi FIDAL, che a sua volta, sentito il parere dell'Area Tecnica Organizzativa e dei Commissari Tecnici delle squadre nazionali, sui titoli di merito e sulla scelta degli aspiranti, comunica l'ammissione agli idonei anche in base ai posti disponibili. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Istruttore.
Il piano di studio, riguardante i contenuti e la didattica del corso, viene definito dal Centro Studi della FIDAL, d'intesa con le Area Tecnica Organizzativa ed Agonistica, per rispondere alle esigenze di diffusione culturale uniforme sul territorio. Il piano prevederà, al suo interno, un particolare riferimento alla pratica sportiva dei giovani e alla specializzazione atletica.
Il corso viene svolto a livello nazionale-residenziale e prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni.
La qualifica si consegue superando l'esame finale consistente nella valutazione di :
- una prova scritta su un programma di allenamento, assegnata dal responsabile del corso;
- una prova pratica sulle capacità didattiche nell'allenamento delle varie specialità;
- un colloquio sulla conduzione generale dell'allenamento dei vari gruppi di specialità dell'atletica leggera.
La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, costituita dal responsabile e dai docenti del corso, con il giudizio globale sulle prove e sul curriculum tecnico dei candidati.
Profilo dell'allenatore: l'Allenatore conduce e progetta l'attività di allenamento di atleti di ogni fascia di età, collabora con allenatori esperti all'identificazione e alla cura dei talenti, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti.
Art. 8 - La qualifica di ALLENATORE SPECIALISTA
La qualifica di Allenatore Specialista si consegue con la partecipazione ad un corso di specializzazione nazionale di durata biennale, con frequenza obbligatoria alle lezioni ed alle esercitazioni, ed al superamento delle prove finali.
Al corso possono iscriversi i tecnici:
cittadini italiani o degli stati membri dell'UE;
- regolarmente tesserati ed in attività da almeno due anni in una società di atletica leggera con la qualifica di Allenatore; · in possesso del diploma di maturità e preferibilmente diplomati I.S.E.F. o laureati in Scienze Motorie;
- con preferenza ed attitudine all'allenamento delle specialità di un settore, evidenziata dai risultati tecnici conseguiti dagli atleti allenati (vedi i crediti formativi conseguiti);
- non radiati da una federazione Sportiva Nazionale e non soggetti a provvedimento disciplinare in atto ;
- non soggetti a sentenza penale passata in giudicato;
- con crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso.
La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Fiduciario Tecnico Regionale, che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando, compila una graduatoria di merito ed invia la documentazione al Centro Studi FIDAL, che a sua volta, sentito il parere dell'Area Tecnica Organizzativa e dei Commissari Tecnici delle squadre nazionali, sui titoli di merito e sulla scelta degli aspiranti, comunica l'ammissione agli idonei anche in base ai posti disponibili.
Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Allenatore.
Il piano di studio, riguardante i contenuti e la didattica del corso, viene definito dal Centro Studi della FIDAL, d'intesa con le Aree Tecnica Organizzativa ed Agonistica, per rispondere alle esigenze di diffusione culturale uniforme sul territorio. Il piano si riferirà in particolare all'attività atletica di specializzazione e di elevata qualificazione, con l'approfondimento delle singole specialità.
Il corso è biennale e viene svolto a livello nazionale-residenziale. Prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni.
La qualifica si consegue superando l'esame finale consistente nella valutazione di :
- una tesi scritta su un argomento inerente un settore di specialità, assegnato dal responsabile del corso;
- un colloquio finale sulle conoscenze tecniche e scientifiche e sulla conduzione dell'allenamento di alto livello del settore di specializzazione.
La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, costituita dal responsabile e dai docenti del corso, con il giudizio globale sulle prove e sul curriculum tecnico dei candidati.
Profilo dell'allenatore specialista: l'Allenatore Specialista conduce, progetta e valuta l'allenamento di atleti di ogni fascia di età e livello, con particolare riferimento all'alta specializzazione, e può coordinare uno o più istruttori o tecnici di livello inferiore.
Partecipa all'identificazione e alla cura dei talenti con riferimento prevalente ad una singola specialità o gruppo di specialità, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti. Segue l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche. Collabora nell'elaborazione delle strategie della società o dell'organizzazione. Costituisce infine titolo di merito e necessario per l'assegnazione di incarichi in strutture federali territoriali e nazionali.
Art. 9 - Corsi di approfondimento La Federazione può prevedere l'organizzazione di corsi su tematiche specifiche di particolare interesse per lo sviluppo di settori di attività, riservati a Tecnici in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie (ad esempio, Allenatore del settore Master", per l'attività giovanile, per Preparatori Atletici).
Art. 10 - La nomina di ALLENATORE BENEMERITO
La nomina di Allenatore Benemerito viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Benemerenze ed indicazione del Centro Studi e dell'Area Tecnica Organizzativa, ai tecnici:
- di atleti finalisti alle Olimpiadi, ai Campionati Mondiali ed Europei e di atleti medagliati ai Campionati Europei e Mondiali Indoor;
- autori di pubblicazioni di particolare interesse tecnico - scientifico, che hanno contribuito alla crescita del patrimonio culturale dell'atletica leggera, con particolare riferimento alle pubblicazioni di Atleticastudi;
- direttori o Commissari Tecnici delle squadre nazionali per almeno un quadriennio;
- capo di Settore Tecnico per almeno due quadrienni;
- responsabile Nazionale di Specialità per almeno due quadrienni ;
- fiduciario Tecnico Regionale per almeno quattro quadrienni;
- con almeno 30 anni di tesseramento come tecnico di Atletica Leggera e con la qualifica di Allenatore all'atto del riconoscimento.
Il possesso di almeno uno dei suddetti requisiti e l'assenza di procedimenti disciplinari in atto consentono l'eventuale nomina, purché il tecnico sia in regola con il tesseramento in corso. La nomina di Allenatore Benemerito costituisce titolo preferenziale di valutazione per l'assegnazione delle Querce al Merito o di altre benemerenze da parte del Consiglio Federale.
Il percorso di formazione dei tecnici di atletica leggera stabilisce una relazione con il quadro di riferimento Europeo accreditato in tema di formazione sportiva. Ciò consente ad un tecnico sportivo formato in un paese comunitario di vedere riconosciuto il proprio percorso ed esperienza negli altri Paesi dell'UE. La durata totale delle ore di formazione per i 3 livelli è di almeno 300, compresi i momenti pratici supervisionati o crediti formativi accumulati in altri contesti.
Art. 11 - Il sistema dei crediti formativi Per valorizzare e facilitare un reale processo di formazione permanente, viene previsto un sistema di registrazione delle esperienze 'certificate' dei tecnici, denominato "sistema dei crediti formativi". Il sistema dei crediti formativi consente di integrare il programma formativo, utilizzando anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (Università, Federazioni di altri paesi), quindi per essere utilizzabile ai fini della comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale. Il sistema dei crediti agevola la partecipazione dei tecnici a iniziative formative condotte, direttamente o indirettamente, dalla Federazione.
Al fine di rendere flessibile e quindi adattabile ai diversi programmi e alle necessità federali il progetto di formazione, il sistema dei crediti è formulato per documentare i seguenti elementi:
- le esperienze maturate con la pratica di tecnico nelle società;
- la partecipazione alle attività di aggiornamento tecnico e didattico previste ai livelli territoriali e nazionali (come, ad esempio, il corso di aggiornamento biennale per allenatori specialisti);
- la produzione di articoli, documenti o materiale di ricerca, con particolare riferimento alla rivista federale Atleticastudi ed altre Riviste tecnico-scientifiche indicate dal Centro Studi;
- le attività di allenamento di atleti di elevata qualificazione;
- la formazione universitaria.
Per la qualifica di istruttore, i crediti formativi hanno valore per il mantenimento della qualifica e per l'ammissione al corso di allenatori.
Per la qualifica di allenatore hanno valore per il mantenimento della qualifica e per l'ammissione al corso di specialista.
Per la qualifica di allenatore specialista hanno valore unicamente per il mantenimento della qualifica.
Il sistema dei crediti viene inoltre utilizzato per il conseguimento della qualifica, secondo quanto previsto dagli appositi bandi.
Nella tabella seguente sono indicati i crediti formativi necessari per il mantenimento delle qualifiche e per il passaggio alla qualifica superiore.
| ISTRUTTORI | ALLENATORI | SPECIALISTI | |
|
2 | 2 | 3 |
|
2 | 3 | 6 |
|
3 | 5 | - |
Il regolamento applicativo contenente le disposizioni sul numero, sul tipo di attività, sui vincoli e sulle modalità di acquisizione e di certificazione dei crediti formativi vengono emanate dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL d'intesa con l'Area Tecnica Organizzativa, ed inviate al Fiduciario Tecnico Regionale che provvede ad informare i tecnici. I crediti che concorrono all'ammissione al corso sono inoltre specificati nel relativo bando.
Art. 12a - La sospensione dai ruoli
La sospensione dai ruoli tecnici è prevista per:
- mancato rinnovo della tessera;
- mancata acquisizione dei crediti formativi nel periodo previsto;
- esecuzione di provvedimenti disciplinari secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.
Art. 12b - La cessazione dai ruoli
L'appartenenza ai ruoli tecnici cessa per:
- mancato rinnovo della tessera per più di tre anni consecutivi;
- dimissioni;
- esecuzione di provvedimenti disciplinari secondo le norme dello Statuto (art. 9) e del Regolamento.
Art. 12c - La riammissione nei ruoli
Sono riammessi nei ruoli, mediante il pagamento delle quote annuali arretrate i tecnici:
- sospesi per mancato rinnovo della tessera per un periodo massimo di 3 anni: riammessi con la stessa qualifica;
- sospesi per mancato rinnovo della tessera per un periodo da 4 a 6 anni: riammessi con la qualifica minore; oltre i 7 anni si decade da tutte le qualifiche;
- sospesi in esecuzione a provvedimenti disciplinari; ed inoltre:
- sospesi per mancata acquisizione dei crediti formativi nel periodo previsto, attraverso l'acquisizione dei crediti mancanti;
- esclusi dai ruoli per cessazione, previa domanda inoltrata alla Federazione - Centro Studi che propone al Consiglio Federale il reintegro in presenza di validi motivi per la riammissione.
Art. 13 - Norme transitorie I tecnici che avevano acquisito la qualifica di Allenatore Specialista Giovanile nel precedente ordinamento vengono inquadrati con la qualifica di Allenatore Specialista.
Art. 14 Per quanto non compreso nel presente Regolamento valgono le norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.